Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto.
AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento con o senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO si è associato alla richiesta del codifensore ed ha insistito p l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.La Corte d’Appello di Torino, con il provvedimento impugnato, confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva affermato la responsabilità penale di COGNOME NOME in ordine reato previsto e punito dagli artt. 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 2 n. 1 del R.D. n. 267 del 1942, commesso nella qualità di amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 26 febbraio 2019.
2.11 ricorso per cassazione è articolato in sette motivi.
2.1.Con il primo motivo, sono dedotti i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. pen., poiché la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta ed insanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. comma 1 lett. g cod. proc. pen., per aver preso parte al collegio giudicante il medesimo magistrato che, in fase precedente del procedimento, aveva svolto le funzioni di G.U.P. presso il Tribunale di Asti, pronunciando il decreto che dispone il giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputat
2.2.Con il secondo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte d’Appello avrebbe fondato la decisione di condanna su elementi probatori non valutati secondo i canoni RAGIONE_SOCIALEa logica e RAGIONE_SOCIALE‘esperienza e non idonei a superare il ragionevole dubbio, essendosi limitata ad aderire alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado ed avend omesso una valutazione critica e completa del compendio probatorio, disattendendo così l’obbligo di motivazione rafforzata in caso di conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna. La Corte avrebbe poi omesso di considerare le risultanze probatorie emerse in dibattimento, le quali -se correttamente valutate- avrebbero condotto ad una diversa conclusione in punto di responsabilità penale. La motivazione inoltre sarebbe contrassegnata da lacune argomentative, apoditticità e salti logici, ed avrebbe trascurato del tutto emergenze istruttorie favorevoli tesi difensiva.
2.3.11 terzo motivo si fonda sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. poiché la Corte avrebbe trascurato completamente di dare rilievo agli eventi sopravvenuti e documentati, che avevano inciso in modo determinante sulla situazione patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società, quali il mancato versamento dei fondi regionali da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione Piemonte, l’accesso in azienda del RAGIONE_SOCIALE con esiti pregiudizievoli, e infine il sequestro RAGIONE_SOCIALEe quote sociali RAGIONE_SOCIALE‘imputato. L’incidenza di tali fatti sul disses società, che si apprestava all’avvio – con ingenti investimenti tra Viotti e Maggiora già effet e sostenuti dal gruppo RAGIONE_SOCIALE – del nuovo business “Trilogy”, adeguatamente illustrata e documentata dalla difesa, non sarebbe stata oggetto di alcuna considerazione logico-giuridica da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte, configurando travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite nonché un vizio logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
2.4.Con il quarto motivo è criticata la manifesta illogicità e apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazion poiché la Corte avrebbe omesso di valutare una serie di sentenze assolutorie e favorevoli intervenute in procedimenti paralleli relativi agli stessi fatti materiali oggetto del pr giudizio e prodotte in atti dalla difesa. In particolare, la sentenza del Tribunale di Torin confermata dalla Corte d’Appello, che escludeva profili di illiceità penale in ordine alla gest societaria ed in particolare alle scorrette fatturazioni contestate all’imputato; la sentenz Tribunale di Lanusei che ne ha escluso la responsabilità penale in ordine a condotte gestionali ritenute lecite; la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Torino che ha annullato la sentenz sfavorevole del tribunale di Asti, in seguito alla quale è stato disposto il dissequestro dei (sequestro che avrebbe causato la distruzione RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE‘imputato); infine, la sentenz RAGIONE_SOCIALEa Corte Tributaria di Secondo Grado – Sezione di Sassari, che ha accertato l’inesistenza di elementi di frode o di artificiosità nella condotta fiscale RAGIONE_SOCIALE‘imputato. La Corte avrebbe omes
di considerare il contenuto rilevante di tali sentenze, un corpus di decisioni che, pur non vincolanti in senso stretto, avrebbero imposto una valutazione critica ed argomentata.
2.5.11 quinto motivo ha denunciato l’illogicità e l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione poiché il Giudic di secondo grado, reiterando l’errore già compiuto in primo grado, avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall’imputato, le testimonianze difensive e le risul contabili offerte dalla difesa senza fornire alcuna motivazione analitica, e limitandosi a generico rinvio alla consulenza RAGIONE_SOCIALE‘accusa, astenendosi da una valutazione comparativa tra le diverse versioni, né spiegando perché la prospettazione difensiva sarebbe infondata.
2.6.Con il sesto motivo, sono dedotti i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen. poiché la Corte non avrebbe compiutamente accertato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, avrebbe affermato l sussistenza del dolo solo in base alla esistenza di operazioni ritenute svantaggiose per RAGIONE_SOCIALE, alla consapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEo stato di dissesto RAGIONE_SOCIALEe altre società del gruppo, ed alla ritenuta inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni difensive; tale motivazione sarebbe idonea a dare ragione del dolo generico, che secondo consolidata giurisprudenza consiste non solo nella coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALEa condotta ma nella finalizzazione RAGIONE_SOCIALEa stessa a recare pregiudizio ai creditori. Sul punto, la Corte non avrebbe dimostrato la volont RAGIONE_SOCIALE‘imputato di danneggiare i creditori, non avrebbe evidenziato se le operazioni fosser finalizzate ad altri scopi, ed avrebbe omesso qualsiasi valutazione RAGIONE_SOCIALEe concrete ragion economiche che, secondo quanto dichiarato dall’imputato, avrebbero giustificato le operazioni contestate.
2.7.Con il settimo motivo, la motivazione è censurata per apparenza ed illogicità poiché la Corte avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall’imputato, le testimonia difensive e le risultanze contabili offerte dalla difesa senza fornire alcuna motivazione analit e limitandosi a un generico rinvio alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa consulenza RAGIONE_SOCIALE‘accusa, astenendosi d una valutazione comparativa tra le diverse versioni né spiegando perché la prospettazione difensiva sarebbe infondata.
3.In data 22 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva, con c ha insistito nei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, ai confini RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità totale, è nel complesso infondato.
1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe rispettive decisioni, la struttura motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass.
sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro). L’integrazione tra le motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici decisione, e – a maggior ragione – quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede d impugnazione.
1.1. Ancora, mette conto anticipare che sono inammissibili i motivi di ricorso ch costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d’appello ha fornito ampia e esauriente replica, poiché essi non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso l sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
1.2. E quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai sens RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. e) cod, proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimen si presenti manifestamente carente di motivazione e/o dì logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, mag altrettanto logica. Il sindacato di legittimità, al riguardo, deve essere limitato a ri macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (tra le tante, Sez. Unite n 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 dei 31/05/2000, 3akani, Rv.216260; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621).
1.3.Deve aggiungersi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’ sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di corrgruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova rimane devoluto insindacabilm ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convinciment con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta c affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità RAGIONE_SOCIALEa Corte Sup (così Cass. sez.2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368).
2.Tracciate le direttrici interpretative a cui ci si atterrà, il primo motivo di r manifestamente infondato.
E’ ius receptum che l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr., per questa soluzione, in particolare, Sez n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215097-01, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464-01, nonché, tra le più recenti RAGIONE_SOCIALEe Sezioni semplici nnassinnate, Sez. 5, Sentenza n. 13593 del 12/03/2010, COGNOME, Rv. 246716; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 262302; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Il difetto di capacità del giudice di cui all’art. 178, lett. a), cod. proc. pen, deve essere quale mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni giurisdizionali e non anc come difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni specifiche per l’esercizio di tali funzioni in un determi procedimento (così, segnatamente, Sez. U, n. 5 del 1996, D’COGNOME, cit.), ipotesi per la quale espressamente previsto lo strumento RAGIONE_SOCIALEa ricusazione. In tanto si può configurare un difetto assoluto di capacità del giudice idoneo a generare una nullità, in quanto il sistema processuale non offra un rimedio volto a prevenirla, che nel caso RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità, è costit dall’istanza di ricusazione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Ad abundantiam, è lecito rilevare che il patrocinatore legale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, all’udienza preliminare, era il mede che ne ha poi seguito la vicenda processuale; pertanto, la difesa era nelle condizioni d avvedersi RAGIONE_SOCIALE*a presenza, tra i componenti del collegio di secondo grado, del magistrato che aveva emesso il decreto che dispone il giudizio e di formalizzarne tempestiva ricusazione.
3.11 secondo motivo, ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘indeterminatezza, il terzo motivo, il quinto (ident sovrapponibile, quasi graficamente, al settimo) ed il sesto motivo, che meritano una trattazione congiunta, sono generici, poiché meramente riproduttivi RAGIONE_SOCIALEe doglianze di gravame ragionatamente respinte e per lo più ridotti a note di dissenso, non consentiti in sede legittimità e manifestamente infondati.
Il ricorrente ha dedotto nella sostanza un vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova “per omissione”, quanto la Corte d’appello avrebbe “trascurato del tutto” le valutazioni del tecnico di pa COGNOME, che avrebbe spiegato l'”atteggiamento psicologico RAGIONE_SOCIALE‘imputato” che avrebbe operato secondo una “visione unitaria del gruppo” e la deposizione testimoniale del teste COGNOME a riguardo RAGIONE_SOCIALEa “locazione di un magazzino per contenere i macchinari RAGIONE_SOCIALE‘azienda”. In realtà, parere del consulente tecnico dr.COGNOME è stato affrontato e valutato, nel dettaglio, a pag. segg. RAGIONE_SOCIALEa decisione di prima istanza ed a pag. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado, con particolare riferimento ai “tre eventi” dedotti come imprevedibili, che avrebbero “scatenato crisi irreversibile” RAGIONE_SOCIALEa fallita; la Corte territoriale ne ha considerato, per un verso cronologico, in sintonia con la ricostruzione del primo giudice, perché si tratta di accadimen antecedenti alla gran parte degli episodi distrattivi compiutamente analizzati dal dupli elaborato di merito; e, per altro verso, ne ha sottostimato, con spiegazione logica, almeno
due, perché non sono state esplicitate nell’atto di gravame le ragioni per le quali l’accesso RAGIONE_SOCIALE avrebbe prodotto effetti dirompenti sull’evoluzio del dissesto societario, tanto più che i suoi esiti sono stati impugnati in sede giurisdiziona perché il sequestro RAGIONE_SOCIALEe quote societarie non presenta i connotati RAGIONE_SOCIALE‘imprevedibilità, quanto conseguenza di condotte illecite RAGIONE_SOCIALE‘amministratore. Deve essere poi in proposito ricordato che il sistema normativo non autorizza il rischio d’impresa secondo strategi complessive di gruppo, se confliggenti con quelle RAGIONE_SOCIALEa singola entità che ne faccia parte (in motivazione, sez. 5, n. 4424 del 09/03/1999, COGNOME, Rv. 213116; v. anche sez.5, n. 5032 del 17/03/1995, COGNOME, Rv. 201318).
L’apporto informativo del teste COGNOME è stato puntualmente vagliato e la sentenza di primo grado – il cui impianto motivazionale è stato richiamato e condiviso dai giudici di appello (pag.12) – ne ha ritenuto l’inconcludenza in ottica difensiva, in quanto – anche a dar per ve che l’immobile di Ceresole D’Alba fosse utilizzato “per lo stoccaggio di beni di proprietà del varie società del gruppo” – “l’assunzione dei relativi costi in capo alla sola RAGIONE_SOCIALE” appariv “comunque ingiustificato” (pagg. 16-17)..
3.1. Ebbene, il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (ex multis, sez.6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457), non quando quel dato probatorio, con inferenza congrua, sia stato apprezzato e diversamente valutato rispetto alla prospettazione dei ricorso.
In altri termini, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o di travisamento RAGIONE_SOCIALEa impone al giudice di legittimità di circoscrivere i’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria cognizione alla corr trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, in tal guis confinando ed interrompendo la propria valutazione al contenuto del “significante”, senza estenderla al “significato”, persistendo il divieto di riiettura e di riesame nel merito RAGIONE_SOCIALEe raccolte (Cass. sez.1, n,25117 del 14/7/06, COGNOME, Rv. 234167; sez.5, n.36764 del 24/5/06, COGNOME, Rv. 234605). La doglianza sui vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova non può dunque coincidere con la deduzione di un’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa prova, tanto meno nei casi in cui il ricorso per cassazione, come in questo caso, riporti frammenti probatori segmenti RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali che finiscano per sollecitare il giudice di legittimità ad rilettura o ad una diretta interpretazione degli stessi e dunque ad una rivisitazione del f nella sua interezza.
Quanto alla lamentata necessità di confronto con il contributo del consulente di parte, bast soltanto rammentare che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecni RAGIONE_SOCIALEa difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegn RAGIONE_SOCIALEa parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, COGNOME, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, COGNOME e altri, Rv.262111). Né i motivi di ricorso si curano di puntualizzare, così da tradire nuovamente intima genericità, i profili di potenzialità demolitiva che i passa RAGIONE_SOCIALE‘elaborato del professionista, le testimonianze dei testi a discarico solo vagamente evocat e le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato (comunque sondate, pag. 16 primo grado, pag. 13 secondo grado) potrebbero produrre sulla tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
3.2. E può comunque aggiungersi che lo stato di conclamata decozione RAGIONE_SOCIALEa società si è manifestato a partire dall’anno 2015 (pagg. 7 e 17 primo grado, pag. 6 sentenza di appello). Lo stato d’insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore commerciale è il presupposto per la dichiarazione di fallimento, e si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltan transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito de venir meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (ex pluribus, Cass. civ. sez.1, n. 26217 del 01/12/2005, Rv. 586575). L’ineluttabile condizione di tracol RAGIONE_SOCIALEa società sin da quella annualità risulta di per sé incompatibile con la prosecuzio RAGIONE_SOCIALE‘attività caratteristica RAGIONE_SOCIALEa società.
3.3. Quanto alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato, in disparte il rilievo che cospicuo gruppo di operazioni depauperatrici si collocano storicamente in una fase di ingravescente decozione (evidentemente nota al ricorrente, perché la società aveva interrotto i pagamenti a favore RAGIONE_SOCIALEe banche e RAGIONE_SOCIALE‘Erario, pag. 17 primo grado), mette conto ribadire che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessari l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ess sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento RAGIONE_SOCIALE‘impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazion fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); e l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generi per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dar al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contratt (sez. U Passarelli, cit., Rv. 266805).
Senza indulgere in inutili ripetizioni, sia sufficiente richiamare la trama, circostanzi perspicua, RAGIONE_SOCIALEa doppia conforme, con la quale il ricorrente omette completamente di misurarsi, a riguardo RAGIONE_SOCIALEe “cessioni di credito infragruppo, avvenute tra la fine del 2014
2015 e che, globalmente considerate, avevano comportato un depauperamento del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa fallita”; RAGIONE_SOCIALEa vendita da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, senza contropartita, RAGIONE_SOCIALEa profittevole partecipazione al 100% in RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME; RAGIONE_SOCIALE‘indebita acquisizione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un credito inesigibile nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che ha consentito a COGNOME di azzerare un proprio debito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società per ingiustificati prelievi di r (pagg.6-7 sent. appello); RAGIONE_SOCIALE‘accollo, a titolo gratuito, di un debito di COGNOME per euro 48.000; dei finanziamenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con causale “finanziamento gratuito”, in parte operati con la vendita di immobili RAGIONE_SOCIALEa società, quando RAGIONE_SOCIALE era già in istato di insolvenza; dei finanziamenti a favore proprio e di altre società del gruppo, a loro volt condizioni di profondo dissesto; RAGIONE_SOCIALEa vendita di partecipazioni a COGNOME NOME, a prezzo vile e, comunque, senza incassare il corrispettivo; RAGIONE_SOCIALEa gestione di tre immobili in Torino destinati ad impiego sociale ed anzi produttivi di costi di manutenzioni e servizi; d distrazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile di Ceresole D’Alba, per il quale la RAGIONE_SOCIALE ha pagato i canoni di locazione.
4.11 quarto motivo si palesa, infine, in gran parte generico e comunque complessivamente infondato.
4.1.11 ricorrente ha lamentato l’omessa analisi, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, dei conten di tre sentenze di proscioglimento per reati tributari, commessi in qualità di amministratore società diverse dalla fallita, di cui una, emessa dalla Corte d’appello di Torino, ha dichia l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, RAGIONE_SOCIALE‘appello del pubblico ministe avverso la sentenza assolutoria di primo grado, stante l’intervenuta prescrizione dei rea esclusi dal primo giudice; una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Torino nell’ambito di u procedimento penale per il delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen., ascrittogli sempre q amministratore di società diversa dalla fallita, nel quale è stata dichiarata la nullità sentenza di primo grado a causa di una errata valutazione di un impedimento legittimo a comparire del difensore; e, infine, una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria d Sardegna, riguardante – ancora una volta – società diversa, che ha annullato gli avvisi accertamento impugnati sulla scorta degli esití dei processi penali.
Non è stata chiarita la rilevanza, e soprattutto la decisività RAGIONE_SOCIALEa portata dei provvedim giurisdizionali nel contesto del presente scrutinio, che riguarda il reato di bancaro fraudolenta per distrazione attribuito all’imputato nell’esercizio del munus di amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa fallita RAGIONE_SOCIALE, specificazione tanto più importante se si rammenta che le sentenze del giudice tributario, ancorché definitive, non vincolano quello penale, in quan l’art. 238 bis cod. proc. pen, consente l’acquisizione in dibattimento RAGIONE_SOCIALEe sentenze divenu irrevocabili, disponendo peraltro che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del fatto in esse accertato (sez.3, n. 162 28/10/2015, COGNOME, Rv. 266328; sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 241038); né si è illustrato, con riferimento alle decisioni penali, se sia intendimento
ricorrente farne valere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa prova di fatto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 238 bis cod. p pen. e – in caso positivo – sotto quale profilo il giudice di merito avrebbe dovuto ritener le relative argomentazioni investissero i medesimi fatti storici oggetto del processo condot alla sua attenzione.
5.La memoria difensiva depositata il 22 settembre 2025 ha ripercorso i medesimi motivi, con l’aggiunta, parimenti inammissibile perché non articolata con i motivi principali e in ogni c solo lapidariamente formulata con le “conclusioni”, RAGIONE_SOCIALEa censura riguardante la circostanz aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma, 08/10/2025
Il Presidente