Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PLACANICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO per il ricorrente, che argomenta in replica alla requisitoria della Procura AVV_NOTAIO, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 3 aprile 2024, dichiarava per un verso estinto per prescrizione il delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, escludeva l’aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia del Tribunale di Torino che aveva accertato la responsabilità di NOME COGNOME per bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, della quale l’imputato era stato amministratore unico e poi, per un periodo, liquidatore.
In particolare, le condotte contestate si sostanziavano nell’omesso deposil:o dei bilanci sin dal 2008 fino al fallimento, dichiarato con sentenza del 16 aprile 2015, del libro giornale del 2014, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi e del libro soc:i, nonché di quello RAGIONE_SOCIALE assemblee.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo lamenta violazione di legge penale in relazione all’art. 34, comma 1, I. 388 del 2000.
Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce all’imputato il nascondimento, nelle scritture contabili, del debito IVA, al fine di non far emergere una situazione deficitaria risalente agli anni 2010-2011, venendo il debito alla luce solo nel 2015 ad opera del successivo liquidatore.
Il ricorrente lamenta anche violazione di legge, in quanto non si sarebbe tenuto in conto che il debito Iva era stato compensato con i crediti vantati verso l’amministrazione finanziaria, cosicché era la voce relativa a questi ultimi che si riduceva, emergendo in contabilità il debito Iva solo quando l’RAGIONE_SOCIALE:e ha contestato la regolarità RAGIONE_SOCIALE compensazioni.
Pertanto, la Corte di appello non avrebbe valutato la correttezza della documentazione contabile sotto tale profilo.
Il secondo articolato motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà, travisamento e difetto di motivazione.
In particolare, la Corte di appello avrebbe travisato la deposizione della curatrice, che riferiva che le scritture depositate avevano consentito di ricostruire la contabilità e le vicende della società fallita, tanto più che i bilanci risultavan valutati come corretti dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, che aveva operato un controllo quanto all’arco temporale dal 2006 al 2012.
Inoltre, i Collegi del merito non si sarebbero confrontati con le deposizioni dell’imputato e dei testi della difesa, che confermavano la regolarità della contabilità.
Infine, la Corte territoriale non avrebbe offerto una specifica motivazione in ordine al dolo richiesto per la bancarotta documentale, oggetto di censura in appello, non confrontandosi con la possibilità che l’imputato abbia agito con superficialità o per incapacità tecnico fiscale.
Infine, anche travisata sarebbe l’entità dello stato di insolvenza, aggravato dalle contestazioni della RAGIONE_SOCIALE estesa a sanzioni e interessi, non solo al capitale, oggetto di un contenzioso che non è stato coltivato dalla curatrice.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 -duodecies d.l. :31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. .30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, rilevando la genericità e manifesta infondatezza del primo motivo, la genericità del secondo motivo e la manifesta infondatezza quanto alla doglianza relativa al dolo.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni con le quali ha replicato alle deduzioni della Procura AVV_NOTAIO, quanto al primo motivo evidenziando che né l’RAGIONE_SOCIALE né la Guardia RAGIONE_SOCIALE ebbero a riscontrare l’illiceità della compensazione; in ordine al secondo motivo ribadendo l’intervenuto travisamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della curatric:e, senza alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato e dei testi a discarico; quanto al terzo motivo, non potendo la prova del dolo specifico essere tratta dalla condotta in sé; in ordine al quarto motivo, rappresentando come il passivo dell’impresa dovrebbe essere valutato senza tener conto di costi, sanzioni e interessi conseguenti alla pretesa tributaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Quanto al primo motivo deve evidenziarsi in primo luogo come lo stesso sia inedito, in quanto con l’atto di appello nessuna deduzione di violazione dell’art. 34, comma 1, I. 388 del 2000 è stata formulata.
E’ noto che la doglianza deve essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiannabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugNOME in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
Tanto premesso, deve anche evidenziarsi come l’art. 34 cit., rubricato «Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti» è del tutto genericamente richiamato dal ricorrente e nulla disciplina in ordine alle modalità di annotazione dei crediti e dei debiti Iva in caso di compensazione.
D’altro canto, tale primo motivo che censura la sentenza impugnata contestando la necessità della annotazione anche del debito Iva, allorchè sussiste la compensazione, non risulta decisivo, in quanto l’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture ritenuta nell’imputazione e dalle sentenze di merito non si limita solo a tale profilo dell’Iva, anche all’omesso deposito del libro giornale, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi, del libro soci e del libro assemblee.
Pertanto, ne consegue la genericità del primo motivo.
Quanto al secondo articolato motivo, le denunce di travisamento e contraddittorietà relative alla omessa valutazione della deposizione della curatrice
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nella sua interezza e dei testi a discarico, oltre che dell’imputato, vengono proposte in modo non consentito perché aspecifico.
Di fatti, l’omessa allegazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE quali si denuncia il travisamento non consente la valutazione del vizio denunciato a questa Corte, alla quale è inibito l’accesso agli atti se non per il caso di errores in procedendo.
D’altro canto, in relazione ai contenuti narrativi diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combiNOME disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 2650535ez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723).
Né, tanto meno, non essendo stati allegati al ricorso gli atti decisivi per valutare la doglianza difensiva, risulta provata la richiesta rivolta alla cancelleri della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, ai fini del allegazione ai sensi dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che comunque gravi sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 – 01).
Quanto, poi, al dedotto travisamento, anche in merito alla misura dello stato di insolvenza, come per le altre doglianze, il ricorrente, fra l’altro, non ne chiarisc la decisività: infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza de principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e d travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentatvo del provvedimento impugNOME per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 – 01).
D’altro canto, quanto al profilo oggettivo, pur a fronte della genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze, va anche richiamato il principio, consolidato, che risulta applicato dalla sentenza impugnata, per cui nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda
impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e RAGIONE_SOCIALE altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01: fattispecie in cui per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende patrimoniali dell’impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità “in nero”, che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265632 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 – 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 – 01).
Quanto, infine, alla doglianza relativa al dolo, la Corte di appello ha chiarito che le scritture contabili risultavano non correttamente tenute, essendo funzionale l’omessa tenuta o la sottrazione alla finalità di non fare emergere il debito tributario, noto all’imputato dal 2010, a seguito di una verifica fiscale operata in relazione all’arco temporale dal 2006 al 2010.
Tale debito è emerso nelle scritture contabili solo a seguito della sostituzione dell’imputato quale liquidatore da parte dell’COGNOME, nel 2015: da ciò la Corte trae il convincimento – non manifestamente illogico – che l’intenzione dell’imputato era quella di far sopravvivere la società occultando la situazione di palese crisi economica, così da potere accedere al credito, aggravando in modo esponenziale il debito, rendendo sempre meno consistenti le garanzie di solvibilità con danno per i creditori.
A ben vedere il motivo di ricorso non si confronta con tale motivazione, che individua ragioni specifiche, integranti il vantaggio il procurare a sé un ingiusto profitto, vale a dire il dolo specifico.
E’ noto, infatti, quanto al coefficiente soggettivo richiesto, che solo per la bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico, consistente nella condotta di sottrazione, occultamento e falsificazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, nonchè di omessa tenuta RAGIONE_SOCIALE stesse (condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata alle ipotesi previste dalla norma incriminatrice) le condotte devono essere ‘sostenute’, secondo la lettera della prima parte dell’art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., dal dolo specifico consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a altri un ingiusto profitto: infatti, proprio la natura specifi
del dolo, è stato osservato, in ordine alla condotta di omessa tenuta, consente di distinguere fra la bancarotta fraudolenta documentale e quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titol bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992). Diversamente, nell’ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 2, per le condotte di infedele tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, COGNOME, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
La motivazione offerta dalla Corte di appello risulta congrua, tratta, come osserva la Procura AVV_NOTAIO, con metodo logico inferenziale dalle emergenze fattuali della sottrazione del libro giornale 2014, del libro dei soci e RAGIONE_SOCIALE altr scritture, oltre che dall’esposizione debitoria.
Ciò esclude in sè, evidentemente, senza la necessità di una ulteriore motivazione da parte del Collegio di merito, che l’imputato abbia agito solo per mera negligenza o trascuratezza, tale da giustificare la derubricazione della condotta nel delitto di bancarotta documentale semplice.
Il motivo è quindi infondato.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 26/09/2024