Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39109 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Toronto (Canada) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Gran Bretagna il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Padova il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Londra (Gran Bretagna) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d’appello di Torino; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per la declaratoria di inammissibilità per COGNOME; sentiti i difensori degli imputati, avvocati NOME COGNOME, per RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, per gli altri ricorrenti, che hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2024, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 7 giugno 2018, che aveva dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in concorso con altri giudicati separatamente) colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione ai danni della RAGIONE_SOCIALE (anche CEH, d’ora innanzi),
facente parte del gruppo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (attivo nel settore energetico), fallita in data 18 dicembre 2013, e li ha condannati ciascuno alla pena di due anni di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la concessione dei benefici di legge.
Agli imputati, titolari di numerose cariche nelle varie società interessate alla vicenda, sono state contestate le condotte nelle rispettive qualità, per COGNOME, di amministratore di RAGIONE_SOCIALE (anche RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi), beneficiaria della complessa operazione in contestazione, per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di amministratori della fallita.
Oggetto di censura sono le operazioni di cui all’Accordo Quadro di Transazione e Divisione del 24 novembre 2009 e al successivo addendum del 3 maggio 2010, concluso tra il RAGIONE_SOCIALE (fondato dagli imprenditori RAGIONE_SOCIALEni NOME COGNOME ed NOME COGNOME) e il RAGIONE_SOCIALE inglese RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, tale accordo, finalizzato a dirimere le assunte controversie sorte tra i due gruppi e sciogliere la joint venture tra essi, era stato concluso a seguito della scoperta, da parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE, di un finanziamento infragruppo non autorizzato da RAGIONE_SOCIALE verso la controllata RAGIONE_SOCIALE (per circa 12,3 milioni di euro) e di un ingente debito di RAGIONE_SOCIALE verso la propria controllata RAGIONE_SOCIALE : l’operazione finale di cui al detto accordo, tuttavia, secondo l’ipotesi accusatoria accolta dai giudici di merito, aveva comportato una distrazione macroscopica di parte consistente del patrimonio di CEH, quantificata in complessivi € 20.050.000 ,00.
In particolare, il credito di € 14.639.7 23,00, maturato da RAGIONE_SOCIALE per la vendita a RAGIONE_SOCIALE (anche RAGIONE_SOCIALE, d’ora innanzi) della controllata RAGIONE_SOCIALE (titolare di un parco eolico appena realizzato), e il credito di CEH verso la stessa RAGIONE_SOCIALE, per l’accollo dei suoi debiti verso terzi pari a € 5.410.277,00, dunque complessivi € 20.050.000,00, era no stati ceduti, con funzione solutoria, dalla detta CEH a OXI: in tal modo, quest’ultima veniva, seppur parzialmente, ricompensata del credito (di € 27.225.974,00) dalla stessa vantato verso la RAGIONE_SOCIALE -società incapiente del gruppo RAGIONE_SOCIALE -per la vendita (da OXI a INE) delle quote della medesima CEH.
L’effetto finale era consistito nella immotivata distrazione del detto importo (€ 20.050.000,00) ai danni di NOME, diventata creditrice per pari importo ai danni della incapiente INE. Di fatto, l’operazione aveva comportato, per NOME, la cessione di un asset di rilevante valore (la RAGIONE_SOCIALE) senza alcunché in cambio.
Come ricordato dalla sentenza d’appello, la ricostruzione fattuale dell a complessa vicenda indicata nel capo di imputazione non è oggetto di alcuna
contestazione, da parte delle difese, e può ritenersi assodata: laddove le parti hanno assunto posizioni radicalmente divergenti in ordine alla valutazione dei suoi effetti economici.
Avverso la pronuncia d’appello sono stati proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del l’a AVV_NOTAIO, e l’altro da NOME COGNOME, a mezzo dell’ AVV_NOTAIO.
I ricorsi articolano censure per la maggior parte sovrapponibili, di seguito sintetizzate unitariamente, salvo le specifiche oltre indicate.
2.1. Col primo motivo, da intendersi riferito ai soli ricorrenti stranieri (COGNOME, COGNOME e COGNOME), si lamenta la violazione di legge processuale -in particolare degli artt. 606, co. 1, lett. c), 143, co. 2, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e 6 CEDU -per l’omessa traduzione della sentenza d’ appello nella lingua a loro nota, l’inglese.
Viene evidenziato che la mancata conoscenza della lingua RAGIONE_SOCIALEna era già stata accertata nel corso del procedimento, tanto che atti precedenti ( l’ avviso di conclusione delle indagini, il decreto di fissazione dell’ udienza preliminare, il decreto che disponeva il giudizio) erano stati loro notificati anche in lingua inglese e che la stessa Corte d’appello, all’udienza del 22 giugno 2023, aveva disposto la traduzione in lingua inglese della sentenza di primo grado e del verbale di udienza, nonché del decreto di citazione in appello, rimettendo in termini gli imputati per l’impugnazione.
Si sarebbe determinata una nullità a regime intermedio ex art. 178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo stato impedito agli imputati alloglotti di avere contezza delle ragioni poste a fondamento della condanna e di esercitare pienamente i propri diritti di difesa.
2.2. Con il secondo motivo (sempre riferibile ai ricorrenti stranieri) si deducono vizi motivazionali e violazione di legge processuale -degli artt. 606, co. 1, lett. c) ed e), 143, co. 2, 598 ter e 601 cod. proc. pen. -per la manifesta illogicità del rigetto dell’eccezione relativa all’omessa traduzione in lingua inglese del provvedimento presidenziale del 24 ottobre 2023, di differimento dell’udienza del 22 novembre 2023 al 3 aprile 2024.
I ricorrenti sostengono che, trattandosi di un atto integrativo della vocatio in ius (di cui la Corte d’appello aveva già disposto la traduzione), l’omessa traduzione inciderebbe sulla regolarità della stessa citazione in giudizio e sull ‘ effettiva e consapevole partecipazione dell’imputato al processo.
L’assunto della Corte territoriale, che ha ritenuto sufficiente la comunicazione
al solo difensore, in quanto gli imputati erano già stati dichiarati assenti, sarebbe illogico, poiché tale dichiarazione di assenza era essa stessa irregolare a causa della precedente omessa traduzione del decreto di citazione, il cui rinnovo di notifica in lingua inglese era stato disposto, proprio per tale ragione, dalla Corte d’appello.
2.3. Con il terzo motivo (comune a tutti i ricorrenti), si lamentano vizi motivazionali e violazioni di legge in ordine all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione. In estrema sintesi, si assume la mancata considerazione di rilevanti vantaggi per la fallita.
La sentenza d’appello, aderendo a quella di primo grado, avrebbe erroneamente concluso che con la transazione, in definitiva, si sarebbe ‘ attuata una evidente diminuzione del patrimonio di CEH rappresentato dal trasferimento a titolo gratuito senza adeguato corrispettivo al RAGIONE_SOCIALE di una parte del patrimonio di CEH, ossia il 100% di RAGIONE_SOCIALE‘.
Tale conclusione, secondo parte ricorrente, sarebbe frutto del travisamento della finalità dell’Accordo Quadro, che non poteva essere interpretato come una mera cessione di partecipazioni senza corrispettivo, ma possedeva una causa prevalentemente transattiva e divisoria, a cui la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva interesse a partecipare. L’accordo, infatti, sarebbe stato volto a dirimere le controversie insorte a causa della mala gestio e degli atti ultra vires degli amministratori RAGIONE_SOCIALEni, controversie che vedevano CEH direttamente responsabile per legge ( ex art. 2395 cod. civ. e per il principio di immedesimazione organica) e per contratto (quale garante degli impegni assunti nei ‘ Patti Parasociali ‘ ).
In particolare, gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE avevano compiuto atti ultra vires tali da determinare ‘un debito di CEH nei confronti della controllata RAGIONE_SOCIALE di circa 15 milioni di Euro, nonché un credito di CEH verso RAGIONE_SOCIALE per circa Euro 12.300.000′, a causa di un ‘finanziamento infragruppo mai autorizzato dal Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE‘ , contestato in una missiva il cui contenuto era stato riportato nella sentenza di primo grado. ‘ Le contestazioni mosse dagli esponenti di NOME investivano la gestione della società da parte degli amministratori RAGIONE_SOCIALEni, in violazione delle norme statutarie, e gli atti posti in essere dalla società in spregio delle previsioni dei patti parasociali sottoscritti dalla stessa CEH’ , non essendosi in presenza -contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito -di una delegazione di pagamento, implicante ‘il pagamento di un debito altrui’ . Infatti, il detto accordo aveva comportato la rinuncia alle pretese risarcitorie da parte del RAGIONE_SOCIALE, altrimenti azionabili, come detto, anche verso la società, ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., oltre che verso gli amministratori (si cita, al riguardo, Cass. Civ., sez. I sent. 5 dicembre 2011, n. 25946).
In tale contesto, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare i numerosi benefici ottenuti anche da CEH con l’Accordo Quadro, tra cui: a ) ‘il subentro del RAGIONE_SOCIALE come garante nelle fidejussioni già rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE alle società di leasing , per la realizzazione del parco eolico di Regalbuto (di proprietà di RAGIONE_SOCIALE), pari a oltre 100 milioni di Euro’; b) la concessione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, alle società di leasing , di una ulteriore fidejussione bancaria a prima richiesta per circa 12,4 milioni di euro, obbligo che, senza il detto Accordo Quadro, avrebbe dovuto essere adempiuto dalla medesima CEH; c) l’impegno a trasferire a RAGIONE_SOCIALE (controllata da RAGIONE_SOCIALE) le somme dovute da RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione della sottostazione presso il parco eolico di Regalbuto e le somme dovute dall’assicurazione RAGIONE_SOCIALE, a titolo di indennizzo in virtù delle polizze stipulate a copertura dei danni subiti dal parco ; d) l’esonero, con il successivo addendum del 3 maggio 2010, di COGNOME dall’impegno di fornire, alla controllata RAGIONE_SOCIALE, i mezzi finanziari a garanzia della buona esecuzione delle opere (impegno nel quale era subentrata NOME).
Si rimarca la contraddittorietà della sentenza d’appello, laddove -parlando di ‘ingente perdita, fatta totalmente ricadere su CEH, e nemmeno in parte sugli amministratori’ (su cui avrebbe dovuto gravare anzitutto), nonché di rivendicazioni ‘ il cui buon esito era del tutto aleatorio ‘, e, ancora, di ‘ danno asseritamente causato dagli amministratori ‘ rimasto ‘ignoto ed imprecisato’, ed infine, della necessità dello scioglimento della società e della nomina di un liquidatore per l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ( ex artt. 2484 e 2487 cod. civ.) -aveva, di fatto, ‘riconosciuto la finalità transattiva, e non di mera cessione di un cespite, dell’Accordo Quadro’ , con una valutazione che investiva, dunque, ‘il quantum dell’operazione, e non più la sua asserita originaria irragionevolezza’: senza che, però, ciò comportasse necessariamente ‘che i due gruppi avrebbero dovuto attuare una mera divisione/scissione, con suddivisione proporzionale delle attività e passività di CEH’ , stante proprio la detta finalità transattiva.
I ricorrenti, ancora, a riprova della conclusione secondo cui non tutto il costo dell’operazione era ricaduto su CEH, rammentano che, per permettere a INE di comprare il 50% di CEH, i soci COGNOME e COGNOME avevano messo a disposizione di INE risorse proprie (un loro credito di euro 2.755.974 vantato verso COGNOME, derivante dalla vendita del 50% di RAGIONE_SOCIALE a OXI).
I ricorrenti, richiamando le parole della Corte d’appello sulla cessione di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE senza compenso, secondo cui solo quest’ultimo sarebbe stato ‘simulato’, censurano la sentenza d’appello, asserendo che in tal modo la stessa avrebbe contraddittoriamente parlato della «’simulazione’ della
cessione di RAGIONE_SOCIALE, quando – come ampiamente riconosciuto nella sentenza qui impugnata – la cessione di tale asset a RAGIONE_SOCIALE» era stata reale, avendo «generato un credito effettivo di Euro 20.050.000».
Si richiamano, a sostegno della tesi qui prospettata, le dichiarazioni rese dal l’ AVV_NOTAIO, legale incaricato dal gruppo RAGIONE_SOCIALE per l’operazione.
In definitiva, sarebbe stata trascurata la finalità transattiva e parzialmente vantaggiosa, anche per la fallita, della stessa operazione: come tale non estranea al fine istituzionale e, dunque, da non potersi considerare distrattiva.
2.4. Col quarto motivo (comune a tutti i ricorrenti), si lamentano vizi motivazionali e violazioni di legge, sempre con riferimento all’elemento oggettivo del delitto, in particolare in relazione all’affermato depauperamento della fallita . Si assume, in sintesi, che lo stesso sarebbe, in realtà, insussistente, non avendo, l’ asset trasferito (la RAGIONE_SOCIALE), alcun valore , sicché l’operazione contestata non sarebbe stata idonea, in concreto, a mettere a rischio la garanzia dei creditori.
La difesa premette che RAGIONE_SOCIALE (titolare di un parco eolico) non aveva un valore economico positivo alla data della cessione, in quanto il valore di quanto ritraibile dal l’impianto eolico , costruito grazie a un leasing , era inferiore ai costi, per cui non generava utili e, anzi, senza continui apporti esterni, produceva solo ulteriori oneri.
Su questa base si imputa ai giudici di secondo grado di avere recepito acriticamente la motivazione del primo giudice, senza confrontarsi con le deduzioni dell’appello, così cadendo nella ‘motivazione apparente’.
A sostegno di ciò si richiamano:
-la consulenza COGNOME che aveva valutato la ceduta RAGIONE_SOCIALE priva di valore;
-la rinuncia di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) a un credito di € 19.996.505 ,00 verso la ceduta RAGIONE_SOCIALE, poi contabilizzato come versamento in conto capitale;
-i bilanci 2010-2014 con risultati netti sempre negativi e un debito verso il gruppo RAGIONE_SOCIALE stabilmente sopra i 10 milioni di euro.
L ‘ opposta conclusione a cui era giunto il giudice d’appello -fondata sui flussi di cassa, nel periodo 2010-2014, da RAGIONE_SOCIALE alla controllante (RAGIONE_SOCIALE) pari a complessivi euro 19.378.682,76, a fronte di flussi inversi di soli euro 16.478.595,46, come da dichiarazioni del teste COGNOME NOME (curatore del fallimento INE) e da nota del 2016 a firma di COGNOME NOME, Presidente del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE -è definita, dai ricorrenti, fuorviante.
S i contesta l’oggettività delle fonti citate dalla sentenza d’appello e si reitera
l’ eccezione di inutilizzabilità della nota (priva dei requisiti di precostituzione tipici dei documenti, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. , e riferibile ad un soggetto mai sentito nel corso del processo): tale eccezione sarebbe stata ingiustamente rigettata dalla Corte territoriale, sul presupposto che i dati ivi riportati sarebbero stati, comunque, confermati dal teste COGNOME, che, però, non ne era stato l’autore .
Anche il riferimento, nel provvedimento impugnato, al verbale del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE del 10 ottobre 2009 (laddove si dava atto di una valutazione patrimoniale di 27 milioni di euro per RAGIONE_SOCIALE), doveva con siderarsi riferito ad un valore «esistente solo ‘sulla carta’ e presumibilmente dovuto alle oscillazioni del cambio euro-sterlina», comunque «calcolato quando non era noto ad RAGIONE_SOCIALE il valore effettivo di RAGIONE_SOCIALE», rivelatosi non reale (tanto che NOME aveva intrapreso un contenzioso nei confronti di CEH in relazione alle informazioni non veritiere sulla produttività di RAGIONE_SOCIALE).
Si assume, poi, che, in realtà, i flussi finanziari mostravano un sostegno economico di COGNOME ad RAGIONE_SOCIALE: tanto che, anche dopo l’entrata in funzione dell’impianto, NOME avrebbe continuato a sostenere RAGIONE_SOCIALE, ‘mediante l’erogazione di oltre 16 milioni di euro, oltre alla rinuncia del proprio credito nei confronti della controllata per circa 20 milioni di Euro’ (come -si assume -sarebbe dimostrato dagli ‘stessi dati numerici invocati nella sentenza impugnata’).
La Corte territoriale avrebbe irragionevolmente omesso di valutare che, senza l’apporto di capitale da parte del RAGIONE_SOCIALE e le fidejussioni dallo stesso concesse, RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata in grado di iniziare a produrre energia. Ed avrebbe, altresì, illogicamente non considerato la circostanza, di cui si è dato atto nel corso del dibattimento e nell’atto di appello , che una volta cessata l’attività di direzione e coordinamento da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto fare ricorso a un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 -bis r.d. 267/1942: al riguardo, si censura il diniego, ritenuto immotivato, alla rinnovazione istruttoria per acquisire il piano economico-finanziario 2016-2025.
In definitiva, secondo i ricorrenti mancherebbe il pericolo concreto per la garanzia dei creditori, non sussistente nel caso di cessione di un asset strutturalmente privo di valore positivo e necessario, secondo la giurisprudenza di questa Corte. La Corte d’appello avrebbe omesso di rispondere alle specifiche argomentazioni difensive sul punto, limitandosi ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado.
2.5. Con un quinto motivo (comune ai ricorrenti, per quanto poi sviluppato
anche ulteriormente in relazione ad alcune singole posizioni), si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge, evidenziando l ‘ errata ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato.
La motivazione avrebbe valorizzato i verbali del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE (con COGNOME e COGNOME presenti, ma non COGNOME) e li avrebbe letti come la ‘spia’ di una situazione prima qualificata ‘di dissesto’, poi di ‘tensione finanziaria’. La difesa sottolinea che questa oscillazione semantica non sarebbe neutra: ‘dissesto’ e ‘tensione finanziaria ‘ descriv erebbero ben diverse realtà, incidendo sulla rappresentazione che gli amministratori potevano avere della reale esposizione della società poi fallita. Se la crisi era percepita come temporanea e di liquidità, la prevedibilità del pericolo concreto per la massa dei creditori sarebbe stata attenuata.
Secondo i ricorrenti, i detti verbali andavano letti insieme a elementi ignorati o svalutati, ovvero: una stima recente del patrimonio di CEH (dal valore di circa 75 milioni di euro); la permanenza in CEH, anche dopo l’Accordo Quadro, di asset rilevanti (tra cui ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE e il ramo idroelettrico poi ceduto per circa 12 milioni); l’avvio nel 2011 di un contenzioso di NOME contro CEH per 32 milioni (fatto ritenuto incompatibile con una decozione già conclamata e conosciuta).
La difesa ribadisce, inoltre, che, essendo l’operazione in esame volta a comporre transattivamente una lite, si sarebbe dovuto escludere il perseguimento, da parte degli agenti, di una finalità distrattiva: come, del resto, comprovato dall’ assistenza da parte di consulenti legali e finanziari, attestante l’intento di realizzare un’operazione lecita.
La Corte territoriale avrebbe, poi, trascurato i menzionati vantaggi di CEH e il suo interesse alla conclusione della transazione: i quali comportava no l’assenza del dolo (stanti, come detto, la rinuncia alle pretese nei riguardi della fallita da parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE e il trasferimento in capo a quest’ultimo degli oneri finanziari legati ad RAGIONE_SOCIALE).
Non sarebbe stato provato, poi, alcun interesse personale dei ricorrenti, la cui posizione sarebbe analoga a quella di NOME COGNOME, destinatario di provvedimento di archiviazione: circostanza non valutata dalla Corte d’appello.
Tali profili, se correttamente apprezzati, avrebbero inciso sulla valutazione della prevedibilità del pericolo per i creditori e quindi sulla sussistenza del dolo generico.
2.6. Con un sesto motivo (comune a tutti i ricorrenti) si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego (implicito) della richiesta subordinata di riqualificazione della condotta in bancarotta semplice ex art. 217 r.d. 267/1942.
Si argomenta che la stessa Corte d’appello , riconoscendo l’esistenza di una lite, avrebbe in tal modo giustificato il ricorso alla transazione e sancito la sussistenza di un interesse della società fallita alla partecipazione all’operazione de qua , censurando semplicemente il quantum del sacrificio impostole: ciò che avrebbe dovuto, al più, far inquadrare l’operazione come gestione imprudente o rischiosa, ma pur sempre compiuta nell’interesse della fallita.
Come da giurisprudenza di legittimità menzionata, l’esistenza di un interesse della società depauperata costituisce elemento di discrimine tra la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione e quella di bancarotta semplice, in cui il danno per la società deriva da un errore di valutazione, da parte dell’agente, circa la possibilità di realizzare tale interesse con l’operazione aleatoria compiuta.
La sussistenza di un interesse di CEH all’operazione censurata sarebbe stata esclusa dalla Corte d’appello sulla base di una motivazione («la mancata analisi del bilancio di CEH per verificare l’impatto economico della transazione sulla società») errata, mentre il riconoscimento di una condotta colposa avrebbe dovuto comportare la riqualifica n ella fattispecie di cui all’art. 217 r.d. 267/1942.
2.7. La difesa dello COGNOME, con specifico motivo, contesta che questi abbia concorso nell’atto distrattivo.
La stessa premette che l’atto ritenuto distrattivo la cessione a scopo solutorio del credito di CEH -sarebbe sancito nell’ addendum del 3 maggio 2010, a cui lo RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato: in quel momento, infatti, egli si era già dimesso da RAGIONE_SOCIALE (precisamente in data 13 marzo 2009, dunque anche prima della conclusione dell’Accordo Quadro) e, di fatto, era stato avviato il suo avvicendamento dagli incarichi nelle società RAGIONE_SOCIALEne del gruppo.
Ed ancora, si evidenzia la completa fuoriuscita dello COGNOME dal RAGIONE_SOCIALE, avviata già prima del detto Accordo Quadro e formalizzata con le dimissioni da tutte le società operative RAGIONE_SOCIALEne tra la fine del 2009 e la metà del 2010, sicché egli non aveva tratto alcun beneficio, neppure indiretto, dall’operazione, avendo, nei primi mesi del 2010, ceduto anche le proprie quote della capogruppo RAGIONE_SOCIALE per il valore simbolico di una sterlina.
La sentenza d’appello si assume -avrebbe fondato la sua responsabilità sulla base di un generico riferimento ad una ‘alta amministrazione’ da lui posta in essere nella fase di elaborazione dell’Accordo Quadro e della sua sottoscrizione, come procuratore speciale di COGNOME, della cessione del 30 novembre 2009 avente ad oggetto la RAGIONE_SOCIALE, per la sentenza d’appello parte integrante dell’operazione incriminata .
La difesa COGNOME evidenzia che la ceduta RAGIONE_SOCIALE, da parte di
una controllata di RAGIONE_SOCIALE, era titolare solo di un’autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico ed era stata alienata per 5,1 milioni di euro: tanto che l’operazione non era stata considerata illecita già dal Tribunale.
In realtà, il citato accordo del 30 novembre 2009 (prodotto col ricorso) ineriva la cessione, da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, delle proprie partecipazioni (nella misura del 50%) in RAGIONE_SOCIALE e, dunque, non riguardava il patrimonio di CEH: di conseguenza l’accordo non poteva provare alcun apporto concorsuale dello COGNOME all’ipotizzata distrazione qui contestata.
Quanto alla qualifica gestoria, i giudici avrebbero valorizzato il verbale del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE (capogruppo del ‘RAGIONE_SOCIALE‘) del 10 ottobre 2009 che indicava COGNOME come ‘ director ‘ . Tuttavia, gli atti ufficiali della RAGIONE_SOCIALE (ente governativo preposto alla registrazione e alla gestione delle informazioni ufficiali sulle società con sede nei Regno Unito) attestavano la cessazione della carica al 13 marzo 2009. Il verbale interno, secondo parte ricorrente, non avrebbe potuto prevalere su registri pubblici.
Inoltre, si evidenzia c he neppure l’accusa aveva contestato a COGNOME il ruolo di amministratore della capogruppo.
In sintesi, per la difesa mancherebbero sia un atto tipico riferibile a CEH, posto in essere dallo COGNOME, sia condotte causali idonee a integrare un contributo materiale o morale all’altrui distrazione .
Pertanto, la motivazione sul concorso sarebbe insufficiente e illogica.
2.8. Da ultimo, con ulteriore specifica doglianza ( sub 6 del ricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME), si contesta l’erroneità della sentenza d’appello, affetta da vizi motivazionali e violazioni di legge circa il ritenuto concorso nel reato del COGNOME e il suo dolo, anche in ragione della sua carenza di interesse nella vicenda.
Il motivo lamenta la totale assenza di motivazione su quale sarebbe stato il suo contributo alla presunta distrazione. Si sottolinea il fatto decisivo che COGNOME non fosse mai stato amministratore della fallita (CEH), bensì di TARGA_VEICOLO, tanto che i testimoni dell’accusa non avevano fatto alcun riferimento al suo coinvolgimento nella conclusione dell’Accordo Quadro di Transazione e Divisione.
La Corte d’appello avrebbe fondato la condanna su una mera “responsabilità da posizione”, facendola derivare automaticamente dal suo ruolo di direttore finanziario e amministratore di RAGIONE_SOCIALE, in violazione dei principi sul concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), con specifico riferimento a quello dell’ extraneus nel reato proprio di bancarotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, logicamente prioritario, è fondato e determina l’assorbimento delle ulteriori questioni sollevate da costoro, mentre è infondato il ricorso del COGNOME.
2. Va premesso che, come da Informazione provvisoria del 30 maggio 2025, le Sezioni Unite di questa Corte, con pronuncia del 29 maggio 2025, hanno affermato che il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua RAGIONE_SOCIALEna, che analogamente debba essere per la sentenza d’appello e che la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d’appello in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua RAGIONE_SOCIALEna comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. (ovvero, tra l’altro, «l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento »).
Nella specie, come eccepito dai ricorrenti, è stata omessa la traduzione in lingua inglese del provvedimento presidenziale del 24 ottobre 2023, di differimento dell’udienza del 22 novembre 2023 al 3 aprile 2024.
Tale atto deve, in effetti, ritenersi integrativo della originaria vocatio in ius , di cui la stessa Corte d’appello aveva disposto la traduzione, differendo all’uopo la prima udienza.
L’assunto della Corte territoriale, secondo cui sarebbe, in caso di differimento, sufficiente la comunicazione del rinvio ai difensori degli imputati, in quanto essi erano già stati dichiarati assenti, è effettivamente palesemente erroneo, ove si consideri che la dichiarazione di assenza era essa stessa irregolare a causa della precedente omessa traduzione del decreto di citazione, il cui rinnovo di notifica in lingua inglese era stato disposto, proprio per tale ragione, dalla Corte d’appello.
Al riguardo va precisato che il pregiudizio, nel caso di vocatio in ius , non può che essere in re ipsa : posto che la lesione è insita nel fatto stesso che gli imputati, in tal modo, non hanno avuto modo di conoscere quale fosse la data di celebrazione del processo in appello.
Deve ritenersi, allora, che, come osservato per altri casi di notifiche affette da nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa non sia sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, essendo, per contro, necessario l’esercizio effettivo dei diritti di
difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo: così Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01, in un caso di notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto).
Tanto, come detto, comporta evidentemente l’assorbimento degli ulteriori motivi prospettati dai menzionati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
I motivi proposti dalla difesa del COGNOME, che investono la sussistenza del delitto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono infondati.
3.1. Secondo il diritto vivente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto. O ltre alla constatazione dell’atto di depauperamento, il giudice deve verificare l’idoneità della condotta a porre a rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sino a ridosso della dichiarazione di fallimento, alla luce di concreti ‘indici di fraudolenza’ : sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). In particolare, l’accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti “indici di fraudolenza”, rinvenibili, tra l’altro , nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese), nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763-01).
Non è richiesto, in definitiva, un evento di danno, né l’intento specifico di nuocere (Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501-01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274610-01; Sez. 5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271920-01).
3.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Il giudice d’appello ha ricostruito l’operazione come cessione solutoria , in
favore di NOME, del credito di COGNOME verso RAGIONE_SOCIALE: tanto ad estinzione del debito di COGNOME verso NOME ( per l’acquisto delle quote CEH ), con accollo esclusivo del costo dell’operazione su CEH. Ha valorizzato l’entità del controvalore fuoriuscito ( nel complesso, oltre 20 milioni di euro), peraltro in un momento di contestuale situazione di tensione finanziaria, escludendo che la causa ‘transattiva e divisoria’ del complesso negoziale potesse di per sé neutralizzare, o comunque giustificare, l’insorto pericolo per i creditori.
La motivazione impugnata afferma testualmente che «l’esistenza di una lite giustifica una transazione», ma «nel caso concreto l’ingente perdita, fatta totalmente ricadere su CEH, e nemmeno in parte sugli amministratori in tesi difensiva responsabili del danno», non avrebbe potuto «trovare giustificazione a fronte di una rivendicazione di controparte -peraltro in fase iniziale -il cui buon esito era del tutto aleatorio, così come ignoto ed imprecisato era l’eventuale danno asseritamente causato dagli amministratori».
Secondo la Corte territoriale, l’operazione avrebbe fatto perdere a COGNOME oltre € 20 milioni ( oltre € 14 ,6 milioni del prezzo di RAGIONE_SOCIALE non incassato e oltre € 5 ,4 milioni di debiti della ceduta accollati a CEH), determinando un dissesto irreversibile. Il giudice d’appello richiama la conforme sentenza di primo grado, evidenziando che, se la perdita fosse stata registrata già al 31 dicembre 2009, il patrimonio netto (di € 7,7 milioni) sarebbe stato azzerato con deficit patrimoniale e conseguente scioglimento ex art. 2448 cod. civ.; invece, era stato iscritto un credito verso RAGIONE_SOCIALE, poi, divenuto -a seguito dell’operazione de qua -credito verso INE, rivelatosi inesigibile da quest’ultima . Coerentemente, nel 2011 INE aveva azzerato il valore della sua partecipazione in CEH, mentre CEH aveva chiuso con patrimonio netto negativo (di € 36,9 milioni) e una forte perdita, avviandosi al concordato.
Dunque, l ‘assunta causa prevalentemente transattiva e divisoria dell’accordo non avrebbe comunque mutato, secondo i giudici di merito, l’esito finale dell’operazione, ovvero che l’unica a ri metterci sia stata proprio, e solo, la detta CEH.
Correttamente è stata esclusa la sussistenza di un interesse di questa alla conclusione della transazione.
Anzitutto per la banale considerazione che la stessa, per quanto accertato dai giudici di merito con valutazione logica, decretò la fine di CEH (ed in questo è già arduo, per logica, scorgere quale possa essere stato il suo interesse).
In ogni caso, l’interesse addotto dai ricorrenti è stato correttamente ritenuto inconsistente, da l giudice d’appello, e di certo non risulta chiarito da parte ricorrente che si limita a richiamare genericamente i ‘ patti parasociali ‘ (senza nulla
in concreto allegare circa la loro effettiva consistenza), nonché assunte (e mai anch’esse chiarite esattamente) condotte di mala gestio da parte di chi aveva amministrato CEH e la correlata corresponsabilità (sia in virtù dei detti patti, sia ex art. 2395 cod. civ.) anche di CEH.
Ed un chiarimento su tali condotte di mala gestio sarebbe stato ancor più necessario proprio alla luce della invocata (da parte ricorrente) corresponsabilità societaria ex art. 2395 cod. civ.. Infatti, se è vero che può coesistere, unitamente alla responsabilità degli amministratori che male amministrano, quella della società, è vero anche che ciò vale solo se l’atto che la genera sia istituzionalmente volto a perseguire l’interesse del sodalizio. Infatti, come statuito in sede civile (con precedente richiamato proprio da parte ricorrente): «la società, per il principio dell’immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall’organo amministrativo nell’esercizio delle sue funzioni, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto dall’organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell’assemblea, richiedendosi unicamente che l’atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell’attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tale responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall’art. 2395 cod. civ.» (così Cass. Civ. Sez. 1, 05/12/2011, n. 25946, Rv. 621020-01).
Nella specie, come rilevato dal giudice d’appello e qui neppure contestato, sono rimaste del tutto oscure le ragioni della assunta responsabilità degli amministratori della fallita e, dunque, ancor più quelle della società: sicché l’interesse alla transazione addotto è stato correttamente ritenuto del tutto evanescente.
Invero, parte ricorrente assume che gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE avevano compiuto atti ultra vires tali da determinare ‘un debito di CEH nei confronti della controllata RAGIONE_SOCIALE di circa 15 milioni di Euro, nonché un credito di CEH verso RAGIONE_SOCIALE per circa Euro 12.300.000′, a causa di un ‘finanziamento infragruppo mai autorizzato dal Con siglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE‘, come da missiva di contestazione riportata nella sentenza di primo grado (pagine 22-23 ricorso COGNOME). Nulla si spiega, in dettaglio, di come tali operazioni sarebbero avvenute e di quale interesse di CEH sarebbe stato, in tal modo, perseguito e se esso rientrasse nei suoi fini istituzionali (trattandosi, peraltro, di operazioni in uscita e in entrata il cui saldo matematico risulta, per stessa deduzione di parte ricorrente, negativo per CEH).
Ne consegue che per tale parte, di per sé già decisiva (perché mina in radice l’assunta affermazione difensiva di utilità della transazione), il ricorso è generico
e, dunque, manifestamente infondato.
Quanto, comunque, ai dedotti vantaggi per CEH, derivanti dalla transazione, la sentenza d’appello , seppure in maniera sintetica o implicita, ne rimarca, in modo logico, l’inconsistenza. Se, infatti, è vero che su alcune deduzioni difensive il giudice d’appello non si esprima affatto , è vero anche che le stesse si rivelano o implicitamente disattese dal medesimo, in particolare dagli argomenti posti a base della decisione, o, comunque, ex se manifestamente infondate, per come articolate ab origine nell’appello .
È noto , invero, che l’omessa specifica menzione dei dati istruttori indicati da parte ricorrente, privi di valore decisorio, non integra travisamento della prova per omissione, poiché il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, di modo da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233187-01).
Ed ancora, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01); ed ulteriormente inammissibile, per carenza d’interesse, è il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; Sez. 5, Sentenza n. 15727 del 11/1/2023, non massimata).
Orbene, nella specie le doglianze originarie sono palesemente inammissibili per aspecificità, in quanto:
-il dedotto subentro del RAGIONE_SOCIALE nelle fidejussioni rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE alle società di leasing non riguarda direttamente la fallita RAGIONE_SOCIALE (ma, per l’appunto, genericamente il ‘gruppo’) e nulla si specifica di come ciò si sia riverberato positivamente sulla fallita; per giunta -e tanto vale per ognuno degli assunti benefici compensativi dedotti dalla difesa -non è addotto se e come essi potessero compensare l’ingente perdita subita, tanto più che , la sentenza d’appello ha acclarato (sulla base della
deposizione del curatore fallimentare di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME) che ‘con gli introiti della produzione della energia elettrica di NOME‘ venivano pagati ‘puntualmente i canoni di leasing ‘ (che, come dedotto dalla difesa anche nell’appello, erano oggetto delle fideiussioni), atteso che , al momento della detta ‘ transazione ‘ , il parco eolico era oramai in corso di completamento;
-l’assunzione, da parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE, di un ‘ ulteriore fidejussione bancaria a prima richiesta , nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, a favore delle società di leasing (pari al 15% del capitale finanziario, per un ammontare totale di circa euro 12,4 milioni), è, per l’appunto, certamente un vantaggio per dette società di leasing ; tuttavia, la difesa non spiega, né con l’appello, né in questa sede, perché mai ne abbia tratto vantaggio anche CEH e da quale analogo obbligo la stessa sarebbe stata sollevata (pur se nell’appello afferma che, ‘in assenza dell’Accordo Quadro, sarebbe stata dovuta dalla medesima CEH’: senza, tuttavia, specificare su quale dato probatorio -eventualmente travisato -si basi tale deduzione); vale, comunque, anche in questo caso, quanto affermato dalla sentenza d’appe llo nel richiamare la deposizione di COGNOME NOME, ovvero che ‘con gli introiti della produzione della energia elettrica di RAGIONE_SOCIALE‘ venivano pagati ‘puntualmente i canoni di leasing’ , sicché le fidejussioni avevano oramai perso di rilevanza, attesa la capacità della garantita di assolvere agli oneri della locazione finanziaria;
-anche l’impegno a trasferire a RAGIONE_SOCIALE le somme dovute da RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione della sottostazione presso il parco eolico di Regalbuto e le somme dovute dall’assicurazione RAGIONE_SOCIALE, a titolo di indennizzo in virtù delle polizze per i danni subiti dal parco, non si vede come possano essere viste quali poste attive per la società fallita, sia perché, pur controllando la beneficiaria RAGIONE_SOCIALE, CEH è persona giuridica distinta da questa, sia -e ancora una volta -per la genericità della deduzione (in termini di reale beneficio);
-analogamente, del tutto vago è il valore del subentro di NOME nel l’ impegno di fornire alla controllata RAGIONE_SOCIALE i mezzi finanziari a garanzia della buona esecuzione delle opere, obbligo da cui sarebbe stata esentata CEH, ma della cui origine e attuale persistenza (essendo il parco eolico -come precisato dal giudice d’appello già realizzato) nulla si è specificato qui e nell’atto d’appello .
Non si comprende, ancora, come possa sostenersi che la sentenza d’appello , laddove richiama il ‘danno asseritamente causato dagli amministratori’ ,
definendolo ‘ignoto ed imprecisato’, e la necessità dello scioglimento della società e della nomina di un liquidatore per l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, sol per questo riconoscerebbe la reale finalità transattiva dell’accordo in esame: essendo, evidentemente, esattamente il contrario .
Ed ancora, irrilevante e, comunque, non decisivo è il richiamo all’affermato prestito fatto a RAGIONE_SOCIALE (società comunque distinta da RAGIONE_SOCIALE) per comprare il 50% di CEH, da parte dei soci COGNOME e COGNOME: che non si spiega, da parte ricorrente, come e per quale entità possa alleviare la posizione economica della fallita RAGIONE_SOCIALE.
Né, ancora, si capisce perché la ritenuta vendita -effettiva e mai da alcuno negata -di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, con la successiva gratuita cessione del relativo compenso, ritenuta dalla Corte d’appello, vada definita (come assumono i ricorrenti) come un’operazione simulata: laddove è palese e testuale che il giudice d’appello attribuisca la ‘simulazione’ all’intera operazione solutoria , essendosi -a suo dire -‘ simulato un pagamento tramite un complesso giro di artificiose compensazioni di crediti reciproci non apportanti denaro nella cassa della società’ poi fallita. È chiaro, insomma, che il giudice d’appello non reputi simulata la cessione di RAGIONE_SOCIALE, bensì rimarchi che la stessa sia avvenuta, al termine della complessa operazione negoziale, senza alcuna contropartita reale per RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle prove richiamate dai ricorrenti, è evidente che non siano tali da imporsi rispetto a quelle valorizzate dai giudici di merito, per la superiore valenza dimostrativa: il che comporta che il loro richiamo mira a ottenere un ribaltamento della valutazione di merito, inibito in questa sede.
In conclusione, secondo la logica valutazione della Corte territoriale, i vantaggi allegati o non risultano, per consistenza e concretezza, tali da compensare l’immediata e certa perdita del credito e lo sbilancio a carico di CEH, o sono comunque riferibili a soggetti (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) diversi da CEH. Trattasi di valutazione di merito priva di vizi motivazionali e violazioni di legge e anzi assolutamente logica, come tale incensurabile in questa sede.
Al riguardo, è opportuno aggiungere, in diritto, come le deduzioni di parte ricorrente non inducano a diverse considerazioni alla luce della giurisprudenza di legittimità sui vantaggi compensativi nei gruppi: posto che questi devono essere provati in termini di saldo finale positivo per la società depauperata, idoneo, dunque, a neutralizzare l’esposizione a rischio della massa, non bastando la mera appartenenza al gruppo, né la sussistenza di benefici a livello della controllante.
In merito, va anzitutto ribadito che il ‘gruppo di imprese’ è configurabile anche tra enti di diversa natura giuridica solo se sussistono direzione,
coordinamento e controllo unitari in capo al soggetto controllante (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018 Rv. 273635). La prova dell’esistenza di un ‘gruppo di imprese’ richiede direzione effettiva, centro unico di coordinamento e piano imprenditoriale comune: laddove, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che non fossero stati individuati l’ente direttivo e gli indici addotti.
In ogni caso, si ripete, le operazioni infragruppo sono penalmente irrilevanti solo se sorrette da ‘vantaggi compensativi’ che neutralizzano gli svantaggi per la società depauperata. Tali vantaggi compensativi devono essere, dunque, certi, congrui, proporzionati e almeno equivalenti al sacrificio economico (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024 Rv. 287233) e riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la società fallita, neutralizzando gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, Rv. 284537).
Non basta, in definitiva, un vantaggio ad una delle società del gruppo o alla stessa controllante: occorre provare il saldo finale positivo nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Rv. 271149; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Rv. 251536; Sez. 1, n. 7530 del 30/01/2025, non massimata).
L’impugnato provvedimento ha fatto buon governo di tali insegnamenti rilevando come l’imputato non abbia dimostrato, nei rigorosi limiti sopra richiamati, la esistenza di vantaggi compensativi, che sarebbero, anzi, da escludere (‘visti i dati oggettivi dell’operazione, non è possibile ravvisare nemmeno una fondata speranza di vantaggio compensativo, e tantomeno un fondatamente prevedibile vantaggio’).
Dunque, nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la prova della sussistenza di vantaggi compensativi. La motivazione impugnata dà conto, con coerenza, dell’assenza di un tale saldo positivo per CEH e della natura meramente ‘apparente’ e del tutto ipotetica dei vantaggi prospettati.
Nessun errore di diritto o travisamento sussiste, dunque, nella specie: le censure sollecitano semplicemente una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
3.2. La difesa del COGNOME invoca, ancora, col quarto motivo, l’assenza di valore intrinseco di RAGIONE_SOCIALE, sicché la perdita di tale asset non avrebbe comportato alcuna distrazione.
Tale difesa è inammissibile, sia perché non coglie il punto nodale della motivazione dei giudici di merito, sia perché mira ad una mera rivalutazione del materiale istruttorio, a fronte di una motivazione congrua del giudice d’appello .
Sotto il primo profilo, parte ricorrente non considera che la distrazione in realtà contestata e acclarata non sia stata, in sé, la cessione di RAGIONE_SOCIALE, bensì la cessione ingiustificata dei detti crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE per il detto cospicuo importo.
In particolare, come ricorda la sentenza d’appello, laddove riporta le parole del teste COGNOME (curatore del fallimento INE), la vendita, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE per 14 milioni di euro è da considerarsi, in sé, corretta (‘Se avesse incassato 14 milioni, per RAGIONE_SOCIALE l’operazione era un’operazione positiva e rappresentava il valore di NOME, perché NOME, negli anni successivi, ha fatto una cassa, che è stata distribuita al gruppo RAGIONE_SOCIALE, sotto diverse forme, per oltre 15 milioni, quindi questa è la dimostrazione che prezzo e valore corrispondevano…’).
Dunque, per la Corte territoriale è la successiva cessione del credito, con finalità solutoria di un debito altrui, ad essere, in realtà, distrattiva: e ciò ove pure -per ipotesi -tale importo a credito fosse stato acquisito a fronte di un valore nullo della società ceduta. Invero, anche ove ciò fosse stato, non si vede per quale ragione dei crediti entrati comunque nel patrimonio di CEH avrebbero dovuto, sol per questo, considerarsi privi di valore.
Ad ogni modo, la sentenza d’appello rimarca elementi logici da cui ha desunto che la società avesse il detto cospicuo valore.
Al riguardo, la Corte territoriale richiama anzitutto le parole del teste COGNOME, che -come detto -non è vero che si limiti a confermare la detta nota del dottor COGNOME del 21 dicembre 2016 (che parte ricorrente reputa inutilizzabile), ma (come poco sopra ricordato) offre una sua personale valutazione della società ceduta, rimarcandone la fruttuostà.
Ma richiama, ancora, il verbale del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE del 10 ottobre 2009, laddove si dava atto di una valutazione patrimoniale di 27 milioni di euro per RAGIONE_SOCIALE, peraltro, ‘al netto del valore del debito di locazione finanzi aria di € 83 milioni’.
Parte ricorrente sostanzialmente omette di confrontarsi con tali dati, limitandosi a dedurre in relazione al secondo -senza alcun elemento a supporto -che si sarebbe trattato di un valore « esistente solo ‘sulla carta’ », «presumibilmente dovuto alle oscillazioni del cambio euro-sterlina», «calcolato quando non era noto ad NOME il valore effettivo di RAGIONE_SOCIALE», tanto che NOME aveva «intrapreso un contenzioso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione alle informazioni non veritiere sulla produttività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Trattasi, all’evidenza, di deduzioni prive di qualsivoglia aggancio alla realtà processuale, che non scardinano, sul punto, la motivazione censurata, non
spiegando come il cambio possa, davvero, aver influito sul valore della società ceduta o come vi possa essere stato un così macroscopico errore valutativo.
È per mera completezza, infine, che si rimarca come sia proprio il ragionamento di parte ricorrente a essere minato in radice.
Detto che nulla viene chiarito circa le assunte difficoltà successive della ceduta e sulle ragioni che le hanno determinate (che ben possono essere state le più svariate e prive di collegamento con la sua capacità produttiva e il suo valore al momento dell’accordo) , sicché la difesa si rivela sul punto del tutto aspecifica, va considerato che, secondo gli stessi ricorrenti, anche tenendo conto delle capitalizzazioni effettuate da RAGIONE_SOCIALE, comunque l ‘ esposizione di RAGIONE_SOCIALE verso le controllanti si è ridotta di circa 7.000.000,00.
Invero, l’importo erogato a titolo di aumento di capitale (€ 19.996.505,00) sommato a quello residuo a debito ( € 10.000.000,00) nel periodo 2010-2014 comporta un totale (di circa 30 milioni di euro) ben inferiore all’assunto debito di partenza in capo ad RAGIONE_SOCIALE ( di € 37.000.666,00): il che smentisce, come detto, per stesso assunto di parte ricorrente la tesi di una società che generava perdite.
I ricorrenti, infine, non spiegano come possa conciliarsi la tesi della sostanziale inconsistenza economica della società ceduta con il cospicuo compenso pattuito per la sua cessione. Compenso che gli stessi ricorrenti rimarcano non fosse simulato: ‘ quando – come ampiamente riconosciuto nella sentenza qui impugnata – la cessione di tale asset a RAGIONE_SOCIALE ha generato un credito effettivo di Euro 20.050.,000, successivamente oggetto di c essione a scopo solutorio’.
Insomma, se il credito per la cessione era reale, non si comprende come possa ciò conciliarsi con una valutazione che -si sostiene qui -azzererebbe del tutto il valore della società ceduta.
Anche l e doglianze sull’insussistenza dell’ elemento soggettivo non colgono nel segno.
Come già anticipato, il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico e consiste nella consapevolezza dell’idoneità della condotta a porre a rischio la garanzia dei creditori; non è necessario che l’agente conosca lo stato di insolvenza, né che persegua un fine di danno ed è del tutto irrilevante il movente (così, ad esempio, Sez. 5, n. 9316 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281020-01, Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.g. in proc. Sistro, Rv. 261446-01 e Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, COGNOME, Rv. 245157-01).
Tanto è stato accertato, con motivazione esente da vizi, dai giudici di merito. La Corte distrettuale ha desunto la consapevolezza dalla struttura
dell’operazione, dalla sua collocazione in una fase di forte tensione finanziaria, dall’assenza di utilità per CEH e dall’entità della fuoriuscita. Si tratta di apprezzamenti in fatto, coerenti con gli ‘indici di fraudolenza’ elaborati dalla giurisprudenza e incensurabili in questa sede se sorretti da motivazione non apparente.
In particolare, la Corte territoriale individua gli «indici di fraudolenza» desumendoli «dalle condizioni finanziarie ed economiche delle aziende coinvolte, e di CEH in particolare, dalle cointeressenze degli amministratori dei due gruppi, dalla irragionevolezza a livello imprenditoriale della soluzione adottata, il tutto nella piena consapevolezza dei responsabili delle condotte incriminate vuoi sotto il profilo del pericolo per i creditori vuoi sotto quello della mera volontarietà della condotta».
Ancora una volta, si tratta di valutazioni assolutamente logiche e in linea con le coordinate in diritto anzidette.
Dunque, è del tutto irrilevante il richiamo, da parte ricorrente, della diversa connotazione data dal giudice d’appello ai verbali del Consiglio di amministrazione di CEH (considerati ‘spia’ sia di una situazione ‘di dissesto’, sia di una situazione di ‘tensione finanziaria’), a fronte dell’unico parametro da considerare, ovvero la consapevolezza dell’idoneità della condotta a porre a rischio la garanzia dei creditori.
Così come priva di rilievo è l’assunta stima recente del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE (dal valore di circa 75 milioni di euro) e, in generale, l’importanza dei suoi asset (senza, peraltro, alcuna delucidazione sulle sue contestuali passività), sempre considerato il detto decisivo parametro (ovvero la ritenuta -in ragione dell’ingente valore della perdita -consapevolezza dell’idoneità della condotta a porre a rischio la garanzia dei creditori).
Quanto alle deduzioni sulla utilità del l’operazione , la difesa sconta, in termini di contestazione dell’elemento soggettivo, la medesima genericità delle doglianze già sopra esaminate nel trattare il tema in relazione al profilo oggettivo del reato contestato.
N uovamente eccentrica, rispetto a quanto occorre ai fini dell’integrazione del reato, è la deduzione difensiva secondo cui non sarebbe stato provato alcun interesse personale del COGNOME: non essendo ciò necessario ai fini della valutazione della sussistenza del dolo generico di porre a rischio la garanzia dei creditori.
Resta, infine, da esaminare la richiesta subordinata di riqualificazione ai sensi dell’art. 217 r.d. 267/1942.
La Corte territoriale ha escluso, con motivazione logica e conforme a diritto, che si tratti di gestione imprudente nell’interesse sociale.
L’operazione accertata ha determinato un depauperamento strutturale della garanzia patrimoniale senza prova di un saldo compensativo, ove pure parziale, per CEH: in tal caso non vi è spazio per la riqualifica in termini di bancarotta semplice.
Tanto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione (e ripetizione) perché, come detto, nella specie la Corte d’appello ha evidenziato che nulla si sapesse del le ragioni dell’indicata potenziale lite e della loro effettiva fondatezza e, pertanto, delle ragioni di effettiva possibile convenienza della transazione per la fallita.
Infatti, come già sopra rimarcato, secondo la sentenza d’appello: ‘si osserva come, se l’esistenza di una lite giustifica una transazione, nel caso concreto l’ingente perdita, fatta totalmente ricadere su CEH, e nemmeno in parte sugli amministratori in tesi difensiva responsabili del danno, non possa trovare giustificazione a fronte di una rivendicazione di controparte – peraltro in fase iniziale – il cui buon esito era del tutto aleatorio, così come ignoto ed imprecisato era l’eventuale danno asseritamente causato dagli amministratori’.
In tale situazione, non sarebbe stato possibile, per i giudici di merito, valutare l’ipotizzato interesse alla transazione da parte della fallita, al fine di escludere la connotazione fraudolenta e l’idoneità concreta della condotta a mettere in pericolo la massa: interesse indispensabile alla sollecitata riqualificazione.
Qui, al contrario, gli ‘indici di fraudolenza’ richiamati in motivazione, e di cui s’è detto, giustificano la qualificazione data dai giudici di merito.
Ed allora, la richiesta si rivela infondata, dovendosi ribadire che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell’interesse dell’impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, COGNOME, Rv. 279973-01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto del ricorso del COGNOME segue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così è deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME