Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8450 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EMPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che ha affermato a loro carico la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 1 e 2, 219, primo comma e secondo comma, n. 1, e 223 legge fall., commesso nelle rispettive qualità di amministratore di fatto, che si occupava della gestione amministrativa della società e di tenere contatti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE dal 22 luglio 2005 al fallimento della stessa, intervenuto in data 19 febbraio 2008, e di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dall’i febbraio 2007 sino alla data del fallimento della società;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME – che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione anche per travisamento della prova, in particolare del narrato dei testi, che sarebbe in realtà composto solo di percezioni soggettive, in relazione alla responsabilità del ricorrente per le contestate distrazioni e alla qualifica di amministratore di fatto della società, poiché alla luce delle emergenze processuali non sarebbe stato dimostrato che il COGNOME, che sarebbe stato solo un consulente dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE, abbia esercitato con carattere sistematico effettive funzioni gestorie, direttive o di controllo per l’intero periodo in contestazione, e poiché dalla sua supposta qualifica di amministratore di fatto sarebbe stata fatta discendere la responsabilità del ricorrente per qualsivoglia distrazione – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha motivato in modo congruo e non illogico in risposta alle corrispondenti doglianze (pag. 11-14 della sentenza impugnata, con riferimenti puntuali alle dichiarazioni dei testi ed ai riscontri a queste);
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso per COGNOME – che denuncia violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, anche per travisamento degli elementi emergenti dalla relazione ex art. 33 legge fa Il. nonché della deposizione del curatore, poiché sarebbe emerso che le operazioni di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari svolte dal curatore non sarebbero state compromesse dall’asserito ritardo nella consegna e nel preteso mancato aggiornamento delle scritture contabili, che sarebbero state per di più messe a disposizione della curatela e regolarmente tenute fino alla data della cessazione di fatto dell’attività, e poiché la motivazione sarebbe tautologica sul punto della prova del fatto che l’imputato abbia agito al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondate su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha motivato in modo congruo e non illogico in risposta alle corrispondenti doglianze (pag. 15 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il terzo motivo del ricorso per COGNOME – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, motivata sulla base del solo carattere ostativo del casellario giudiziale e in assenza di valutazione di ogni altro elemento indice della personalità dell’imputato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244), ed avendo il Giudice di appello motivato con riferimento all’assoluta assenza di resipiscenza del ricorrente a fronte di una personalità negativamente connotata da plurimi precedenti per fatti analoghi, commessi anche in contesto associativo ed anche successivi al reato per cui si procede;
– Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME – che deduce violazione di legge in relazione al rigetto del motivo di appello relativo all’avvenuto decorso del termine di prescrizione, poiché in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale e sull’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. operato dal giudice di primo grado la Corte di appello, preso atto del mancato prodursi dell’effetto diretto della recidiva sulla pena e dunque dell’improduttività degli effetti indiretti, avrebbe dovuto dichiarare spirato il termine prescrizionale dei reati in contestazione già al momento della presentazione dell’appello è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che sul punto afferma che «in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non può essere riconosciuta efficacia preclusiva alla recidiva quando la stessa, pur ritenuta sussistente dal giudice di merito, sia stata considerata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287008 – 01); anche il massimo consesso nomofilattico di questa Corte ha affermato che “la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l’abbia vista subvalente; l’art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione” (Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, COGNOME, in motivazione, § 11.1.); e da ultimo, sez. 4 n. 39439 del 06/11/2025, COGNOME Luca, Rv. 288869, ha ribadito il principio secondo cui “ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l’incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato”;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso per COGNOME – che deduce vizio d motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, poiché la Corte di appello avrebbe assolto all’onere motivazionale richiesto non avendo dato conto della verifica concreto dell’effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità dell’autore conness precedente – non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta es stata previamente dedotta come motivo di appello, non essendo state avanzate doglianze in merito all’an della recidiva, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall 606, comma 3, cod. proc. pen. (sez.5, n. 19976 del 19/04/2024, Grasso e altr Rv.286506);
-Rilevato che in data 13 gennaio 2026 la difesa di COGNOME ha trasmesso memoria difensiva tardiva, in quanto non rispettosa dei 15 giorni liberi antecedenti l’udienza, conseguenza che la medesima, per ciò solo, non può essere considerata (sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766); che, in ogni caso, essa, nei contenuti, nulla aggiun o modifica rispetto a quanto dedotto nel ricorso;
-Rilevato che analoghe valutazioni debbono estendersi a riguardo della memoria tardivamente trasmessa dalla difesa del COGNOME, in data 20 gennaio 2026;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso degli imputati consegue la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.