Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42796 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Trieste, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui al 216, 219 comma 2 n.1) I. fall.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’insussistenza della qua soggettiva richiesta dall’art. 223 I. fall., così lamentando che i fatti di bancarotta patri cui al capo A) non siano riconducibili all’odierno ricorrente, è inammissibile poichè solleci rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli di fatto posti a fondamento della decisione, l’apprezzamento dei quali è, in via esclusiva, ris al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettaz una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato la precedente condanna riguardo a fatti analoghi, che ha accertato la sua posizio di amministratore delegato della fallita; si è tenuto in conto, altresì, la circosta sottoscrizione, da parte dell’imputato, di assegni scoperti prodromici a realizzare una condotte distrattive, nonché della testimonianza di NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso muove anche censure riferite all’insussiste dell’elemento soggettivo del dolo specifico, rispetto alle condotte ascritte al capo B), anc manifestamente infondate. La consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene “in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può es desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzaz comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali.” (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01); la Corte territoriale ha correttamente enfatizzato una plura di indici dell’intenzione di recare pregiudizio ai creditori, in particolare il rifiuto di in la curatrice fallimentare e la mancata consegna delle scritture all’amministratore subentrant luogo dell’odierno imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la derubricazione entrambi i capi di imputazione nella fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217 non è deducibile in sede di legittimità perché generico per indeterminatezza, ossia privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione d individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione del circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen, è manifestamente infondato momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego d beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, del provvedimento impugnato);
Rilevato, infine, che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali ci si du violazione dell’art. 219 comma secondo, n. 1) I. fall. nonché della mancata motivazione circa pena in concreto inflitta, è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta motivazione della sentenza di primo grado, integralmente confermata in appello, che ha irrogat la pena di anni tre mesi sei per il delitto più grave di cui al capo A) ed ha poi corrett applicato un aumento di mesi due in relazione al fatto di cui al capo B), secondo lo schem dell’art. 219 comma secondo, n. 1), I.fall., come interpretato dalla giurisprudenza o consolidata (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 , Rv. 249665 – 01);
Letta la memoria difensiva con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso e si evidenzia la ammissibilità, in particolare sottolineando la fondatezza dell’ultimo motivo di ricorso, m argomento del tutto generico, riferito alla più recente giurisprudenza di legittimità, senza a precisazione al riguardo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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Il consigliere estensore
Il Presidente