Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MINERVINO DI LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale relativa al fallimento RAGIONE_SOCIALE. con eventuale rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel resto.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 31 gennaio 2024, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco aveva dichiarato NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, per a -eseguito pagamenti preferenziali mediante restituzione di finanziamenti ai soci, e bancarotta per operazioni dolose, per aver concorso a cagionare il dissesto del società mediante l’inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive
Inoltre, lo aveva dichiarato responsabile, quale amministratore di fatto del società della società RAGIONE_SOCIALE, dei reati di bancarotta documentale, per aver iscritto in bilancio rimanenze finali in realtà inesistenti e di bancarotta impro per avere causato il fallimento della società a causa del programmatico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali. Per tali reati COGNOME era stato condanNOME alla pena di 4 anni reclusione, oltre alle pene accessorie.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, avente ad oggetto il punto 2.3 della sentenza impugnata, concernente il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso confrontarsi con il motivo d’appello con cui si sosteneva che il giudice di pri grado, nell’affermare la responsabilità dell’imputato per il reato di bancaro documentale in ragione della iscrizione in bilancio di rimanenze di magazzino in realtà inesistenti, aveva erroneamente indicato il bilancio tra le scritture conta In tal modo la Corte d’appello avrebbe disatteso il costante orientamento dell giurisprudenza di legittimità che esclude che il reato di bancarotta fraudolen documentale possa avere ad oggetto il bilancio, posto che questo non rientra nella nozione di libri e scritture contabili cui fa riferimento l’art. 216, comma 1, n legge fall.
2.2. Con il secondo motivo, concernente il medesimo punto della sentenza, si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il curatore, sia nella relazione ex art. 33 leg fall., sia nella successiva integrazione, aveva affermato che le scritture conta erano state tenute fino al fallimento e avevano consentito di ricostru puntualmente le posizioni debitorie della società. La Corte distrettuale avrebb inoltre, omesso di pronunciarsi sulla censura con la quale era contestata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il quale non poteva riscontrarsi mero mancato aggiornamento della sola posta attiva costituita dalle rimanenze di magazzino. Non avrebbe neppure chiarito gli elementi da cui sarebbe emersa la consapevolezza del ricorrente di rendere impossibile la ricostruzione de patrimonio e del volume d’affari della società.
2.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il punto 2.1. della sentenza impugnata concernente il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, denuncia il vizio violazione dì legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussist dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale. La Corte territori
avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure con cui si evidenziava che i finanziamenti dei soci erano stati destinati a soddisfare i creditori soc servivano per far fronte alla crisi di liquidità in cui versava la società, e restituzione di tali finanziamenti era volta a consentire di mantenere la line credito con i soci, e non già ad avvantaggiarli. Inoltre, il denaro anticipato socia e amministratrice di diritto NOME COGNOME era stato utilizzato anche pagare l’erario, secondo quanto risulterebbe dagli atti acquisiti al fasci dibattimentale, che la Corte territoriale non aveva in alcun modo valutato. Ci escluderebbe la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, mancando la volontà e la consapevolezza di ledere i diritti dei creditori insoddisfatti.
2.4. Il quarto motivo ha ad oggetto l’affermazione di responsabilità de ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 216 e 223, comma 2, per aver conco a cagionare il dissesto della società RAGIONE_SOCIALE mediante l’inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali. Con esso il ricorren deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenu sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Con l’atto di appello, l’imput aveva evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto non riscontrati documentalmente numerosi pagamenti effettuati dalla società in favore dell’erario, in tal modo trascurando di esaminare le schede contabili allegate alla relazione d curatore ex art. 33 legge fall. La Corte territoriale avrebbe confermato l’omes versamento e da ciò desunto la volontà del COGNOME di autofinanziare la società a mezzo del sistematico inadempimento fiscale, senza tuttavia valutare la documentazione comprovante i cospicui pagamenti dei debiti tributari e previdenziali effettuati dalla società.
2.5. Il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto), concernente il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del rea di cui all’art. 223, comma 2, legge fall. I giudici d’appello avrebbero ritenuto provata la volontà dell’imputato di regolarizzare la posizione fiscale e contributi senza valutare la prova documentale attestante i pagamenti effettuati dall RAGIONE_SOCIALE per conto della RAGIONE_SOCIALE in favore dell’erario tra gli anni 2011 e 2013.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al ritenuto reato di bancarotta documentale relativa al fallimento RAGIONE_SOCIALE. con eventuale rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio. Ha chiesto inoltre dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel resto.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta del sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.
Ricorre invero la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraver ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizza valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Il primo motivo, avente ad oggetto il reato di bancarotta documentale in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla erronea considerazione del bilancio come scrittura contabil in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale esclude che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non possa avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2 fall. (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 – 01; Sez. 5, n. 4256 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03).
Se il richiamo all’orientamento di questa Corte regolatrice operato da ricorrente risulta corretto, non altrettanto può dirsi in relazione alla censu medesimo formulata.
Tanto il capo di imputazione, quanto entrambe le sentenze dei gradi di merito riferiscono la condotta ascritta al COGNOME, non già al bilancio della società, bens al mancato aggiornamento delle scritture contabili, le quali, a fronte di una po attiva concernente rimanenze di magazzino dell’importo di euro 274.000 risultante in bilancio e del mancato rinvenimento di tali rimanenze, non avevano in alcun modo documentato l’uscita di tali beni dalla disponibilità della RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è infondato.
4.1. Quanto all’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale devono richiamarsi le considerazioni espresse al punto precedente,
dalle quali risulta acclarato che con motivazione logica e coerente, oltre conforme al dato normativo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il re correttamente ravvisandolo nell’omesso aggiornamento delle scritture contabili con riguardo alla destinazione dei beni costituenti le rimanenze di magazzino dell società. La fraudolenta tenuta delle scritture contabili, infatti, si realizza esse sono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione patrimonio o del movimento degli affari; ciò che è accaduto nella specie, non avendo la condotta dell’imputato consentito di accertare la destinazione di t beni.
Alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fed redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile on dell’imprenditore, sia individuale che associato, nonché, di conseguenza, anch dell’amministratore di fatto, individuato ai sensi dell’art. 2639 cod. civ.
La norma incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l’altro, anche a tutela l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela; pertanto, ogni manipolazion documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari rientra nel perimetro della rilevanza pena
Si è invero affermato che la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in quanto nell’ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei da realizzata attraverso la rappresentazione dell’evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della st (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266 – 01).
È indubbio che un tale intralcio nella specie vi sia stato, atteso che il manc aggiornamento delle scritture contabili non ha consentito una completa ricostruzione del patrimonio della fallita, facendo figurare la disponibilità di invece risultati fisicamente e documentalmente inesistenti.
4.2. Del pari priva di fondamento risulta la censura che attinge la motivazion della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemen soggettivo del reato.
La Corte territoriale ha al riguardo richiamato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la parziale omissione del dover annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, co 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla cosc volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò ren difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impres e non anche la volontà dell’effetto di rendere impossibile la ricostruzione patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv.
284677 – 02. V. altresì, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv 274630 – 01).
Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scrit sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del moviment degli affari, fatto che costituisce l’elemento materiale del reato (Sez. 5, n. 2 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276910 – 01).
Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte d’appello ha evidenziato come il perdurante mancato aggiornamento delle scritture contabili costituisse il chiaro indice di una «deliberata e ponde decisione del COGNOME finalizzata ad impedire la ricostruzione della situazio societaria, in danno dei creditori». Conclusione avvalorata dalla mancat collaborazione del COGNOME con il curatore fallimentare, al quale non aveva consentito consentirne il rinvenimento di detti beni.
Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell’eleme soggettivo del reato di bancarotta preferenziale in relazione al fallimento de società RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente delineato la natura dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, individuandolo ne dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al credito soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri cred secondo lo schema del dolo eventuale. Esso, in sostanza, è ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferi intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 21/11/2013, dep. 2014, Lippi Rv. 257963).
Si è invece escluso il dolo specifico laddove l’imprenditore soddisfi taluni debi al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimen comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tal ipotesi manca l’intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla no Così, è stato ritenuto non ravvisabile il dolo specifico allorché il pagamento volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività soci imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi pi ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 262904 – 01).
Tale evenienza è stata correttamente esclusa nella specie.
Il ricorrente ha sostenuto che, ai fini di tale valutazione, i giudici del m avrebbero trascurato di considerare che il pagamento effettuato in favore dell socia, la quale aveva ripetutamente finanziato l’attività societaria nel corso anni, era volto a consentire di mantenere il flusso finanziario dalla stessa garan e così assicurare la prosecuzione dell’attività societaria e pagare i creditor compreso l’erario. In realtà, la Corte distrettuale, con argomentazioni logich coerenti, ha ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo nella circostanza c il rimborso dei finanziamenti è avvenuto nonostante che la società versasse da tempo in stato di grave difficoltà finanziaria, e nonostante l’imputato foss conoscenza della gravissima situazione debitoria in cui essa si trovava. Né avrebbe potuto rinvenirsi un interesse della società al pagamento preferenziale della soc dal momento che questa, a differenza della restante massa creditoria, non aveva alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento vers la società. Si è, invero, ritenuto che il reato di bancarotta preferenziale è int dalle restituzioni – effettuate in periodo di insolvenza – ai soci dei finanziam concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, conside quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (Sez 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487 – 01; conf.: Sez. 5, n. 1793 d 10/11/2011, dep. 2012, N., Rv. 252003 – 01).
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, ai fini della sussistenza del reato di bancarot fraudolenta da operazioni dolose, i numerosi pagamenti eseguiti in adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE, i quali avrebbero attestato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
6.1. La censura è inammissibile in quanto sostanzialmente versata in fatto, dal momento che con essa si richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie concernenti il parziale adempimento dell obbligazioni tributarie.
Sotto altro punto di vista le censure del ricorrente, di per sé del generiche, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione su punto il COGNOME in realtà non si confronta.
6.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all’ad 223, comma secondo, n. 2, I. fal attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri impost
dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovve ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. Pertanto, si è rite che ben possa essere qualificata come operazione dolosa il protratto, esteso sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive previdenziali, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 de 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri Rv. 260492), ovvero il mancato versamento delle imposte dovute, dal momento che, in tal modo, la società viene gravata da ingenti debiti nei confronti dell’era
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. posson dunque consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte deg amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 – 01. V., altresì, Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 264080).
6.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, in linea con tali princip ravvisato nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali risalente già all’anno 2008 e proseguito fino al fallimento dichiarato nel 2013, comportamento che ha ingiustificatamente aumentato l’esposizione debitoria della società nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, anche in considerazi della conseguente irrogazione di ingentissime sanzioni e della maturazione di interessi che rendeva prevedibile, per la sua sistematicità ed ampiezza, conseguente dissesto della società.
D’altra parte, ciò che caratterizza la bancarotta impropria da operazion dolose, distinguendola dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è l’immediato depauperamento della società, ma la creazione e l’aggravamento di una situazione di dissesto che porterà al fallimento della società. Il sistema inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato arreca sic vantaggi all’impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi – come accaduto ne caso in esame, nel quale ha consentito la sopravvivenza della società – dall’altr aumenta ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dell’erario e degli en
previdenziali, così rendendo prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente valutato la deduzione concernente i pagamenti rateali effettuati dalla società, ritenendo tuttavia ininfluenti, dal momento che essi non erano idonei ad escludere l sussistenza del nesso causale tra la procrastinazione dell’adempimento dell obbligazioni tributarie e previdenziali e il dissesto della società, essendo accertato che l’esposizione debitoria della società non era stata estinta, ma a era andata aumentando nel tempo, anche dopo l’accoglimento delle istanze di rateizzazione e il fallimento è risultato fondato proprio su tale indebitamento.
6.4. Del pari infondata è la censura concernente l’elemento soggettivo del reato.
L’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. dispone che la causazione del falliment deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’art. 223, comma 2, prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determiNOME il dissesto da cui è scaturito il fallim le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differen incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull’elemento soggettivo. Invero, nell’ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è vol specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l’effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una con volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio che ess verifichi. In sostanza, mentre la prima fattispecie (cagionamento con dolo) è dolo diretto di evento, in quanto il dissesto “entra nel fuoco della volontà” seconda (cagionamento per effetto di operazioni dolose) è a dolo generico (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena Rv. 184359), giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l’effetto, dal p vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione acce la probabilità che il dissesto si verifichi. In altri termini, è suffic consapevolezza di compiere un’operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericol per la salute economico finanziaria della società, determini la prevedibilità de decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 de 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286349 – 01; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, NOME, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207).
6.5. La sentenza impugnata si è attenuta a tali canoni ermeneutici, individuando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose nel sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive protratt per anni, e perciò frutto di una consapevole scelta gestionale, che rendev prevedibile il dissesto conseguente all’accumulazione di ingenti passività anche i ragione dell’inevitabile carico sanzioNOMErio che esso comportava (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046).
Il quinto motivo (erroneamente rubricato nel ricorso come quarto), concernente il reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. in relazione società RAGIONE_SOCIALE, lamenta l’omessa valutazione della prova documentale da cui sarebbero risultati i pagamenti effettuati tra il 2011 e il 2013 dalla società RAGIONE_SOCIALE per conto della RAGIONE_SOCIALE dei debiti tributari e previdenziali su questa gravanti, i quali escluderebbero l’elemento soggettivo.
Trattasi di censura inammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici. Essa è in ogni caso infondata, dovendo richiamarsi le considerazioni svolte al punto precedente. La sentenza impugnata ha dato atto della circostanza che l’inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali da parte dell RAGIONE_SOCIALE si era protratto per anni, evidenziando dunque una consapevole scelta gestionale e non avendo di contro l’imputato dimostrato l’assoluta impossibilità d farvi fronte, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente una crisi di liquidità situazione di difficoltà economica.
Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024
Il Consigliere estensore