Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34208 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN LEUCIO DEL SANNIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distratti documentale, commessi in concorso con altri, e con riguardo al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino il 4.3.2011.
L’imputato è coinvolto nelle vicende fraudolente inerenti a tale fallimento, in qualit amministratore della società in decozione dal 24.2.2010 fino alla data della dichiarazion di dissesto.
La distrazione, in particolare, è avvenuta attraverso la fraudolenta sottrazione patrimonio sociale delle attrezzature per refrigerazione, acquistate da altra società co riserva di proprietà, per un importo di euro 250.000 e, successivamente al fallimento, mediante la loro messa in vendita per cessione di attività.
Avverso la citata pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque diversi motivi.
2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge con riguardo all’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, nonché agli artt. 3 e 111 Cost. e CEDU, per non avere la Corte d’Appello ritenuto l’applicabilità retroattiva, nel caso specie, della nuova disposizione relativa all’improcedibilità del reato.
Secondo la difesa, la natura della norma prevista dall’art. 344-bis cod. proc. pen. sarebb solo apperentemente processuale, mentre invece essa avrebbe evidenti effetti sostanziali penali, poiché la sua applicazione determina la punibilità o meno del reato. Da qu l’irragionevolezza e l’illegittimità dell’interpretazione che non la estende, s favorevole, anche ai reati commessi precedentemente alla linea di demarcazione legislativa fissata in quelli successivi al 1.1.2020.
Nel caso di specie, la disciplina di nuovo conio è più favorevole per l’imputato, poiché sua operatività determinerebbe l’improcedibilità del giudizio d’appello per la dura eccedente i tre anni.
Qualora il Collegio non aderisse alla tesi difensiva, il ricorso chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per la valutazione dell’illegittimità costituzionale della con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nonchè all’art. 6 CEDU.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, manifestamente illogico e contraddittorio, nella misura in cui ha assolto da delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato al capo A, il coimputa NOME COGNOME, nominato amministratore successivamente al dominus effettivo
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della società, NOME COGNOME, e non anche il ricorrente, che è succeduto a sua volta al citato COGNOME nella carica di amministratore della fallita.
Se non si è ritenuto che COGNOME fosse autore materiale della sottrazione dei beni della fallita richiamati nell’imputazione, altrettanto avrebbe dovuto farsi riguardo al ri 2.3. La terza ragione eccepita agita vizi di motivazione e di violazione di legge in relazi all’argomento difensivo del breve periodo in cui il ricorrente è stato amministratore del fallita (dal 25.2.2010 alla data del fallimento, dichiarato il 4.3.2011), circostanza d conseguirebbe che egli non sia sia reso conto delle problematiche da cui era afflitta l società stessa. Né potrebbe essergli attribuita la responsabilità per i reati contestat modo “automatico”, sul presupposto che egli abbia rivestito la carica di amministratore al momento del fallimento.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione quanto al responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla prova dell’insorgere dell’obbligo di consegna dei libri e delle scritture contabili.
Il ricorrente sostiene che non gli sia stata notificata la sentenza di fallimento, c conseguenza che il citato obbligo di consegna delle scritture contabili societarie no sarebbe mai legittimamente sorto; d’altra parte, la mancata notifica della sentenza dichiarativa del fallimento determinerebbe anche che essa non è ancora passata in giudicato ma risulta tuttora appellabile, sicchè non può essere posta alla base dei reat per il quale il ricorrente è imputato.
2.5. Un ultimo motivo di ricorso lamenta l’eccessiva dosimetria sanzionatoria, in ragion dell’incensuratezza del ricorrente, delle sue condizioni di salute e del limitato period tempo in cui è stato amministratore della fallita.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibiltà del ricorso con requisitori scritta.
3.1. La difesa del ricorrente ha depositato memorie di replica con le quali ribadisce ragioni di ricorso, concludendo per l’accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134 prevede che le disposizioni relative all’improcedibilità del giudizio d’appello e del giudizio di cassazione per superamento d termine di durata massima (rispettivamente di due anni e di un anno), di cui all’art. 34 bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021
applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.
La disposizione normativa non suscita profili di incertezza dal punto di vis interpretativo, a fronte del chiaro dettato rappresentativo della volontà del legislator limitare cronologicamente l’applicazione di tale causa di improcedibilità, da cui consegu la non punibilità delle condotte.
Tale previsione è frutto di una scelta legislativa discrezionale, giustificata dalla div delle situazioni e coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguat organizzazione degli uffici giudiziari.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, aderendo a tale piana lettura della no richiamata, ha valutato anche la compatibilità costituzionale di tale disciplina transit in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., restituendo un quadro di totale legittimità Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408; Sez. 5, n. 334 del 5/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282419; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043).
Il secondo motivo di ricorso, riferito all’affermazione di colpevolezza per il rea bancarotta fraudolenta distrattiva, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato che, a pag. 4, ha evidenziato come solo durante la fase finale della vita della fallita, a dire quando era amministratore il ricorrente, i beni aziendali sono stati distrat riprova di ciò si citano, in sentenza, i contenuti delle scritture contabili depositate 2009, dalle quali risulta che le attrezzature erano regolarmente presenti e utilizzate RAGIONE_SOCIALE
Viceversa, quando il ruolo di amministratore era svolto da NOME COGNOME COGNOME secondo i giudici di merito – i beni venduti con riserva di proprietà erano ancora nella esclus titolarità della società RAGIONE_SOCIALE, mentra la fallita ne possedeva so disponibilità materiale, regolarmente attestata sino alla suddetta, successiva distrazion Tali argomenti non sono scalfiti, e neppure esaminati, dal ricorrente, che si limit professare la sua estraneità ai profili di responsabilità, assimilando la sua posizion quella di un altro amministratore succeduto a COGNOME – NOME COGNOME COGNOME in relazione al quale diversi sono i risultati restituiti dall’istruttoria dibattimentale, tanto che alla sua assoluzione.
4. Quanto al terzo motivo di ricorso, i profili in esso trattati sollecitano una di ricostruzione della piattaforma probatoria, puntando ad esiti più favorevoli al ricorre in modo rivalutativo ed assertivo, mentre è noto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatt indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rive indicatori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
L’asserita brevità ed irrilevanza, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il r bancarotta fraudolenta distrattiva, del periodo in cui il ricorrente ha svolto il suo gestorio è tale, appunto, solo nella prospettazione difensiva, trattandosi di più di un a e, soprattutto, dell’anno cruciale, precedente al fallimento ed in cui si è determinat distrazione.
Nessun automatismo logico-induttivo, infine, ha caratterizzato le due sentenze di merito, coerenti fra loro a formare una doppia pronuncia conforme, quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente, quale amministratore e gestore della società. Sotto ta profilo il motivo è genericamente formulato.
5. Il quarto motivo di censura è inedito e manifestamente infondato.
Il ricorso deduce il mancato passaggio in giudicato della sentenza di fallimento, per difetto di notifica della sentenza, dimenticando che la giurisprudenza di legittimità, Collegio intende ispirarsi, ritiene che il giudice penale, investito del giudizio rel reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello (cfr. Sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269454, in una fattispecie i cui si sono ritenuti insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata dell’istanza di fallimento all’amministratore della società fallita, nonchè alla pron della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente).
Il principio si iscrive nella scia della consolidata giurisprudenza di questa C regolatrice, secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per fallibilità dell’imprenditore, sicché le modifiche apportate all’art. 1 R.D. n. 267 del dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano
influenza ai sensi dell’art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239398).
D’altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento è rego dall’art. 327 cod. proc. civ., ai sensi del quale (a parte le ipotesi del secondo com non evocate comunque dalla difesa), indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’artic 395 non possono proporsi dopo (decorsi sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza. Il motivo difensivo, pertanto, è manifestamente infondato, a prescindere dalla constatazione, già anticipata, circa il fatto che, prima del ricorso per cassazione, argomento non era stato proposto dal ricorrente, sicchè si tratta di motivo inedito e, questo, inammissibile.
Infine, anche le ragioni di censura legate al trattamento sanzionatorio sono inammissibili poiché genericamente formulate, laddove la sentenza impugnata ha senza dubbio fornito adeguata giustificazione quanto alla determinazione della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità d fatto (con riguardo all’ammontare dei beni distratti, alla grave esposizione debitoria cui si è lasciata la fallita e all’assenza di collaborazione fornita alla curatela fall per la ricostruzione del patrimonio societario).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.