Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a SERSALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME: COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse degli imputati, ha presentato una memoria in cui ha richiamato i motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di essi e segnatamente del settimo motivo, e ha insistito per l’accoglimento delle impugnazioni; nonché una memoria di replica con la quale ha contestato, in ordine a ciascun motivo di ricorso, la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha confermato le conclusioni già formulate;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 marzo 2023 la Corte di appello di Brescia, per quanto qui interessa, in parziale riforma della pronuncia in data 5 giugno 2020 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME perché il fatto non sussiste dall’imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione (limitatamente alla somma cii cui al capo 1.B dell rubrica), ha concesso a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio d equivalenza, rideterminando in mitius il trattamento ::;anzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti cli bancarotta fraudolen distrattiva (in relazione ai rimanenti beni indicati al capo 1) e documentale (capo 2).
Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando sette motivi (di seguito esposti nei limiti di cui al 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarot fraudolenta per distrazione, assumendo che la Corte di merito avrebbe omesso ogni considerazione sulla coscienza e volontà dei ricorrenti di porre in essere una condotta in concreto pericolosa (e sulla stessa pericolosità dell’agire in contestazione), ritenendo la sussistenza dolo nonostante gli elementi in atti (richiamati pure dalla sentenza mpugnata) denotino un intento tutt’altro che distrattivo (avendo gli imputati versato ingenti somme di denaro sul co corrente della società e sottoscritto fideiussioni).
2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione in relazione alla distrazion euro 454.690, ritenuta senza tenere conto delle investigazioni difensive e dei versamenti e trasferimento (pari a euro 393.200) da parte degli imputati sul conto corrente della socie (considerati solo per escludere i presupposti della bancarotta riparata), valorizzand l’azzeramento delle giacenze del conto corrente (senza considerare che sulle giacenze di esso era stato eseguito pignoramento), ragion per cui la distrazione potrebbe essere pari a euro 61.750.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e di norm processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distraz dei beni strumentali della fallita. La Corte di merito avrebbe fondato il rigetto del grav sull’inattendibilità delle denunce di furto degli imputati, senza compiere un attento scrutinio d elementi di prova sottoposti alla sua attenzione, indicati nel ricorso (erroneamente affermando che i furti sarebbero stati due invece che tre, che sarebbe stato modesto il quantitativo dei be sottratti il giorno 8 dicembre 2012, che non sarebbe credibile che siano stati subiti nel 201 ciò solo per la prossimità alla cessione della società recte: delle relative partecipazioni sociali). Peraltro, in maniera non si comprenderebbe la ragione per cui il medesimo elemento (il contratto di noleggio di macchinari stipulata dalla fallita RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE) posto a fondamento dell’assoluzione per il fatto di cui al capo 1.B ma non ha avuto rilievo per l contestata distrazione dei rimanenti macchinari.
2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizi motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di aver cagionato un danno di particolare gravità, essendo stato erroneamente determinato il pregiudizio cagionato per il fatt distrattivo (che invece sarebbe pari a euro 36.750), tenuto conto pure di quanto versato dagl imputati in via transattiva.
2.5. Con il quinto motivo sono stati assunto la violazione legge penale e vizio d motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., erroneamente fondata sull’insufficienza dell’importo versato dagli imputati a curatela, affermata sulla scorta di una mera deduzione e di un apprezzamento estraneo al giudizio penale (dovendosi invece ritenere che l’accettazione da parte del curatore – con consenso del comitato dei creditori – della somma offerta, pari a euro 25.000, sarebbe dimostrativa del contrario).
2.6. Con il sesto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordin all’affermazione della responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta documentale, resa in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza (secondo cui l’amministratore cessato no avrebbe alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili; del delitto potre rispondere solo l’amministratore formale al momento del fallimento, potendo il precedente rispondere solo qualora si provi che egli è amministratore di fatto ovvero extraneus concorrente dell’amministratore di diritto). La Corte di merito avrebbe valorizzato circostanze inidonee provare il concorso con l’amministratore di diritto (tenuto conto, in particolare, di qu rassegnato dallo stesso amministratore di diritto NOME COGNOMECOGNOME del fatto che i ricorre hanno sempre delegato a professionisti esterni la tenuta della contabilità ed agito nel convinzione che le scritture fosse state redatte regolarmente).
2.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizi motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare pe non averlo adeguato alla luce dell’assoluzione degli imputati dalla distrazione descritta al ca 1.B., avendo soltanto ridotto la pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generich con giudizio di equivalenza.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha chiesto il rigetto dei ricorsi (cfr. requisitoria scritta).
AVV_NOTAIO, nell’interesse degli imputati, ha presentato:
una memoria in cui ha richiamato i motivi di impugnazione, ribadendone la fondatezza, segnatamente argomentando a sostegno del settimo motivo;
una memoria di replica con cui ha contestato, in ordine a ciascun motivo di ricorso, la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale (compiegando pure gli atti del procedimento richiamati).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il settimo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti; nel rest impugnazioni sono inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto: contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza de dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando l’ammontare e la collocazione nel tempo dei prelevamenti, da parte degli imputati e serza alcuna giustificazione contabile, dell’ingente somma di euro 454.000 dal conto corrente della società, rimasto privo di giacenze, la distrazione pure di tutti i beni strumentali (ad eccezione Ci cespiti di valore nu e il conseguente stato di decozione allorché ne sono state cedute le partecipazioni (dando conto pure che il curatore aveva indicato la causa del dissesto proprio nella sottrazione della liquid della società). Si tratta di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto, traend dall’iter appena compendiato che la Corte di merito ha ravvisato una «irriducibile estraneità de fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevo imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà de condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 01); e con essa il ricorso non si confronta (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01), non potendo giovare in questa sede di legittimità neppure l’alternativo apprezzamento di merito che il ricorso pure ha perorato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto per un ordine di ragioni analogo a quello appena esposto a proposito del primo motivo. Si è già osservato in che termini la Corte di appello abbia ritenuto sussistente la contestata distrazio delle giacenze bancarie della società fallita. Ed anche il secondo motivo non si confronta effettivamente con tale piano argomentativo, che ha evidenziato come le erogazioni degli imputati in favore della società siano anteriori (e, peraltro, di importo inferiore) ai preleva che hanno condotto al totale azzeramento del saldo del conto corrente dell’ente in mancanza di evidenza contabile a sostegno; in tal modo, il Giudice di secondo grado non solo ha escluso i presupposti della bancarotta riparata ma ha anche attribuito natura distrattiva alle operazioni valere sul detto conto corrente; e la difesa si è limitata a far riferimento alla somma algeb del complesso delle operazioni in discorso, senza indicare a che titolo gli imputati abbian trasferito denaro alla fallita (profilo centrale per qualificare tali erogazioni sub specie iuris) e senza neppure censurare il difetto di giustificazione dei prelevamenti; il che esime dal dilungar per rilevare che il ricorso ha pure dedotto un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente, nella parte in cui ha fatto riferimento all’esecuzione di un pignoramento sul conto corrente discorso), peraltro per il tramite di un’esposizione del tutto assertiva su qui non occ immorare.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, difetta di specificità ed è versato i fatto.
Anzitutto, la difesa non ha considerato che la sussistenza di rapporti contrattuali tra società fallita e la RAGIONE_SOCIALE è stata posta a fondamento dell’esclusione della distrazione somma di circa euro 29.000 (che la seconda era obbligata a corrispondere alla prima), che era stata contestata in ragione del mancato esercizio di azioni a tutela di detto credito: con evidenz si tratta di un aspetto distinto dal mancato rinvenimento dei beni strumentali, il che esclude contraddittorietà della motivazione.
In secondo luogo, gli imputati sono stati ritenuti responsabili della distrazione di tutti strumentali, come anticipato non rinvenuti:
quanto alla denuncia di furto risalente al 2012, poiché si è osservato che essa avesse ad oggetto solo pochi attrezzi sottratti da un furgone della società;
e nel resto poiché non si è ritenuta veridica la querela dell’ottobre 2014 che ha fat riferimento generico a due furti senza indicare i beni sottrattk ed è stata sporta appena tre me prima del fallimento; o»gf.cfkitmkteri~ –
Rispetto a tale iter, che contempla tre furti (e non due, come asserito dal ricorso, che neppure in parte qua si confronta con la decisione), è stato prospettato un alternativo apprezzamento di ulteriori elementi di fatto che, tuttavia, la stessa difesa ha rappresentato aver addotto al AVV_NOTAIO ministero con la memoria ex art. 415-bis cod. pen. e non anche alla Corte di merito, il che esclude che possa dirsi ritualmente denunciato il travisamento della prov al riguardo anche senza rimarcare che essi non potrebbero ritenersi decisivi rispetto al pian argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) poiché rispettivamente relativi: al mancato acquisto di ulteriori beni strumentali dal 2014, e non anche alla destinazio di quelli nella disponibilità dell’ente; alla restituzione di beni presi in leasing nel 2016 e alla concessione a noleggio di altri alla RAGIONE_SOCIALE dal 2009, ossia a beni che non è dato comprendere in che termini potrebbero identificarsi con quelli oggetto dei furti che, secondo la difesa, sarebbe avvenuti nel 2014.
Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati, generici e versati in fatto.
La Corte di merito ha incentrato la decisione al riguardo sull’ammontare delle somme distratte (come esposto superiore a euro 450.000) e all’ingente danno cagionato in tal modo alla massa dei creditori, così argomentando in maniera conforme al diritto (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio Rv. 271274 – 01: «la circostanza aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità” di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsua corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave»). E la prospettazione difensiva ha indicato irritualmente in via asser una minore quantificazione del danno (in poco più di euro 36.000), richiamando pure del tutto erroneamente l’accordo transattivo tra i ricorrenti e la curatela, che non può venire in rili né ai fini dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, cit., né a sostegno sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. – dato che: la rite gravità del danno cagionato dall’agire criminoso va valutata all’atto della dichiarazione
fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato (cfr. Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280496 – 01; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/201.2, COGNOME, Rv. 253778 – 01; Sez. 5, n. 2111 del 29/11/1974 – dep. 1975, Rv. 129345 – 01); e l’attenuante del risarcimento del danno postula «che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante» (cfr. Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, COGNOME, Rv. 278684 – 01; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005, COGNOME, Rv. 233048), non valendo in senso contrario una transazione, cui la Corte di merito ha negato in maniera logica un contenuto pienamente satisfattivo per i creditori concorsuali, essendo stato qui perorato irritualmente – peraltro, con enunciati apodit – un diverso apprezzamento di merito sul punto.
5. Il sesto motivo non si confronta con la motivazione.
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità degli imputati evidenziando non solo che la COGNOME sia stata amministratore di diritto della società fino a pochi mesi prima fallimento e il COGNOME amministratore di fatto, ma anche che la dismissione della carica social e la cessione delle quote a COGNOME siano state volte solo a sottrarsi a responsabilità, evidenziand (per il tramite del puntuale richiamo degli elementi di prova valorizzati) non solo che il COGNOME non ha mai assunto alcun ruolo concreto nella fallita e non ha compiuto alcun atto gestorio, ma anche la copia di elementi di prova dimostrativi della riconsegna al COGNOME delle scritture e al disponibilità di esse in capo agli imputati, che ne hanno messo a disposizione della curatela solo i talune, occultando le altre al fine di recare pregiudizio ai creditori (va orizzando, in part la strumentalità del loro agire alla dissimulazione dell’agire distrattivo e alla ricostr dell’effettiva consistenza della società). Tale iter, come esposto, non è stato oggetto di puntuale censura, avendo la difesa reiterato censure disattese dalla Corte distrettuale.
Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che è del tutto privo di rilevanza prospettato affidamento a professionisti della tenuta della contabilità (non occorrend rimarcarne la manifesta infondatezza, dato che, per costante giurisprudenza, l’amministratore di una società «non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affida soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonera dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presu semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secon le indicazioni fornite» dal titolare dell’impresa o da chi ne ha la gestione: Sez. 5, n. 3687 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258947 – 01; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231707 – 01).
6. Il settimo motivo di ricorso è fondato, nei limiti qui chiariti.
Il Tribunale aveva determinato la pena detentiva per gli imputati in quattro anni e se mesi di reclusione «considerate le aggravanti», ossia quelle di cui all’art. 219, comma 1, legg fall. – che consente un aumento fino alla metà – e comma 2, n. 1, legge fall. – che consent l’aumento fino a un terzo, senza chiarire in che termini aveva computato i detti aumenti; e aveva irrogato, in ragione della riduzione per il rito abbreviato, la pena di tre anni di reclusione.
La Corte di appello ha assolto gli imputati per una condotta distrattiva; ed ha concesso loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti; h determinato la pena base in tre anni e nove mesi di reclusione, indicando gli elementi contemplati nell’art. 133 cod. pen. che ha inteso valorizzare; ha ridotto la pena per il rito a due anni mesi, determinando nella medesima misura pure la durata delle pene accessorie fallimentari. Quindi, al di là del bilanciamento tra le circostanze, che dunque ha determinato l’applicazion dello spazio edittale previsto dall’art. 216, comma 1, legge fall., dalla sentenza impugnata – c non menziona quoad poenam l’assoluzione – non risulta che la Corte di merito si sia uniformata al principio secondo cui, «in tema di divieto di reformatio in peius, qualora l’imputato, cui sia contestato un unico reato di bancarotta per distrazione composto da una pluralità di fatti, veng assolto in sede di appello dall’imputazione di una delle condotte distrattive di cui sia stato rite responsabile in primo grado, si impone, ex art. 597, comma quarto, cocl. proc. pen., la riduzione in misura corrispondente della pena complessivamente irrogata» (Sez. 5, n. 2915 del 10/12/2013 – dep. 2014, Quarta, Rv. 257966 – 01).
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia.
P.Q.1 n 11.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 05/03/2024.