Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50446 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50446 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi per l’imputato l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, fallit nell’aprile del 2014. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte ha invece provveduto a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari applicate all’imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. d) c.p.p. la mancata assunzione di una prova decisa, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ad oggetto l’audizione dell’acquirente di uno dei veicol della fallita di cui viene contestata la distrazione e che avrebbe potuto chiarire se effettivamente la vendita sia stata effettuata dall’imputato o da altri.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché l’omessa valutazione del compendio probatorio di riferimento. In tal senso ed anzitutto la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione fatti antecedenti all’assunzione da parte del COGNOME della carica di amministratore, attribuendogli sostanzialmente in riferimento ad essi di aver agito come amministratore di fatto, qualifica mai contestata all’imputato e comunque desunta illogicamente dalla partecipazione ad una unica operazione cui era interessata la società. Non di meno la sentenza non avrebbe fornito alcuna reale prova del coinvolgimento del COGNOME nella consumazione delle condotte distrattive contestate. Quanto alla bancarotta documentale la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dell’imputato circa il fatto che i libri contabili non rinvenuti e depositati presso il commercialista che ne curava la tenuta per conto della fallita, peraltro amministratore della società che era socio unico della stessa.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato, non avendo considerato la Corte come dagli atti emerga che egli fosse un mero prestanome e come pertanto egli non fosse a conoscenza delle operazioni contestategli. Infine con il quarto motivo vengono denunziati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, contestandosi in proposito quanto sostenuto in sentenza in merito al presunto comportamento poco collaborativo con gli organi fallimentari tenuto dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., solo nel caso d prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (ex multis Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337). Circostanza che non ricorre nel caso di specie, posto che sin dall’inizio della vicenda processuale l’imputato era a conoscenza del fatto che ad aver acquistato uno dei veicoli distratti era stato il COGNOME NOME di cui ha poi chiesto con i motivi d’appello l’audizione. Non di meno, anche a prescindere da tale e dirimente profilo, va ricordato che la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo (ex multis Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 255817) e tale non può essere considerata una prova dichiarativa la cui assunzione presenta all’evidenza carattere meramente esplorativo, tanto più tenuto conto del fatto che la stessa riguarderebbe solo uno dei beni oggetto delle distrazioni di cui l’imputato è stato ritenuto colpevole.
3. Parimenti inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo.
Manifestamente infondata è anzitutto l’accusa rivolta al giudice dell’appello di aver preso in considerazione anche fatti anteriori al 2013, anno nel quale l’imputato ha formalmente assunto la carica di amministratore della fallita. Nel brano della sentenza impugnata evocato nel ricorso in tal senso, infatti, la Corte si limita a ripercorrere l motivazione della pronunzia di primo grado, per nulla recepita in sede di decisione, che ha avuto ad oggetto esclusivamente le condotte successive all’assunzione della carica, ritenute di per sé sufficienti ad integrare il reato di bancarotta patrimoniale contestato. Mere censure in fatto sono invece quelle prospettate nel prosieguo del motivo, peraltro fondate su congetture e che prescindono dall’effettivo contenuto del ragionamento probatorio sviluppato dia giudici del merito. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alle censure relative alla contestazione di bancarotta documentale, peraltro fondate sulla solo generica evocazione di risultanze processuali di cui si lamenta l’omessa valutazione e che non vengono in alcun modo indicate e documentate. Alla stessa conclusione deve poi pervenirsi con riguardo alle doglianze proposte con il terzo motivo che, oltre a risultare intrinsecamente generico, non precisa in che modo sarebbe stato provato il ruolo di mero prestanome del COGNOME, tema peraltro inedito non essendo stato nemmeno evocato con il gravame di merito, con il quale era stato anzi eccepito che l’imputato avesse cercato di risanare la società.
Generiche in quanto meramente contestative sono infine le doglianze proposte con il quarto motivo con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, posto che la Corte ha logicamente argomentato la propria decisione sul punto contrariamente a quanto sostenuto ed ha altresì rilevato come la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche fosse stata motivata con i motivi d’appello con esclusivo riferimento all’invocata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di cui all’art. 217 comma 2 legge fall., richiesta rigettata dalla sentenza impugnata, che sul punto non è stata contestata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9/1 GLYPH i 3