Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17968 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTEVARCHI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 18/11/2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 03/10/2019 con la quale il Tribunale di Siena aveva dichiarato NOME COGNOME, quale procuratore speciale di “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 28/09/2012, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (attraverso l’emissione di assegni bancari per finalità estranee alla fallita e destinate a soddisfare i creditori di societ facenti parte di RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale di cui l’imputato era amministratore unico, e riconoscendo passività inesistenti verso detta società) e del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver omesso di tenere i libri e le scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) e, con le attenuanti generiche in regime di prevalenza, lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 2.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle doglianze dell’appello circa l’elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, avuto riguardo alla ricostruzione del credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, la cui inesistenza è stata posta a fondamento della condanna, laddove la mancata contabilizzazione non implica la sua inesistenza, mentre la Corte di appello si limita a sostenere la presunta mancanza di prove del credito, che invece il gravame aveva ricostruito con esattezza sulla base di documenti depositati.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 216, terzo comma, I. fall., e dell’art. 1188 cod. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata afferma che il pagamento con le somme ottenute dalla vendita dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE ai crediti di RAGIONE_SOCIALE e non della sola RAGIONE_SOCIALE implichi automaticamente l’elemento oggettivo della distrazione disapplicando l’art. 1188 cod. civ. sull’indicazione di pagamento, nulla vietando che il pagamento di un debito sia effettuato, su indicazione del creditore, a un creditore di quest’ultimo.
2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle doglianze dell’appello circa l’elemento oggettivo del riconoscimento di passività inesistenti attraverso l’indicazione di RAGIONE_SOCIALE quale creditrice di RAGIONE_SOCIALE per 152 mila euro, inesistenza del tutto immotivata.
2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento di passività inesistenti.
2.5. Il quinto motivo denuncia, con riguardo all’imputazione di bancarotta documentale, violazione di legge in relazione alla qualifica di amministratore di fatto, limitandosi la Corte di appello a far riferimento al fatto che il ricorrente s ingeriva nella gestione della società, omettendo di confrontarsi con i motivi di gravame, laddove l’esercizio della procura, alla cui redazione era rimasto estraneo, non gli aveva attribuito alcun ruolo amministrativo, ma solo quello di mandatario, limitandosi il suo apporto alla fallita al conferimento di beni al pari di un socio di capitale.
2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 2639 cod. civ., in quanto la sentenza non spiega e non qualifica le supposte “ingerenze”, che in realtà si risolvevano nel ruolo di mandatario nella vendita su procura, non sussistendo gli elementi e le condotte ritenute dalla giurisprudenza espressione del ruolo di amministratore di fatto.
2.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto, in quanto nell’appello l’imputato aveva chiarito che il suo ruolo era quello di finanziatore esterno della società del nipote, estraneo però alle scelte operative e gestorie.
2.8. L’ottavo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione alle doglianze proposte con l’appello in ordine all’elemento oggettivo della bancarotta documentale, in quanto il curatore ha chiarito che la fallita non aveva beni ammortizzabili, sicché non teneva il relativo libro ed era soggetta a contabilità semplificata, non dovendo tenere il libro cespiti.
2.9. Il nono motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216 e 217 I. fall. in relazione alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità.
Il primo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo tutti al riconoscimento da parte della fallita di una passività a favore di RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale di cui l’imputato era amministratore unico, non meritano accoglimento.
2.2. La Corte distrettuale ha rilevato l’inverosimiglianza che un credito così consistente (152 mila euro) non abbia lasciato alcuna traccia contabile; inoltre, osserva ancora il giudice di appello, la stessa prestazione sottostante è risultata generica e persino COGNOME l’ha descritta, nelle sue dichiarazioni, in modo generico. A ciò si aggiunga, rileva ancora la Corte distrettuale, che l’ingente credito deriverebbe dalla ristrutturazione e dalla messa a norma dei locali ove sarebbe stata esercitata l’azione di ristorazione, ma nessuna fattura a riscontro dei costi è stata prodotta o acquisita.
Le doglianze del ricorso non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Il primo motivo fa leva principalmente sulla inidoneità della mancata contabilizzazione, così offrendo una lettura atomistica degli elementi valorizzati dalle conformi sentenze di merito, mentre, limitandosi a riprodurre i brani dell’appello, non indica con la necessaria specificità quelli evocativi delle fatture per i lavori svolti presso la fallita.
2.4. Il terzo e il quarto motivo sono aspecifici, in quanto del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Il secondo motivo è infondato. Esclusa, alla luce dei rilievi che precedono, l’effettiva sussistenza di una passività a favore di RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale di cui l’imputato era amministratore unico, i prelievi effettuati dall’imputato non trovano alcuna giustificazione nella prospettiva della fallita, il che priva di consistenza anche il riferimento alla disciplina dettata 1188 cod. civ.
Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili.
4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, COGNOME‘, Rv. 251780; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262180), Invero, osserva la sentenza Aguì, «il Collegio esprime adesione al principio, espresso autorevolmente da Sez. U, n. 4683 del
25/02/1998, COGNOME, Rv. 210259, secondo cui i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario; analogamente, del resto, a quanto è da dirsi con riferimento all’ambito dell’appello incidentale in rapporto a quello dell’appello principale, aspetto esaurientemente sviluppato da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, COGNOME, Rv. 235699».
4.2. Ora, l’appello principale non articolava specifiche censure sul ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, sicché inammissibili sono le doglianze articolate al riguardo dai motivi nuovi.
4.3. Del resto, sempre dall’appello principale si apprende che il socio di diritto (e coimputato) NOME COGNOME partì per l’Australia il 30/08/2009 e che di lì a poco anche l’altro socio andò all’estero, sicché è evidente che, nell’ultimo segmento di vita della fallita il ricorrente rimase l’unito soggetto legittimato ad agire per suo conto.
5. L’ottavo motivo non è fondato.
Quanto al regime di contabilità semplificata è sufficiente ribadire quanto questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, ossia che in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per l cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare – ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262198). Nel resto, la Corte distrettuale ha rimarcato l’assenza di documentazione inerente la cessione dell’azienda, la mancanza del libro cespiti e l’opacità della documentazione, tale da rendere impossibile la ricostruzione delle vicende societarie: rilievi, questi, a fronte dei quali le doglianze del ricorrente sono del tutto inidonee a disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516)
Il nono motivo è infondato, in quanto, il mancato accoglimento delle censure relative alle imputazioni di bancarotta fraudolenta rende ragione dell’infondatezza di quelle tese alla riqualificazione in termini di bancarotta semplice.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 11 14/02/2023.