Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45863 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45863 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATENA LUCANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME E.
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inamnnissibilita’
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 ottobre 2022, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, consumati quali amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 29 giugno 2011, irrogando, riconosciute le circostanze aggravanti previste dall’art. 219 legge fall., la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte osservava quanto segue.
Il curatore aveva riferito come la società fallita, nel periodo in cui era stata amministrata dall’imputato, avesse accumulato un passivo complessivo di circa 18 milioni di euro.
Il 29 gennaio 2009, la spa RAGIONE_SOCIALE si era trasformata in fondazione (ma la trasformazione era stata annullata dal giudice civile, su istanza di un creditore), la sede legale (in Polla) era risultata, fin dall’origine, fittizia e la stessa, era stata, ultimo, trasferita in Lituania. Tra la fine del 2008 ed il gennaio 2009, erano state emesse delle note di credito (a vantaggio di altre società del prevenuto) che avevano notevolmente ridotto il patrimonio della fallita.
Il disegno distrattivo si era pertanto già attuato durante l’amministrazione del prevenuto, così da doverne essere a lui attribuita la responsabilità e non al successivo amministratore formale, NOME COGNOME.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in else motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, anche in riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva.
Fin dal 29 gennaio 2009, la spa si era trasformata in una fondazione (a cui era stato affidato l’intero patrimonio della spa e che era stata dichiarata fallita nel luglio 2011 e non nel febbraio 2012 come indicato in imputazione) ed era stata amministrata dall’imputato solo in un primo periodo di tempo, subentrandogli poi tale NOME COGNOME.
Questi, indicato nella lista dei testi della difesa, non era stato escusso, senza che il Tribunale revocasse l’ordinanza ammissiva.
Nell’atto di appello si era richiesta la riapertura dell’istruttoria sul punto ma nulla la Corte aveva motivato sul punto.
Tanto più che il teste COGNOME aveva riferito che i beni della fondazione erano stati venduti proprio dal COGNOME e che la fondazione risultava essere stata trasferita in Lituania del COGNOME e non dal prevenuto.
L’imputato aveva poi collaborato con l’autorità giudiziaria rendendo interrogatorio (pur respingendo gli addebiti). Ed aveva presenziato ad alcune delle udienze tenutesi.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di bancarotta documentale.
Dalle dichiarazioni del curatore era emerso che la contabilità era stata regolarmente tenuta fino a tutto il 2008 e che il COGNOME l’aveva consegnata al curatore stesso. Era mancata la sua tenuta, ma solo per un breve periodo nel 2009, e non si era affatto provato il necessario dolo specifico, dovendosi, così, al più ritenere la configurabilità dell’ipotesi gradata punita ai sensi dell’art. 217 legge fa Il..
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato è inammissibile.
Il primo ed il secondo motivo, infatti – spesi rispettivamente sulla ritenuta sussistenza dei delitti di bancarotta patrimoniale e documentale – sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è deputato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che non è consentita a questa Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale aveva, con motivazione priva di manifesti vizi logici, osservato che il reale e decisivo depauperamento della fallita era avvenuto quando l’imputato ne era ancora l’amministratore, con l’emissione di quelle otto note di credito – prive di giustificazione e che avevano avuto come beneficiarie altre società riconducibili al medesimo imputato – che ne avevano definitivamente disperso il patrimonio.
L’assenza di reale nesso sinallagmatico e le ricordate caratteristiche delle società beneficiarie costituiscono gli indubbi “indici di fraudolenza” che questa Corte ha indicato ed individuato come sicuri sintomi della sussistenza, oggettiva e soggettiva, del delitto punito dall’art. 216, comma 1 n. 1, legge fall.
Si è infatti affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).
Quanto alla bancarotta documentale (contestata ai sensi dell’art. 216, comma 1 n. 2 prima ipotesi, legge fall.) devono ricordarsi una serie di circostanze emerse nel corso del processo.
A fine 2008, la società, in allora sempre amministrata dal RAGIONE_SOCIALE, aveva accumulato un debito ingente, di circa 18 milioni di euro. L’imputato, lungi dal tentare di ripianare la situazione debitoria o dal richiederne in proprio il fallimento (posto che proprio tale debito complessivo porterà alla dichiarazione del dissesto), tentava di mutare la natura dell’ente trasformandolo in fondazione (così da evitare il fallimento) e, nel contempo, la spogliava – con le note di credito – del patrimonio residuo a favore di altre sue società e l’affidava ad un evidente prestanome, indirizzandone la sede (peraltro, mai, fin dall’origine, effettiva) in Lituania.
E’ allora evidente il complessivo disegno decettivo dell’imputato, che doveva così completarsi con la sottrazione delle scritture societarie e contabili che riguardavano proprio l’ultimo periodo in cui il prevenuto aveva amministrato la
società, sottrazione che anch’essa erta stata realizzata nell’evidente intento, come motivatamente ritenuto dalla Corte territoriale, di agire in pregiudizio delle ragioni dei creditori (così da doversi anche escludere l’ipotesi gradata di cui all’art. 217 legge fall.).
Irrilevante, a fronte di tale inequivoco quadro probatorio sarebbe stata l’invocata escussione, come testimone, del COGNOME (che, peraltro, come possibile imputato di reato connesso, avrebbe potuto astenersi dal rispondere).
Dovendo peraltro ricordarsi, sul piano processuale, che la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell’ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti Rv. 273590), come, invece, nel caso di specie, non era avvenuto.
Quanto al terzo motivo – sul diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. – deve rilevarsi che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (i precedenti penali dell’imputato), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 26 settembre 2023.