Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10435 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10435 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’annullamento con rinvio relativamente al ricorso COGNOME e per l’inammissibilità del ricorso COGNOME.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l’accoglimento
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di gravarne ed insiste per raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 10.02.2023, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato – limitatamente alla durata delle pene accessorie rideterminate in misura pari all pena principale – la pronuncia di primo grado del Tribunale di S. Maria C. Vetere de 20.05.2011, che COGNOME condanNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME – concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti – all rispettive pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli, il COGNOME dei reati prev artt.110 cod. pen., 216 e 219 I.fall. – per aver distratto beni appartenenti al patri sociale nonché occultato la documentazione contabile impedendo la ricostruzione della consistenza del patrimonio sociale e del movimento degli affari – ed il COGNOME del reato cui all’art.216 comma 1, n.1 e 219 I. fall. per aver distratto beni appartenenti al patri sociale.
In particolare, nel capo di imputazione, veniva contestato loro di aver distratto concorso, il COGNOME COGNOME amministratore e socio unico della “RAGIONE_SOCIALE” c COGNOME in Castelvolturno (in carica dal 29.03.2004 e da tale data anche socio unico) ed COGNOME, COGNOME amministratore unico sino al 29:3.2004 (anche lui sino a tale data soci unico della RAGIONE_SOCIALE), beni della società ed in particolare: immobiliz2:azione materiali valore pari ad euro 248,477; rimanenze per un valore pari ad euro 100.155,00; crediti per un valore pari ad euro 797.292,00; cassa per un valore pari ad euro 81.606; semirimorchio scania TARGA_VEICOLO telaio XLER4X2000457681 tg. TARGA_VEICOLO, ricevuto in locazione RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE; semirimorchio marca SCHWARZMULLER tg TARGA_VEICOLO ricevuto in locazione RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE; semirimorchio marca Pacton tg. TARGA_VEICOLO ricevuto in locazione RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE; beni indicati n bilancio 31.12.2002 o (per i beni ricevuti in locazione RAGIONE_SOCIALE) oggetto di contr locazione stipulati dalla società e per i quali non venivano pagate le rate né veniv restituiti i beni poi mai materialmente appresi dalla curatela. Di tali beni non veniva né veniva rinvenuta dagli organi della procedura fallimentare, alcuna giustificazione circ loro sorte. Nel corso della procedura, infine, si accertava un passivo pari a circa 2.000.000,00.
Veniva altresì contestato l’occultamento delle scritture contabili della società al f non consentire la ricostruzione della situazione economica e RAGIONE_SOCIALE della società comunque allo scopo di recare pregiudizio ai creditori della società medesima che veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere del 1.03.2005;
con l’aggravante del danno di particolare gravità e della commissione di plurimi fatti bancarotta.
Avverso l’indicata sentenza, ricorre l’imputato COGNOME NOMENOME tramite il propr difensore di fiducia, articolando le censure con un unico motivo con il COGNOME deduc violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt..62-bis, 69, 133 pen. e 27 cost. nonché vizio di motivazione.
La Corte, pur avendo riconosciuto il ruolo secondario e marginale dell’imputato ne fatti contestati, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalen rispetto alle contestate aggravanti;
non ha preso in considerazione innanzitutto il percorso collaborativo intrapreso d COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ha fornito elementi probatori di primario rilievo nei corso del proc chiedendo inoltre di essere sottoposto ad esame dinanzi alla Corte stessa, durante il qual ha evidenziato come la società in cui era subentrato, COGNOME approfondire la sua real consistenza, si trovasse già in prossimità del dissesto finanziario, e come egli COGNOME av l’intenzione di avere successo in quell’attività imprenditoriale; ha chiesto scusa, spieg come l’inesperienza nel settore, il succedersi di eventi infausti, come il racket, e l’inca di far fronte alla situazione creatasi, lo avessero indotto a commettere irregolarità cont di cui si pentiva.
La Corte di appello non ha inoltre preso in considerazione altri elementi in favore ricorrente quali, oltre alla suindicata confessione in ordine alle dinamiche della soci reale pentimento per le irregolarità contabili, il modus operandi, il lieve gra di colpevolezza, l’esiguo danno arrecato in relazione al fatto e la circostanza per cu inadempimenti ai fornitori COGNOME attribuibili alle precedenti amministrazioni, come evidenzi dalla stessa Corte territoriale, che ha affermato che il declino della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” era iniziato a causa della condotta del coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ceduto società al COGNOMECOGNOME soggetto inesperto ed estraneo al settore ortofrutticolo, proprio al f esentarsi da qualsivoglia responsabilità.
Non è stato dunque effettuato un idoneo giudizio di comparazione fra circostanze che realizzasse l’adeguatezza della pena alla reale entità del fatto e della persona dell’imputato (Cass. SS.UU. 25.02.2010 Contaldo Rv. 245930) né è stata operata una valutazione complessiva degli elementi circostanziali avente la l’inalità di giungere determinazione del disvalore complessivo dell’azione delittuosa e di determinare il quantum della pena nel modo più aderente al caso concreto.
Viziato è anche il costrutto motivazionale della sentenza in quanto la Corte di appel a fronte dì una rinnovata e ponderata valutazione delle acquisizioni istruttorie, avre dovuto darne conto con adeguata motivazione (Cass. SS.UU. 18.04.2013, Papola Rv. 255660) e non limitarsi a riprodurre semplicemente i risultati inferenziali acquisiti.
Avverso l’indicata sentenza, ricorre per cassazione anche COGNOME NOME, tramite i proprio difensore di fiducia, affidando le censure a tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione delle norme inerenti alla valutazione del prove e alla discrezionalità del giudice, delle norme sostanziali contestate nonché dif assoluto di motivazione, contraddittorietà della stessa e travisamento dei fatti.
La Corte di appello non ha tenuto conto delle doglianze dell’imputato, del COGNOME er stata ritenuta provata la penale responsabilità, male interpretando gli elementi probat emersi nel corso dell’istruttoria e violando la disciplina inerente ai reati ascritti al ritenuti sussistenti anche in asCOGNOME dell’elemento soggettivo ed oggettivo ed attraverso un motivazione apparente.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui all’art.216 l.fall dato oggettivo di essere stato socio unico ed amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” sino al 29.3.2004.
Illogica appare la sentenza nel punto in cui dopo aver ribadito che “la responsabil dell’amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata l collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l’esisten un accordo con l’amministratore subentrato per il compimento di tali atti”, ha rite comprovata la responsabilità penale del COGNOME COGNOME che in atti vi fosse alcun elemento di prova che consentisse di collocare cronologicamente gli atti dì distrazione o di individu un accordo con il nuovo amministratore; quest’ultimo ha, tra l’altro, dichiarato di non avuto più alcun contatto con il COGNOME a seguito della cessione avvenuta con atto notari e di aver trasferito la COGNOME sociale da Foggia a Caste! Volturno, descrivendo i mezzi e attrezzature di cui la società era dotata all’atto del suo ingresso nei limiti del suo attesa la risalenza del tempo dei fatti. La Corte territoriale non ha considerato c COGNOME COGNOME consegNOME al COGNOME tutte le scritture contabili, come confermato anche dall’assoluzione dello stesso dal reato di bancarotta documentale.
Gli unici riferimenti a passività o rapporti tra il COGNOME COGNOME il COGNOME COGNOME fuorvi smentiti dalle risultanze istruttorie e comunque inidonei a dimostrare la responsabilità COGNOME COGNOME il reato ascrittogli. Dalle presunte passività elencate in sentenza sareb piuttosto dimostrata la corretta gestione dell’impresa sino alla vendita, non emergend alcuna distrazione, né debito esistente retrodatabile di novanta giorni secondo la prassi pagamenti nel settore ortofrutticolo e dunque potenzialmente riferibile alla gestione COGNOME.
In ogni caso le passività ove pure dimostrate, nulla hanno a che vedere con le condotte distrattive costituenti l’oggetto della contestazione.
Per quanto riguarda le rate relative ad alcuni mezzi commerciali acquisiti nel 2003, evidenzia una totale e sostanziale correttezza dei pagamenti sino al 29.03.2004, data dell vendita dell’impresa, ad eccezione di un’unica rata non pagata a febbraio. È chiaro dunque che sino al 29.03.2004 non vi fosse alcun elemento che dimostrasse “il lento ed inesorabil declino”.
In ordine ai rapporti tra il COGNOME e il COGNOME, posto che un soggetto che ven un’azienda non è tenuto ad interrogarsi sulle potenzialità dell’acquirente, quest’ul esercitava da tempo attività di impresa in diversi ambiti, di conseguenza, posCOGNOMEva l qualità dell’imprenditore versatile. Il prezzo di vendita delle quote societarie inol congruo con il valore di mercato di imprese ortofrutticole delle dimensioni di quella ce ed il valore dichiarato comprovava la veridicità dell’alienazione atteso che in caso di ven simulata, si sarebbe riportato un valore maggiore proprio per accreditare l’operazione.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme penali e processuali nonché vizio di motivazione e travisamento dei fatti.
Essendo stata esclusa l’aggravante di cui all’art.219 I.fall. e considerato il massimo di pena di anni 10 che prevede il reato di cui all’art.21.6 I.fall. (anche vol tenere presente l’aumento massimo di 1 /4 in considerazione dell’esistenza di atti interruttivi la Corte territoriale avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, di conseguen non è necessaria per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettiv pregiudizio ai creditori, il COGNOME invece rileva ai fini della configurabilità dell’a prevista dall’art.219, comma 1 I.fall. (Sez. V, n. 11633 dell’08.02.2012, Rv. 252307).
Considerando che l’orientamento oggi prevalente è nel senso che la valutazione del danno vada effettuata con riferimento alla diminuzmone patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e non in relazione all’entità del ‘passivo o alla di tra attivo e passivo (Sez. V, 15485 del 2021), il relativo giudizio deve investire l’enti diminuzione che il fatto di bancarotta abbia determiNOME nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto qualora non vi fosse stata l’illecita attività dell’imprenditore fallito. Da qui, l’inapplicabilità dell’aggravante di cui all’art.21 caso di specie, confermata anche nella sentenza della Corte territoriale, che ribadisce condanna esclusivamente per il reato di cui all’art.2161.fall.
Posto che, il danno non è stato in alcun modo quantificato e che la circostanz aggravante era stata esclusa, la Corte di appello avrebbe dovuto emettere una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
3.3. Con il terzo motivo contesta la violazione di norme penali e processuali e vizio motivazione in riferimento alla determinazione della pena e delle norme relative al attenuanti generiche.
La Corte di appello non ha motivato al riguardo né esamiNOME le argomentazioni addotte dalla difesa che avrebbero dovuto portare ad una rideterminazione della pena, partendo da un tetto inferiore e concedendo le circostanze attenuanti generiche con i criterio della prevalenza. La motivazione è generic:a ed apparente; la Corte di appello, violazione di legge e COGNOME alcuna motivazione, ha applicato una pena sproporzionata.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi COGNOME entrambi inammissibili.
1.E’ il caso di osservare, in via preliminare, per entrambi, che le questioni sollevat ricorsi in scrutinio COGNOME state già puntualmente disattese dalla Corte di merito, ch condiviso la ricostruzione dei fatti nonché la motivazione posta a fondamento della decision di primo grado in aderenza alle risultanze proc:essuali; e quanto alla questione de prescrizione sollevata nell’interesse di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME assorbente ove fosse fondata, caso di precisare sin d’ora la sua inammissibilità facendo essa perno sulla non intervenu esclusione dell’aggravante del danno di rilevante gravità.
In linea generale, si osserva che la Corte territoriale non ha ritenuto modificato il q probatorio a sostegno della sentenza di primo grado a seguito delle dichiarazioni rese d COGNOME COGNOME COGNOME di esame, il COGNOME pur ammettendo le proprie responsabilità, ha offerto un ricostruzione tesa ad escludere il coinvolgimento del coimputato, ritenuta, con argoment logici ed adeguatamente argomentati, del tutto inverosimile e collidente con le ulter emergenze probatorie.
In ordine alla richiesta di assoluzione del COGNOME, la Corte ha sottolineato co l’imputato (amministratore di diritto nonché socio unico della RAGIONE_SOCIALE sino al 29.03. avesse dato inizio al declino della “RAGIONE_SOCIALE” culmiNOME poi declaratoria del suo fallimento con sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere in da 14.03.2005; ha ribadito come infatti i primi ammanchi si fossero verificati proprio s l’amministrazione del COGNOME, così come dimostrato dalle domande di insinuazione al passivo, concernenti principalmente rapporti commerciali intrattenuti dall’imputato c plurimi fornitori, ma che lo stesso, una volta conclusi, non COGNOME più onorato (si particolare riferimento al credito maturato da “RAGIONE_SOCIALE“, o della ” Italia”, o della “RAGIONE_SOCIALE nonché a quello della ‘RAGIONE_SOCIALE“).
È apparsa dunque chiara la realizzazione di una fittizia cessione del pacchett azionario al COGNOME da parte del COGNOME, al fine di essere esentato da qualsivogl responsabilità nei confronti dei creditori; ancor più considerando l’inesperienza del Coc intervenuto nella società – a detta dell’amministratore uscente, prospera e con un att considerevole – come amministratore dì diritto nonché socio unico mediante l’acquisto dell totalità delle quote sociali al prezzo di soli 15.600 euro; a tal riguardo si dava att circostanza per cui in occasione dell’apposizione dei sigilli da parte degli operanti, n
riferibile alla società veniva rinvenuto, né presso la sua COGNOME sociale, trasferita in seg subentro del COGNOME in Castelvolturno presso la residenza di quest’ultimo, ovvero in luog che, come sottolineato dal curatore, non era affatto conCOGNOME allo svolgimento del tipo attività svolta dalla fallita, né altrove, a riprova del carattere solo apparente de operazione (tant’è che il nuovo amministratore non procedeva al compimento di ulteriori effettivi atti di gestione, giustificando poi tale inattività con non meglio definite v da parte del racket).
La Corte ha in buona sostanza ritenuto – al pari del giudici di primo grado che e giunto alla medesima conclusione attraverso una già puntuale ricostruzione dei fatti – c l’intera manovra di cessione fosse stata architettata dagli imputati, in concorso tra loro l’intento di sottrare i beni distratti alle pretese creditorie, pregiudicandole indebitame maturato la certezza che il COGNOME, indebitando dapprima la società, avesse poi ceduto le sue quote al COGNOME, il COGNOME, non disponendo delle necessarie capacità e competenze, non avrebbe più gestito in concreto la società – tant’è che le forniture e i debiti risu risalenti al periodo di amministrazione del COGNOME e che nel lasso di tempo intercorso tra subentro del COGNOME e il fallimento (segnatamente nel circoscritto arco temporale apri 2004/ottobre 2004, a ridosso del suo subentro) erano stati elevati ben 69 protesi per u ammontare complessivo di circa 800.000 euro (così a pag. 5 della conforme pronuncia di primo grado) – conducendola al fallimento (che vedeva la presentazione di domande di insinuazione al passivo, per lo più da parte di fornitori, per complessivi euro 1.866.839).
A sostegno della penale responsabilità di entrambi gli imputati per la condott distrattiva contestata, la Corte di appello ha ribadito l’orientamento giurispruden secondo cui la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata se è dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestio l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato (Cass. Peri., Sez. V, n.54511/18) ritenendo in buona sostanza che nel caso di specie si fosse di fronte al caso dell’accordo co l’amministratore subentrato.
Concludendo sul tema, che sarà ripreso in COGNOME di esame dei singoli ricorsi, la Corte ha infine ritenuto adeguate le pene principali applicate dal giudice di primo grado, tenuto an conto della già intervenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio equivalenza alle contestate aggravanti.
2. Tanto premesso in termini generali, occorre muovere dall’esame dell’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, che nel dedurre violazione deg artt.62-bis, 69, 133 cod. pen. e 27 cost. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nonché vizio di motivazione, palesa la sua inammissibilità, non tenendo conto del giudizio congruamente espresso dai giudici di merito al riguardo né del granitico orientamento di questa Corte in tema di sindacato del
decisione del giudice di merito in punto dì riconoscimento delle attenuanti generiche relativo bilanciamento.
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le atte costituisce, infatti, esercizio del potere valutativo riservato al giudice di me insindacabile in COGNOME di legittimità, ove congruarnente motivato alla stregua anche sol alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., COGNOME che occorra un’anal esposizione dei criteri di valutazione adoperati.
Nella specie, il giudizio di congruità della pena irrogata dal primo giudice sod l’obbligo motivazionale gravante sul giudice d’appello, posto che trattasi di pena pari a q minima edittale (anni tre di reclusione), che il giudice di primo grado ai finì d determinazione COGNOME già considerato il ruolo di minor rilievo assunto, di fatto, dal C nella commissione del reato di bancarotta per distrazione, e che lo stesso nel motivar riconoscimento delle attenuanti generiche COGNOME ritenuto sub-valente la esistenza di precedente penale risultante a suo carico ed in ogni caso di reputare equo il giudiz termini di equivalenza a fronte delle due aggravanti contestate e ravvisate (dei più fa bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità).
A fronte di tale impostazione del primo giudice la Corte di appello ha rite pienamente condivisibile ed adeguata la dosimetria della pena così come applicata nell sentenza di primo grado, tenuto anche conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, giudizio che evidentemente ritenuto di confermare, condividendo in toto la complessiva valutazione svolta dal giudice di primo grado in punto di pena.
D’altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguar la sanzione finale all’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella glob elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiede intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del princ ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all’art. terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale; in tal senso risultano mossi i giudici di merito con giudizio non sindacabile nella presente COGNOME.
Nel resto il motivo si limita a valorizzare aspetti in fatto nell’ottica del impostazione della vicenda COGNOME confrontarsi adeguatamente con quanto emerge dalle decisioni di merito in punto di ricostruzione della condotta, anche processuale, assunta COGNOME.
Quanto al ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME, le censure proposte COGNOME generiche e/o manifestamente infondate.
3.1. Il primo motivo di ricorso, con il COGNOME la difesa deduce violazione delle no inerenti la valutazione delle prove e la discrezionalità del giudice, delle norme sostan
contestate nonché difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà della stessa travisamento dei fatti, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti media criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il COGNOME, con mot esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ribad come l’imputato (amministratore di diritto nonché socio unico della società sino 29.03.2004) avesse creato i presupposti del declino della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE causa degli inadempimenti verificatisi, che, iniziati sotto l’amministrazione del COGNOME così come dimostrato dalle domande di insinuazione al passivo, erano proseguiti anche dopo la sua cessazione dalla carica. Tali inadempimend concernevano principalmente rapporti commerciali intrattenuti dal COGNOME con plurimi fornitori, ma che lo stesso, una vo conclusi, non COGNOME più onorato; inoltre, la Corte di merito ha preso in considerazione cessione della società al COGNOME, soggetto tra l’altro inesperto, tramite l’acquisto totalità delle quote sociali ad un prezzo irrisorio per una società, che a dell’amministratore uscente, era prospera e con un attivo considerevole.
Alla lista dei creditori va senz’altro aggiunta – si evidenzia nella conforme pronuncia primo grado – la RAGIONE_SOCIALE in relazione a due veicoli acquistati con due di contratti di leasing stipulati entrambi il 22 gennaio 2004 rispetto ai quali veniva regist mancato pagamento a far data dal 27.2.2004, epoca della seconda rata, ed inoltre in relazione alla stipula di analogo contratto – stipulato il 1^ Marzo 2004 – rispetto al qua veniva pagata nemmeno la prima rata scadente il 18 Marzo 2004. Significative COGNOME state altresì ritenute le circostanze relative all’acquisto da parte della società di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, realizzato con la stipula di un c:ontratto di ven riserva di proprietà concluso il 2 Aprile 2002 al prezzo di 31.509 euro, in virtù del qua società versava a titolo di acconto l’importo di euro 4544,00 e per il residuo rilasciav titoli cambiari. Il COGNOMECOGNOME onorati solo tre di tali assegni, procedeva alla ce dell’intero pacchetto azionario al COGNOME il COGNOME tra l’altro ereditava anche le obblig scaturenti dagli altri 7 effetti cambiari.
A fronte di tale situazione la pronuncia di primo grado – la cui motivazione è sta espressamente richiamata nella sentenza impugnata – evidenzia come dovesse per altro verso pure valorizzarsi la circostanza che la preCOGNOME di poste attive non è stata prova neanche in relazione alla gestione del COGNOME nonostante costui, dopo l’instaurazione del processo penale a suo carico, avesse mostrato al curatore il prospetto riassuntivo dell attività e passività redatto in occasione della cessione del pacchetto azionario, tanto è v che la curatela non era stata mai messa in condizione di esperire alcun vantaggioso recupero crediti nonostante la disamina di quanto allegato dall’imputato, che costituiva ne prospettiva del COGNOME un dettagliato elenco della voce clienti della società, ma che realtà è apparso una generica indicazione di titoli di credito e delle loro scadenze se alcuna specificazione circa le obbligazioni ad essi sottese, così da rendere impossibile
individuazione dei precisi rapporti giuridici a cui imputarli e quindi dei vari debitori; questo ritenuto particolarmente anomalo dai giudici di primo grado, se sol si considerano non trascurabili importi di ciascun titolo e l’importo complessivo di cui la società – s secondo le prospettazioni dei COGNOME – sarebbe stata creditrice.
Tutto dunque in contrasto clamoroso con quanto affermato da COGNOME, che secondo la conforma ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, ha sostenuto di non aver lasciato debiti e di aver ceduto una società in attivo, dimenticando non solo che le rilevanti ragioni di credito erano riconducibili esclusivamente alla sua gestione ma anche essersi reso personalmente inadempiente alle proprie prestazioni e ciò nondimeno COGNOME continuato a fare investimenti concludendo, ad esempio, i contratti di leasing con la Ivec omettendo di versare le rate dovute ancor prima della vendita delle quote societarie
La Corte territoriale, come già anticipato in premessa, ha, alla luce di tut circostanze in sintesi qui evidenziate, in buona sostanza ritenuto, al pari del primo giud con argomenti congrui e logici, in quanto tali qui non sindacabili, che l’intera manovr cessione fosse stata architettata dagli imputati, in concorso tra loro, con l’intento di so in un secondo momento i beni distratti alle pretese creclitorie, pregiudicando indebitamente.
Sicché il motivo è nel suo complesso generico e manifestamente infondato non sussistendo i vizi denunciati.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, come già preannunciato, si deve rilevare che, a differenza di quanto assume la difesa, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non risulta affatto esclusa dai giudici di meri particolare i giudici di primo grado hanno espressamente ritenuto sussistente tal aggravante – oltre che quella dei più fatti di bancarotta per il solo COGNOME – per entrambi imputati, tant’è che hanno poi anche operato il giudizio di comparazione con essa in COGNOME d riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestat aggravante, per quanto concerne il COGNOME.
Né in appello risulta oggetto di contestazione la sussistenza dell’aggravante in parol della COGNOME in maniera del tutto generica si è contestata la sussistenza solo in COGNOME formulazione del motivo col COGNOME si instava per il riconoscimento delle attenuanti generic con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la configurazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravi di cui all’art. 219, comma 1, 1.f., quando, in fase di appello, sia stato proposto un mo incentrato unicamente sul giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, in quant non posCOGNOME essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il gi di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione.
Discende che non potendosi ritenere esclusa l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo stata essa espressamente ritenuta dai giudici di merito, il term di prescrizione non è quello di dodici anni e mezzo come assume la difesa (e che esso, sia che lo si calcoli alla stregua della disciplina previgente all’entrata in vigore della introdotta dalla I. 251/2005 che in base alla norma attualmente vigente non è decorso, tenuto conto della data della sentenza di fallimento del 1.3.2005, oltre che dei period sospensione).
3.3. Riguardo, infine, alla censura formulata da COGNOME nell’ultimo motivo di ricor in riferimento al vizio di motivazione e alla violazione di norme penali in ordin determinazione della pena e alle attenuanti generiche, non posCOGNOME che ribadirsi i princi già sopra riportati, espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia.
E’ solo il caso di precisare che riguardo alla posizione del COGNOME il giudice di p grado COGNOME per di più già evidenziato il ruolo di maggior pregnanza nella condott fraudolenta di distrazione dei beni sociali attribuibile al COGNOME, dovendosi imputare stesso anche il compito di ideatore del delitto, ed alla stregua di tale elemento, av ritenuto evidentemente assorbente ogni altro aspetto, determinando la pena nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche con giudizio equivalenza alla contestata aggravante di cui all’articolo 219 comma 1 I.f.
A fronte di tale impostazione del primo giudice la Corte di appello ha rite pienamente condivisibile ed adeguata la dosimetria della pena così come applicata nell sentenza di primo grado, tenuto anche conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, giudizio che evidentemente ritenuto di confermare, condividendo in toto la complessiva valutazione svolta dal giudice di primo grado in punto di pena.
D’altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguar la sanzione finale all’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella glob elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richied intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del prin ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all’art. terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale; in tal senso risultano mossi i giudici di merito con giudizio non sindacabile nella presente COGNOME.
Nel resto il motivo si limita a valorizzare aspetti in fatto nell’ottica del impostazione della vicenda COGNOME confrontarsi adeguatamente con quanto emerge dalle decisioni di merito in punto di ricostruzione della condotta complessiva assunta dall’imput
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la decilaratoria di inammissibilità dei ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d
profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2024.