Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECATINI TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. le circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, propone una non consentita, in questa sede, anche attraverso prospettazioni in punto di fatto, alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza censurata (si veda pag. 3); invero, alla Corte di cassazione è preclusa non solo la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali
altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 1.2 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260), atteso che esula dai suoi poteri quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); per altro, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 2.57595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, COGNOME, Rv. 252615), la cui tenuta risulta a questa Corte assolutamente logica e coerente; in particolare, la ritenuta sussistenza del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale (e non la mera negligenza confessata) viene tratta dalla dalla correlazione fra le distrazioni commesse (per un importo di oltre 660mila euro) e l’origine della fase di difficoltà della società dal 2011, alla quale risalivano i maggiori ammanchi (fol. 3 della sentenza impugnata): tale valutazione risulta in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5, Gualandri, che ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell’altro, la consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.
Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione
o
–
per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzional all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l’omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). A fronte di tali principi la Corte territoriale riconosce la connessione logica fra le due condotte distrattiva e documentale- senza incongruenze e correttamente, confermando la sentenza di primo grado e optando per la bancarotta documentale generica, già ritenuta in primo grado e confermando il dolo correlato; a ben vedere a tal riguardo l’opzione per la bancarotta generica risulta in linea con quanto affermato da Sez. 5, Gualandri: «sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell’accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo»;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale deduce vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. nonché in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio nel caso in esame sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive: invero, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha escluso la invocata prevalenza alla luce della gravità delle distrazioni e dell’intensità del dolo (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); per altro, il motivo che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato, atteso che, avuto riguardo alla misura della pena, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: opera, infatti, il principio secondo il quale, nell’ipotesi in cui determinazione della pena rimanga al di sotto della media edittale, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo
aumento” (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), come avvenuto nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024