Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10652 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10652 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME SARTEANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MONTEPULCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avver la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
considerato che il primo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penal e il vizio di motivazione, segnatamente rispetto alle doglianze difensive, in o all’affermazione di responsabilità degli imputati – lungi dal muovere effettive censu legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano un alternativo apprezzamento di merit senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato tramite il compendio o il richiamo parcellizzato di elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 4 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 01);
considerato che il secondo motivo – che adduce la violazione della legge penale e il viz di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche e al bilanciamento t circostanze – nonché il terzo e il quarto motivo – che lamentano la violazione dell’art. 133 pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena irrog rispettivamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME -, che possono essere trat congiuntamente, sono manifestamente infondati e privi della necessaria specificità, poiché Corte distrettuale, oltre a rimarcare come la pena base sia stata contenuta nel minimo editt e gli sia contenuti gli aumenti per la continuazione fallimentare, ha dato conto in maniera cong e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), dando conto non solo delle specifiche modalità dell’agire di cias degli imputati e, quanto alla COGNOME, dei suoi precedenti; né tale apprezzamento, log conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede indicando elementi passibi di favorevole valutazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugna (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025.