Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportato alla requisitoria depositata e ha chiesto il rigetto dei ricorsi; nonché l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME e NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, i quali si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso e hanno insistito per l’accogliment di essi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame interposto da NOMENOME NOME e NOME COGNOME nonché da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 15 giugno 2022 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Salerno (all’esito di giudizio abbreviato) per quel che qui interessa:
aveva affermato la responsabilità di NOME, NOME e NOME COGNOME (il primo quale presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE; i secondi qual componenti del consiglio di amministrazione dello stesso ente) per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo 2, della rubrica, limitatamente alle operazioni indicate alle lettere a., b., d.); nonché l responsabilità dei medesimi imputati e di NOME COGNOME (quest’ultimo quale componente del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione della RAGIONE_SOCIALE) per un ulteriore fatto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo 3. della rubrica);
e li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati presentati tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – sono stati dedotti la violazione degli artt. 648 cod. proc pen., 5 e 6 Carta EDU e il vizio di motivazione in ragione dell’omessa valutazione dell’assoluzione, pronunciata dal primo Giudice e ormai definitiva in mancanza di impugnazione, dall’imputazione di cui al capo 2., lett. c. (relativa all’ottenimento da parte della fallita di un mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria, il cui montante è stato utilizzato dagli amministratori per ripianare l’esposizione del conto corrente bancario intrattenuto con la stessa banca che ha concesso il credito): non si comprenderebbe come possa considerarsi lecita la sola operazione descritta in tale lettera e non invece le rimanenti contemplate dallo stesso capo 2., e segnatamente quella di cui alla lett. b (che ne costituirebbe antecedente e avrebbe ad oggetto la concessione di ipoteca in favore della stessa banca), anche sotto il profilo dell’intenzione dell’imputato di depauperare la società.
Inoltre, la Corte di merito avrebbe reso un’argomentazione apodittica (senza considerare neppure l’intervenuta transazione tra la curatela e l’istituto
bancario) rispetto a quanto prospettato con gli atti di appello, con cui si era rimarcato che:
il mutuo in favore della RAGIONE_SOCIALE descritto al capo 2, lett. a. no aveva determiNOME alcun effettivo esborso di denaro da parte della banca mutuante (RAGIONE_SOCIALE) ma la trasformazione di un pregresso credito chirografario in un credito assistito da ipoteca (ragion per cui ogni atto dannoso per la fallita e per gli interessi dei creditori era sta commesso dalla banca in proprio favore); gli imputati (tenuto conto della composizione della compagine della RAGIONE_SOCIALE) avevano operato secondo la logica del gruppo di imprese; tra i beni offerti in garanzia in favore dell RAGIONE_SOCIALE, quelli di proprietà della fallita erano solo una parte (il cui valo pari a euro 184.400 – era un decimo dei rimanenti, di proprietà degli imputati, del loro familiari o di altre società); erroneamente, dunque, il G.u.p. aveva affermato che la fallita era stata privata di immobili del valore di eur 2.200.000;
il finanziamento in favore dei NOME COGNOME di cui dal punto b. costituiv un’operazione analoga a quella appena indicata poiché la somma di euro 400.000, concessa dalla banca, era stata accreditata sul medesimo conto corrente sul quale lo stesso istituto di credito aveva operato un addebito di pari importo (a favore di RAGIONE_SOCIALE); dunque, la somma sarebbe stata impiegata dai NOME COGNOME per ripianare le diverse esposizioni debitorie di società del medesimo gruppo.
2.1.2. Con il secondo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – sono stati denunciati la violazione degli artt. 216, comma 2, e 223, comma 2, legge fall., 5 e 6 Carta EDU, 2634, comma 2, cod. civ., in relazione:
all’omessa quantificazione del danno causato alla fallita, non specificata nel capo di imputazione e non compiuta né dal G.u.p. né dalla Corte territoriale nonostante le deduzioni della difesa (disattese con una motivazione apodittica, quantunque tale profilo rilevi anche sub specie della chiesta riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice e dell’elemento soggettivo);
all’omessa qualificazione come infragruppo delle operazioni in discorso (rispetto alla quale la sentenza impugnata avrebbe richiamato giurisprudenza datata, senza conformarsi a princìpi posti più di recente: cfr. Sez. 5, n. 9587 del 22/02/2021, Rizzotto, n.nn.; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545 – 01) nonostante le società che sarebbero state avvantaggiate delle operazioni per cui è condanna facciano capo ai medesimi soggetti (come rilevato nello stesso provvedimento, che si è espresso in maniera contraddittoria pure rispetto alla prospettazione accusatoria); e all’omessa
valutazione della dedotta proprietà personale dei beni conferiti dagli imputati e dai loro familiari e del valore di essi.
2.1.3. Con il terzo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. – sono state prospettate la violazione degli artt. 133 e 62bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena principale e alla durata delle pene accessorie.
2.2. Il difensore di NOME e NOME COGNOME, con unico atto, ha formulato cinque motivi.
2.2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 40, 43, 62-bis, 133 cod. pen., 223, comma 2, legge fall. e il vizio di motivazione, poiché la Corte di merito – nonostante quanto dedotto con il gravame (oltre che con la memoria sottoposta al G.u.p.) – ha ritenuto irrilevante l’esatta quantificazione del danno cagioNOME alla fallita (erroneamente determiNOME dal G.u.p. nell’ammontare delle somme erogato, ossia euro 2.600.000) ai fini dell’individuazione del nesso di causalità, della sussistenza dell’elemento soggettivo, della quantificazione della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di motivare e comunque travisando i fatti posti a sostegno della dichiarazione di colpevolezza degli imputati (in quanto il valore dei beni offerti in garanzia, che non sono di proprietà della fallita, è di gran lunga superiore a quello dei beni offerti dal RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo pari a circa un decimo del totale, come si trae dagli atti richiamati nel ricorso).
2.2.2. Con il secondo motivo sono stati assunti la violazione degli artt. 4 cod. pen., 223, comma 2, legge fall. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello:
pur non esplicitamente, avrebbe ricostruito il fatto «come una forma di bancarotta impropria preterintenzionale», conformemente a un indirizzo giurisprudenziale non univoco ed anzi avversato dalle pronunce secondo cui «il fallimento conseguente ad operazioni dolose, è solo l’effetto – dal punto di vista della causalità materiale – di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio dello stesso» (Sez. 5, n. 22488 del 15/02/2019, Apolloni, Rv. 276202 – 01), opzione ermeneutica preferibile perché consente di distinguere il reato in discorso dalla meno grave ipotesi colposa di cui all’art. 224, n. 2, legge fall., sia perché scongiura la possibilità attribuire una responsabilità oggettiva;
ed avrebbe omesso di verificare – quantunque devoluto – se nella specie i ricorrenti avessero accettato detto rischio, evenienza esclusa da numerosi elementi di senso contrario; nonché di motivare in ordine alla quantificazione del danno.
2.2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la totale omissione della motivazione in ordine alla responsabilità di NOME NOME COGNOME per il reato di cui al capo 3. della rubrica, questione oggetto di gravame (nonostante la discrasia tra il tempus dei fatti e la titolarità, in capo ai ricorrenti, di carich gestorie nel momento in cui sono state poste in essere le condotte in contestazione).
2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 224, n. 1, 217, n. 3, 224, n. 2, legge fall. poiché – a fronte della chiesta derubricazione dei fatti nelle ipotesi previste dalle norme appena citate – la Corte di appello avrebbe avuto riguardo alla sussumibilità di essi nella diversa ipotesi di reato di cui all’art. 217, comma 2, legge fall.
2.2.5. Con il quinto terzo motivo sono stati assunti la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
2.3. Il difensore di NOME COGNOME ha formulato cinque motivi.
2.3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 216 e 223, comma 2, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice.
A. Quanto ai fatti descritti al capo 3, lett. a. e b. (rispettivamente, cessione di attrezzature e automezzi in data 3 giugno 2014 e l’affitto di ramo d’azienda in data 4 giugno 2014, da parte della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE), la pronuncia impugnata si sarebbe espressa in maniera contraddittoria poiché i due negozi costituirebbero un’operazione unitaria che, come si trae dagli elementi in atti (in particolare, la relazione de curatore e i documenti offerti dal COGNOME in sede di interrogatorio), era apparsa al COGNOME ragionevole e nell’interesse della cedente al fine di salvaguardare la commessa (l’appalto relativo al Palalido di Milano) di ingente valore, i cui cantieri non potevano procedere (con il conseguente mancato pagamento del SAL) a causa della difficoltà della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) di pagar fornitori e subappaltatori; e la Corte di merito non avrebbe tenuto conto di tale unitaria operazione, negando la convenienza del negozio di cui alla lett. a. per il tramite del laconico richiamo al mancato pagamento del corrispettivo e nonostante – quanto all’affitto di azienda di cui alla lett. b. – non poss ritenersi significativo il ritardo nel pagamento dei canoni. Difatti, nel caso specie, il riequilibrio economico che – conformemente alla giurisprudenza di legittimità – escluderebbe la fattispecie in contestazione sarebbe provato dal certificato di pagamento del SAL, dai pagamenti dei debiti verso i fornitori della RAGIONE_SOCIALE eseguiti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dal trasferimento a quest’ultima dell’obbligo di restituzione della somma già incassata dalla prima per anticipo lavori (come si trarrebbe dai documenti pure
già offerti in produzione all’atto dell’interrogatorio del COGNOME), oltre che da conservazione dell’avviamento della RAGIONE_SOCIALE e dall’aver evitato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento (e il correlato obbligo di pagamento delle penali).
Inoltre, il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE (per i pagamenti dei fornitori appena sopra indicati, pari a euro 267.691,23) non è mai stato azioNOME dalla prima perché oggetto di compensazione con il controcredito avente ad oggetto i canoni di affitto dell’azienda (operazione di cui al capo 3., lett. b) e il prezzo dell’immobil (venduto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE), compensazione espressamente prevista dai negozi in discorso; pertanto, troverebbe smentita l’asserto della sentenza impugnata secondo cui le compensazioni sarebbero difficilmente imputabili e ricollegabili in via diretta alle operazioni in discorso.
Infine, i Giudici di merito avrebbero errato ed argomentato illogicamente anche allorché hanno affermato che il prospettato vantaggio economico dell’operazione non potesse riscontrarsi nella contabilità della fallita, in quanto il pagamento del SAL, «lo storno dei debiti» di essa soddisfatti da RAGIONE_SOCIALE e la restituzione da parte di quest’ultima dell’anticipo (prima indicati) risulterebbero dalla documentazione contabile della società, presente in atti.
In secondo luogo, la Corte di appello – pur correggendo il travisamento della prova in cui era incorso il G.u.p. in ordine alla previsione, nel contratto d affitto di azienda, del pagamento dei canoni mediante compensazione – ha comunque errato:
nel ritenere che lo stesso contratto non consentisse la compensazione per debiti di RAGIONE_SOCIALE successivi alla sua stipula (come quelli poc sopra indicati) che sarebbero rimasti estranei alla compensazione volontaria convenuta ex art. 1252, comma 2, cod. civ. (difatti, i debiti della fallita verso altri, ed oggetto della compensazione, erano anteriori al contratto di affitto, essendo sorti successivamente ad esso solo i crediti di RAGIONE_SOCIALE verso la stessa RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE);
nell’escludere, comunque, la compensazione legale tra le poste in discorso, trattandosi di crediti tutti certi, liquidi ed esigibili di cui chiarito dalla giurisprudenza civile di legittimità – occorre provare solo l contemporanea presenza (documentata dalla difesa sin dall’interrogatorio del COGNOME).
Ancora, la motivazione non sarebbe congrua neppure nella parte in cui:
ha affermato che sarebbe apparsa compatibile con la volontà di soddisfare i creditori solo una politica imprenditoriale liquidatoria e non
operazioni ad alto rischio, asserto indimostrato ed anzi smentito (dato che l’operazione in discorso è stata condotta nell’ambito di una interlocuzione con la stazione appaltante, «sotto il cappello protettivo della disciplina del codice degli appalti» e conservando in capo alla RAGIONE_SOCIALE la proprietà del compendio aziendale);
e, di conseguenza, ha escluso la riqualificazione sub specie della bancarotta semplice, peraltro compiendo un’unica complessiva valutazione per tutti gli imputati.
2.3.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e 41, comma 2, cod. pen. nonché il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale: avrebbe escluso i presupposti della bancarotta riparata sulla scorta di una petizione di principio; e, nonostante sia il fallimento (e non il semplice dissesto) l’evento del reato in contestazione, non avrebbe dato conto in maniera rigorosa del rapporto eziologico (anche in termini di mera concausa) tra le condotte ascritte al COGNOME e, per l’appunto, il fallimento, soprattutto alla luce del sopravvenire – rispetto alle operazioni i imputazione – di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo (ossia un accertamento fiscale nei confronti della fallita per oltre euro 5.000.000), certamente non imputabile al COGNOME e del tutto slegato dalle dette operazioni.
2.3.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e 40, comma 2, cod. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, in quanto: è emerso che le firme di NOME COGNOME (e NOME COGNOME) nei verbali del consiglio di amministrazione della fallita furono falsificate (tanto che il COGNOME ha presentat denuncia), dunque il ricorrente non era a conoscenza delle operazioni che tra il gennaio 2014 e il maggio 2014 portarono all’ingravescenza dell’esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE né di altri profili di criticità (come emergere dagli atti); ed il COGNOME non aveva neppure contezza delle violazioni fiscali che avrebbero condotto al richiamato accertamento (ed anzi era dell’avviso, anche alla luce di pareri legali, che la crisi di liquidità fosse destinata a risolversi sentenze di merito – nonostante le allegazioni difensive – non avrebbero motivato adeguatamente sul punto, compiendo una disamina congiunta delle posizioni degli imputati.
2.3.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 1241 ss. e 1350 cod. civ. nonché il vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta necessità di una forma scritta per l’estinzione del debito tramite compensazione (assumendo pure che il disposto dell’art. 2634 cod. civ. relativo ai «vantaggi compensativi» possa applicarsi anche a società, come quelle de quibus, non appartenenti a un gruppo e, tuttavia, «collegate di fatto»), in quanto la Corte di merito:
non soltanto avrebbe escluso i presupposti della compensazione legale (come già rilevato), confondendo il requisito della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti con la loro contemporanea insorgenza e non apprezzando correttamente il contenuto del contratto stipulato tra gli enti;
ma avrebbe anche erroneamente ritenuto che una convenzione di tale tipo richiedesse, in relazione alla vendita immobiliare di cui alla lett. c., forma scritta ad substantiam, tuttavia prescritta – secondo la corretta interpretazione dell’art. 1350 cod. civ. – per la stipula del contratto ma non per le forme di pagamento; in ogni caso, non avrebbe considerato che lo stesso contratto di vendita prevedeva la compensazione tra le parti dell’importo di euro 114.000.
2.5. Con il quinto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono inammissibili il primo e il quarto motivo di ricorso del COGNOME. Sono fondati, nei termini di seguito esposti, i primi due motivi di ricorso di NOME COGNOME; i primi tre motivi di ricorso di NOME e NOME COGNOME; il secondo e il terzo motivo di ricorso di NOME COGNOME, con assorbimento delle rimanenti censure.
Il primo motivo e il quarto motivo presentati dal difensore di NOME COGNOME, relativi all’imputazione di cui al capo 3., possono essere esaminati congiuntamente.
In ordine ad essi è dirimente considerare che la prospettazione difensiva non si confronta compiutamente con la ratio della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) che, prima di argomentare sulla dedotta estinzione delle obbligazioni per compensazione e oltre a negarne la prova, ha disatteso il gravame evidenziando come i controcrediti de quibus (che avrebbero, secondo il ricorrente, estinto le obbligazioni nei confronti della fallita) siano sorti successivamente al maturare dei canoni di affitto che quest’ultima avrebbe dovuto esigere e alla cessione da parte sua dell’immobile (evidenziando come il contratto di vendita desse conto di una compensazione con crediti non ancora maturati): si tratta di un’argomentazione congrua e logica che non è stata oggetto di specifica contestazione, il che esime dall’immorare oltre anche per osservare che il ricorso contiene in parte qua pure irrituali allegazioni in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e per evidenziare che esso non argomenta in ordine ai vantaggi compensativi, richiamati nell’incipit del quarto motivo.
Il primo e il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME, il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso di NOME e NOME COGNOME (tutti relativi ad entrambi i reati in imputazione), il secondo e il terzo motivo d ricorso di NOME COGNOME (relativi al reato di cui al capo 3.), che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati limitatamente ai prospettati vizi relativi alla sussistenza di un rapporto causale tra le operazioni de quibus e il fallimento.
2.2. Parimenti, sono manifestamente infondate, oltre che generiche, le allegazioni (pure avanzate nell’interesse di NOME COGNOME) relative alla mancata considerazione del fatto che le operazioni per cui è stata pronunciata condanna si sarebbero inserite nell’ambito di relazioni infragruppo tra le
imprese in discorso. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, «il collegamento soggettivo tra due o più enti collettivi costitui dall’identità di colui che ricopra in seno alle medesime la carica gestoria non è di per sé sufficiente ad individuare un gruppo societario, essendo necessaria la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un’impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune ed ulteriore»; e «nemmeno è sufficiente che un’unica persona fisica abbia il controllo di tutte le società, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società controllate, eventualmente anche accompagnata da attività ausiliaria o finanziaria, dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497» cod. civ. (Sez. 5, n. 9857/2021, cit., che richiama Sez. 3 civile, n. 15879 del 17/07/2007, Rv. 599022, e Sez. 5, n. 10688 del 18/11/2004, dep. 2005, Giammarino, Rv. 230565). Ragion per cui, nel caso in esame, basta osservare che le stesse deduzioni difensive – correlate al ruolo di domini dei COGNOME nell’impresa fallita da una parte, dall’altra al fatto che i crediti garantiti con cespi quest’ultima siano stati erogati alla RAGIONE_SOCIALE, in cui essi rivestivano medesimo ruolo, ed ai medesimi imputati come persone fisiche; nonché al fatto che controparte dei negozi di cui al capo 3. fosse la RAGIONE_SOCIALE, nella cui compagine sociale era la figlia di NOME COGNOME (come risulta dalla sentenza impugnata) – sono del tutto generiche ed assertive in ordine alla sussistenza di un gruppo.
2.3. Vi è, tuttavia, un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto in contestazione ai capi 2. (per le operazioni per cui è condanna) e 3., nei termini che si chiariscono. Invero, «in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., le operazioni dolose che hanno cagioNOME il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato»; difatti, «le “operazioni dolose” rilevanti ai fini dell’integrazione d fattispecie in esame possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo», in quanto esse «possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa»; fermo restando che «è sempre necessario, per l’integrazione della fattispecie e l’imputazione del reato, che dal comportamento abusivo,
infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in relazione causale col fallimento» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 265510 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 – 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684 – 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259997). A tale ultimo riguardo, si è già chiarito che, «ai fini dell configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagioNOME anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto» (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270877 – 01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 – dep. 2014, Besurga, Rv. 259051),
Nel caso in esame – pur a fronte delle censure sollevate sul punto – la Corte di merito si è limitata a qualificare come dannose le operazioni di cui al capo 2. (lett. a., b., d.), poiché si sarebbero sostanziate in un consistente depauperamento degli asset sociali senza contropartita, e ad assumere in maniera non adeguatamente argomentata che esse avrebbero determiNOME il fallimento, in particolare richiamando la sentenza di primo grado secondo cui la concessione di garanzia reale, da parte della società che versava già in una situazione di dissesto, ne ha aggravato la situazione economica, determinando una diminuzione del valore dei cespiti gravati da ipoteca (nel senso della limitazione di un impiego di essi per il soddisfacimento dei creditori della fallita): tale asserto non chiarisce in che termini la mera concessione delle garanzie si sia postein rapporto causale con il fallimento (non essendo stato neppure esposto che esse siano state azionate); e tale deficit argomentativo non è colmato neppure dalla pronuncia di secondo grado che, rispetto alla deduzione difensiva secondo cui il valore dei cespiti sociali dati in garanzia era sensibilmente inferiore al montante complessivo del debito contratto da altri (come esposto in sentenza, euro 270.000 a fronte di un credito di euro 2.600.000), ha negato in maniera assertiva rilevanza a tale dato, rispetto alla causazione del fallimento della stessa garante, invocando il corretto principio sopra richiamato del concorso di cause ex art. 41 cod. pen. – senza tuttavia correlarlo al caso di specie tramite dati di fatto ma anzi espressamente negando rilevanza a tale accertamento. Parimenti, in maniera del tutto assertiva si è attribuito rilievo causale, rispetto al verificarsi del fallimento,
vendita di beni mobili per un corrispettivo di euro 12.000, sol perché esso non sarebbe stato incassato.
Il medesimo ordine di considerazioni deve svolgersi con riferimento alle operazioni descritte al capo 3. della rubrica (ossia le cessioni di beni e l’affitto ramo di azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE), di cui la Corte di merito non ha effettivamente chiarito la relazione causale col fallimento, avendo unicamente negato che da esse sia derivato un vantaggio per la fallita, in particolare:
– evidenziando, quanto alla cessione di attrezzature e automezzi, che il prezzo non è stato corrisposto; quanto alla cessione del ramo di azienda (pur ammettendo che in astratto esso potesse preservare i valori aziendali e l’avviamento), che i relativi canoni non sono stati corrisposti (così sottraendo liquidità alla RAGIONE_SOCIALE, e da ciò traendo un generico pregiudizio al ceto creditorio); quanto alla vendita immobiliare, negando rilevanza alla prospettata estinzione (mediante compensazione) dell’obbligazione avente ad oggetto il prezzo;
– affermando – in espressa condivisione di quanto ritenuto dal primo Giudice – che «in un’ottica ex ante», e dunque non in una prospettiva causale, vApeke di un depauperamento «avrebbero comportato utilità solo future ed incerte per la Edi3L e comunque difficilmente imputabili e ricollegabili in via diretta alle operazioni in parola»; né la sussistenza del rapporto causale in discorso ha trovato compiuta argomentazione nella sentenza di primo grado, allorché si è assunta la crescente difficoltà della fallita di fare fronte alle prop obbligazioni fino a giungere al fallimento, con un assunto privo di specificità (cfr. spec. p. 20 della sentenza di primo grado).
In altri termini, in relazione al delitto in imputazione, la Corte ha negato che le operazioni abbiano avvantaggiato la società cessionaria, poi fallita, ma ciò non equivale ad attribuire ad esse efficienza causale rispetto al fallimento. Efficienza causale che non può dirsi affermata con chiarezza dalla sentenza impugnata neppure per il tramite del riferimento al fatto che le operazioni in discorso si sarebbero sostanziate in una «condotta predatoria perpetrata dagli imputati», che ha avvantaggiato esclusivamente la cessionaria, sacrificando gli interessi della cedente, privando quest’ultima «della commessa più significativa» e i suoi creditori della possibilità di soddisfarsi sui beni aziend (oggetto di affitto), senza affermare con chiarezza che per la fallita proprio con tali operazioni si sia reso impossibile i perseguimento dell’oggetto sociale senza garantire il ripianamento della situazione debitoria, negando in maniera assertiva rilevanza alla documentazione difensiva al riguardo; e non considerando che, «in tema di reati fallimentari, la cessione di azienda, che comporti la sola impossibilità per la fallita di proseguire la propria attivit integra una delle ipotesi previste dall’art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.»,
laddove ricorre il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva qualora «la cessione avvenga a prezzo incongruo o a condizioni idonee a ledere il patrimonio della fallita» (Sez. 5, n. 5991 del 10/01/2023, Parenti, Rv. 284249 – 01).
Infine, come dedotto con il terzo motivo di ricorso di NOME e NOME COGNOME, in effetti, la sentenza impugnata, nulla afferma in ordine all’attribuzione a costoro della responsabilità per il reato di cui al capo 3 tenuto conto della collocazione nel tempo dei fatti rispetto al momento in cui sono cessati dalla carica di consiglieri di amministrazione della fallita.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.