Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CON SEDE IN INDIRIZZO
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PASQUALE COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 aprile 2024, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettando la richiesta di riesame avanzata dal legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dall’art. 240 cod. pen., disposto dal Gip del medesimo Tribunale, vincolo conseguito alle condotte ascritte agli indagati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali legali rappresentanti della fallita RAGIONE_SOCIALE, così come segue:
al capo 1 della rubrica provvisoria, era contestata la bancarotta per distrazione, per avere i predetti ceduto a prezzi incongrui alle srl RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (sempre ai medesimi facenti riferimento) i due rami d’azienda (rispettivamente, di produzione di accumulatori per auto e di ristorazione) della fallita;
al capo 3, era loro contestata l’ipotesi di bancarotta preferenziale, così descritta: avevano versato, senza titolo, alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 240.000, somma che RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta corrisposto all’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, preferendolo agli altri creditori della fallita.
1.1. Il vincolo reale era stato apposto sui seguenti beni:
il complesso immobiliare che la fallita RAGIONE_SOCIALE aveva conferito in srl RAGIONE_SOCIALE (costituito da appartamenti, uffici e locali commerciali) con rogito notarile del 2 aprile 2014;
i beni conferiti in RAGIONE_SOCIALE a titolo di aumento di capitale in concomitanza con la cessione del ramo d’azienda inerente l’attività di ristorazione (che, nel frattempo, erano stati ceduti in locazione ad altro soggetto);
la somma di euro 240.000 indicata al capo 3 della provvisoria imputazione (vincolo apposto alle disponibilità finanziarie della RAGIONE_SOCIALE stessa ed eseguito sulla minor somma di euro 5.514,21, rinvenuta in un conto corrente bancario a questa intestato).
1.1. Il Tribunale, in risposta ai motivi addotti nella richiesta di riesame, osservava quanto segue.
Dava atto dei motivi di censura esposti dalla difesa anche negli ulteriori atti e nella documentazione depositata (fra i quali si annoverava l’atto transattivo fra il fallimento e gli imputati che si impegnavano a versare 230.000 euro).
Quanto al fumus dei reati contestati (ai capi 1 e 3 della rubrica) richiamava la motivazione dell’ordinanza relativa alla diversa cautela personale, rilevando come la stessa non avesse trovato congrua smentita.
Riteneva, poi, il Tribunale che non assumesse rilievo dirimente la sentenza del Tribunale civile di Salerno che aveva rigettato l’azione revocatoria promossa dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’atto di cessione a RAGIONE_SOCIALE del ramo d’azienda relativo alla produzione di accumulatori, posto che la decisione civile si era fondata sulla mancata prova, incombente su parte attrice, della anteriorità del credito erariale (non era stato prodotto il pv di accertamento) rispetto al medesimo atto di cessione, e che, invece, opposto era stato l’accertamento dei fatti, anche sul piano documentale, nella presente sede penale.
Quanto alla bancarotta preferenziale, il Tribunale osservava come i rilievi contenuti nella relazione del consulente della difesa, in ordine al credito di MPS nei confronti della fallita e l’atto di transazione sottoscritto da NOME con la società, attiva nel recupero crediti a cui la banca aveva ceduto quello vantato nei confronti della fallita, erano già stati congruamente affrontati dal Gip e che, comunque, restava privo di titolo e causa lo stesso versamento a NOME, da parte della fallita, della somma di cui si discute, ravvisandosi così, in tale primo segmento di condotta (espressamente menzionata al capo 3 della provvisoria imputazione), un’ipotesi distrattiva.
Sempre in tema di fumus commissi delicti, il Tribunale osservava ulteriormente che:
il 6 agosto 2013, la fallita, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, veniva denunciata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per avere accumulato un debito complessivo di euro 6.807.392,23 (compresi accessori). L’accertamento era iniziato nel 2011 ed aveva riguardato le annualità dal 2007 al 2009 ed era stato integrato nel 2014;
gli amministratori della fallita (gli odierni indagati) avevano deciso, in epoca successiva ai rilievi dell’RAGIONE_SOCIALE (ai quali sarebbe seguito il ricordato rilevante debito), di dismettere il suo intero patrimonio;
così, il 2 aprile 2014, avevano ceduto a RAGIONE_SOCIALE, di nuova costituzione (ed a loro stessi facente riferimento direttamente o indirettamente), il ramo di azienda relativo agli accumulatori per auto, valutandolo solo 251.585 euro (somma che era stata imputata a capitale della nuova società) nonostante lo stesso, ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 602 del 1973 (per l’incanto previsto dalla normativa fiscale), fosse stata valutata nella ben maggior somma di 14 milioni di euro.
anche il secondo ramo d’azienda, relativo all’attività di ristorazione, era stato conferito alla diversa srl RAGIONE_SOCIALE, anch’esso a prezzo incongruo e sempre in epoca successiva alla ricordata denuncia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di tali premesse in fatto, il Tribunale condivideva quanto osservato dal curatore fallimentare, risultando del tutto evidente, dalla ricordata successione dei fatti, che gli indagati, amministratori della fallita, dopo l’accertamento de debito fiscale (pur se controverso avendolo contestato davanti al giudice
tributario), l’avevano interamente svuotata, tanto che, in sede fallimentare, al netto del debito fiscale ancora sottoposto a giudizio, a fronte di una residua massa passiva di euro 667.400,80, l’attivo era stimato in un importo inferiore ad euro 10.000.
Quanto all’ipotesi di bancarotta preferenziale contestata al capo 3, appariva evidente come gli indagati avessero inteso assolvere il debito verso la banca prima che quello erariale lo impedisse.
Come si è anticipato, tuttavia il Tribunale osservava che la condotta contestata a titolo di bancarotta preferenziale, così come descritta nella provvisoria imputazione, costituisse, per il primo segmento, un’ipotesi distrattiva posto che il versamento della somma a RAGIONE_SOCIALE era avvenuto senza ragione o titolo alcuno. Irrilevante, ai fini della illiceità di tale corresponsione, era poi il fatto tale somma fosse stata riversata corrisposta al creditore RAGIONE_SOCIALE (o meglio, alla società a cui la banca aveva ceduto il credito).
Si ricordava infine come, per la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite Coppola, non avesse rilievo l’identità fra la somma appresa e quella costituente il profitto o i prezzo del reato.
Il complessivo periculum in mora era concretato dall’evidente intento, perseguito dagli indagati, di sottrarre beni e denaro alle ragioni azionate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in sette motivi (riducibili a tre, riunendo le doglianze che lamentano, sul medesimo punto, sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione).
2.1. Così, con il primo (ed il secondo) motivo, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione degli argomenti esposti dalla difesa nell’atto di gravame e nelle successive memorie ed alla utilizzazione di argomenti desunti da una diversa ordinanza cautelare (afferente la misura personale dell’obbligo di dimora).
Si era omesso di considerare come la documentazione depositata dalla difesa attestasse la piena legittimità del conferimento del ramo d’azienda della fallita in RAGIONE_SOCIALE.
Si era, infatti, prodotta la sentenza del Tribunale civile di rigetto dell domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE di revoca del detto conferimento.
E si era, altresì, depositata la nota del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO da cui emergeva che i pagamenti, della fallita RAGIONE_SOCIALE agli indagati, avvenuti nel 2018, in relazione ai quali si era ipotizzata la bancarotta preferenziale, fossero, invece, pienamente
legittimi, tanto che lo stesso Tribunale civile aveva rigettato la revocatoria richiesta dal curatore.
Tutti i ricordati dati di fatto erano stati ignorati dal Gip prima e dal Tribunal poi.
Quest’ultimo, poi, aveva risposto alle obiezioni difensive limitandosi a richiamare la motivazione della diversa ordinanza, resa, trattandosi di cautela personale, nei confronti di altro soggetto (gli indagati e non RAGIONE_SOCIALE).
La Corte aveva violato il disposto dall’art. 292 comma 2 lett. c) bis cod. proc. pen. (vd. Cass. Rv. 282972) quando si era limitata ad osservare che la revocatoria del conferimento era stata rigettata per ragioni che attenevano la prova (mancata) dell’anteriorità RAGIONE_SOCIALE pretese dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto all’atto dispositivo di cui si e chiesta la revoca e che le osservazioni inerenti ai pagamenti preferenziali erano già state analizzate dal Gip nell’ordinanza genetica del vincolo reale, così rendendo una motivazione solo apparente sulle deduzioni difensive.
2.2. Con il terzo (e quarto) motivo, si lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al fumus RAGIONE_SOCIALE incolpazioni provvisorie.
Il delitto di bancarotta patrimoniale, contestato al capo 1, era escluso nella sua stessa oggettività da quanto sopra rilevato in ordine al rigetto dell’azione revocatoria ad opera del Tribunale civile. All’epoca del conferimento dei beni che ne costituivano l’oggetto, infatti, la società non aveva alcun debito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Non si era poi tenuto conto che erano stati conferiti in RAGIONE_SOCIALE anche i debiti del ramo d’azienda.
Quanto alla condotta descritta al capo 3 della rubrica, era, innanzitutto, evidente come al più potesse trattarsi di un’ipotesi di bancarotta preferenziale, e, come, anche in questo caso, non si fosse tenuto conto della opposizione degli imputati alla pretesa erariale nel relativo processo tributario.
Così non considerando affatto le produzioni difensive.
La somma in questione era stata versata al Monte dei Paschi per evitare l’esecuzione immobiliare di quello che, al tempo, era l’unico reale creditore.
Del resto, la stessa Corte di cassazione aveva annullato, almeno parzialmente, la sentenza della Commissione regionale.
E gli indagati avevano, inoltre, versato al fallimento la somma di euro 230.000 a tacitazione RAGIONE_SOCIALE pretese civilistiche, un fatto anch’esso non considerato dai giudici penali.
2.3. Con il quinto (sesto e settimo) motivo, si denuncia l’assenza dell’elemento essenziale del vincolo, il periculum in mora.
Il supposto profitto di euro 240.000, retratto dalla condotta contestata al capo 3 della rubrica, era in realtà inesistente posto che la somma era stata versata all’istituto bancario, tramite RAGIONE_SOCIALE. Al più si era determinato un danno, per la medesima somma, al fallimento (vd. Cass. n. 31186/2023). Si erano così confusi danno e profitto (come non è consentito neppure la fungibilità del denaro in quanto tale).
Il profitto si era consolidato unicamente in capo al creditore preferito, il Monte dei Paschi.
E così per il periculunn in mora doveva tenersi conto del patrimonio dell’istituto bancario, la cui palese solidità non consentiva di affermare la sussistenza del periculum in mora.
I beni immobili erano poi sottoposti ad ipoteca così da escludere, per gli stessi, ogni pericolo per la garanzia dei creditori.
2.4. Al ricorso venivano allegate: la sentenza del Tribunale civile di Salerno in ordine alla revocatoria richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in danno della RAGIONE_SOCIALE e la relazione tecnica del AVV_NOTAIO COGNOME.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Deve innanzitutto ricordarsi come l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. consenta il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale, in tema di riesame del sequestro preventivo, solo per violazione di legge.
A tal proposito si è autorevolmente chiarito (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692) che il citato vizio di violazione di legge comprende sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (conforme da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).
Già in precedenza, del resto, si era, altrettanto autorevolmente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), precisato che, in tema di riesame
RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. peri., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (conforme, fra le altre, Sez. 2, n. 58 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119).
Deve, inoltre, osservarsi come l’odierna RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE, come rappresentata, così che le argomentazioni spese sui capi e sui punti della decisione impugnata che riguardano l’altra società, la RAGIONE_SOCIALE (per la quale è stato proposto analogo ricorso, anch’esso chiamato alla odierna udienza, sostanzialmente identico al presente eccettuata l’argomentazione attinente al conferimento dei diversi, e rispettivi, rami d’azienda), non devono essere qui trattate per l’evidente mancanza di interesse sul punto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Restano pertanto da esaminare le censure relative al sequestro, a carico della medesima RAGIONE_SOCIALE, degli immobili conferiti nella medesima con il ramo d’azienda relativo alla produzione di accumulatori per auto in conseguenza della ipotesi di distrazione, contestata al capo 1, del ramo d’azienda stesso, a prezzo incongruo.
Se questo è il perimetro del presente giudizio è evidente l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte con il ricorso.
Gli odierni indagati, come amministratori della fallita, a partire dal 2014 l’avevano svuotata, cedendone, per quanto riguarda l’odierna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il ramo d’azienda di accumulatori per auto a prezzo indubbiamente vile visto che lo si era valutato poco più di 250.000 euro (peraltro commutandolo in capitale di rischio, visto che il corrispettivo era stato costituito dall’intestazione RAGIONE_SOCIALE relat quote di RAGIONE_SOCIALE) a fronte di un valore ben superiore, stimato in euro 14 milioni. Un valore questo che era stato fissato ai fine dell’incanto tributario (e che, come tale, doveva tenere conto anche dei debiti maturati).
Già solo tale condotta concreta la contestata distrazione per avere gli indagati ceduto un cespite a prezzo incongruo.
Una conclusione che le doglianze della difesa non scalfiscono, posto che del tutto irrilevante era il giudicato civile del Tribunale di Salerno sull’azio revocatoria posto che questa era stata rigettata sulla base di un difetto di prova, non sussistente nell’odierno giudizio penale, ove si era, invece, positivamente accertato che le consumate distrazioni erano, significativamente, avvenute in epoca successiva alla prima denuncia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Senza che poi potesse assumere rilievo alcuno il fatto che il credito dell’RAGIONE_SOCIALE non fosse ancora esigibile (perché sottoposto a verifica giudiziale), dovendosi comunque prendere atto che la condotta contestata aveva gravemente depauperato il patrimonio della fallita, a danno certo dell’RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALE sue pretese, ancorchè non ancora azionabili) ma anche di tutti gli altri creditori.
Si ricorda infatti come il curatore avesse avuto modo di precisare che, anche escluso il debito erariale, la massa passiva ammontava ad una complessiva somma prossima ai 700.000 euro (a fronte di un residuo attivo di meno di 10.000 euro).
Del resto, lo si ripete, sul piano oggettivo, vi è distrazione quando gli amministratori di una società fallita cedano per un corrispettivo incongruo un bene della medesima.
Nel caso di specie poi sussistono quegli “indici di fraudolenza” che la giurisprudenza di questa Corte richiede (anche in relazione all’elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale).
Si è infatti affermato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763), in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passiv rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
Gli indagati, infatti, dopo che l’RAGIONE_SOCIALE aveva loro contestato, nel 2013, i ricordati addebiti fiscali, invece di accantonare in bilancio i fondi che sarebbero serviti ad assolvere l’eventuale debito, decidevano di svuotarla, a favore di società, quale RAGIONE_SOCIALE, a loro stessi riconducibili.
Così da rendere evidenti, pur se allo stato degli atti ed al solo fine della verifica del fumus commissi delicti, la sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, dell’ipotizzato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Quanto al periculum in mora se ne è contestato la sussistenza considerando che gli immobili sottoposti al vincolo penale erano anche ipotecati.
E’ purtuttavia evidente come l’ipoteca non impedisca l’ulteriore cessione degli stessi e deve inoltre considerarsi che la stessa è iscritta esclusivamente a favore del creditore ipotecario e non dell’intera massa ed è comunque irrilevante ai fini dell’apposizione del vincolo reale penale (che, esso sì, ne impedisce l’ulteriore circolazione).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso, in Roma il 18 settembre 2024.