Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4643 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4643 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bologna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato al capo b) della rubrica.
Secondo tale prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformi pronunce di merito, NOME COGNOME, quale extraneus, in concorso con il padre NOME COGNOME, amministratore della società cooperativa fallita (avente quale oggetto sociale la costruzione di edifici e abitazioni da assegnare ai soci), distraeva gli immobili ivi indicati, che gli erano assegnati. In particolare, l condotta criminosa era realizzata contabilizzando il costo degli immobili per il valore di euro 189.000,00, di cui euro 138.000,00 dovevano essere pagati mediante l’accollo di un mutuo da parte dell’assegnatario che, tuttavia, lo formalizzava solo nel settembre 2013, con la conseguenza che le rate dalla n. 11 alla n. 30, per un importo complessivo di euro 25.502,05 continuava ad essere Ìú
corrisposto dalla fallita. Contabilmente, tuttavia, era registrato un credito verso Io stesso imputato di euro 8.912,20 per anticipi diversi a fronte di tale più rilevante posta debitoria che era in seguito ridotta ad euro 14.279,03 per effetto di parziali rimborsi. Infine, il COGNOME non aveva corrisposto la differenza di euro 51.260,00 tra il prezzo di assegnazione e la parte di accollo del mutuo.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito esposti entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, denuncia violazione e erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, I. fall. e, in subordine, dell’art. 217 della medesima legge, nonché vizio di motivazione.
All’illustrazione del motivo premette, anzitutto, che la decisione impugnata ha sottolineato che non era stato possibile conoscere nulla sulle sue condizioni finanziarie e patrimoniali al momento dell’acquisito dell’immobile poiché non si era sottoposto ad esame, circostanza, tuttavia, smentita dai verbali di udienza dai quali risulta che egli aveva reso esame in data 10 marzo 2022 riferendo che, quando aveva stipulato il contratto di assegnazione con la società fallita, aveva un lavoro ed i suoi problemi lavorativi erano emersi solo in un momento successivo, comportando la necessità per la fallita stessa di anticipare alcune rate del mutuo.
Deduce, ancora, che, se non aveva potuto subito accollarsi il mutuo per difficoltà legate alla sua attività lavorativa, ad ogni modo, il debito complessivo restante ammontava, in realtà, a differenza di quanto ritenuto dalle decisioni di merito, all’importo di euro 8.928,63, rispetto al quale avrebbe dovuto essere considerato che, per la somma di euro 5.000,00, aveva effettuato una transazione con la curatela fallimentare, che l’aveva ritenuta satisfattiva.
Sottolinea, inoltre, rispetto all’importo di euro 51.260,00, che aveva saldato il proprio debito a mezzo assegno bancario, come confermato dalla testimonianza del Curatore, il quale aveva riferito che per tale somma era stato effettuato un giro contabile che tuttavia non era stato incassato. E, di qui, lamenta che sulla corresponsione, o meno, della predetta somma da parte sua, pure annotata nei bilanci, non sia stata fatta un’accurata ricerca probatoria.
Evidenzia, in via gradata, che la sua condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel meno grave delitto di bancarotta semplice perché sorretta sul piano soggettivo solo dalla colpa, in quanto era convinto di poter pagare le rate del mutuo quando, al momento della stipula del contratto per l’assegnazione dell’immobile, si era accollato lo stesso.
2.2. Il COGNOME, con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., nonché illogicità della motivazione, rispetto alla mancata concessione delle predette circostanze attenuanti.
Assume, al riguardo, che, sulla scorta della fondatezza delle doglianze principali sottese al primo motivo, le circostanze attenuanti in questione avrebbero dovuto essergli concesse, dato che, a fronte dell’importo dovuto di euro 8.928,00, aveva corrisposto alla Curatela, che aveva ritenuto tale somma satisfattiva pervenendo ad una transazione, la somma di euro 5.000,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che, sebbene la Corte territoriale abbia erroneamente evidenziato che l’imputato non aveva reso esame, tale assunto non ha tuttavia spiegato alcun rilievo sulla pronuncia di condanna per il delitto ascritto, ai fini della configurabilità del quale sono indifferenti i motivi soggettivi dell’azione.
Ciò posto, occorre rilevare che, come emerso dalla Relazione ex art. 33 I. fall. e dalle dichiarazioni del Curatore, da un lato, posto che le rate di mutuo corrisposte, in luogo dell’imputato, da parte della fallita erano pari ad euro 25.502,05, i successivi rimborsi documentati erano stati considerati e, cionondimeno, era rimasta una posta debitoria di euro 14.279,03.
Inoltre, non risultando dagli estratti conto, come dichiarato dal Curatore esamiNOME nel corso del dibattimento, l’accredito delle somme dell’assegno emesso dal ricorrente per l’importo di euro 51.260,00, è stata accertata congruamente la responsabilità penale dell’imputato per la distrazione anche di tale più rilevante importo, non potendo certo assumere rilievo la circostanza che vi fosse notizia dell’assegno nelle scritture per il compimento di un “giro contabile”, in una situazione nella quale ReNOME COGNOME, padre dell’imputato, è stato condanNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale proprio per l’inattendibilità delle scritture contabili della società fallita.
2.Alla luce del rigetto del primo motivo, che connota la distrazione del ricorrente come non certo di lieve tenuità, e ben al di sopra dell’importo di euro 5.000,00 oggetto della transazione con la Curatela, corretto è stato il non riconoscimento nei gradi di merito delle circostanze attenuanti evocate con il secondo motivo, ossia quelle di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. pen.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/11/2025
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME
Il Presi nte
NOME
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