Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17159 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusio scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 15 marzo 2024 il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria di replica a conclusioni del Procuratore Generale ed ha insistito nelle ragioni del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, che – con la riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari – ne confermato l’affermazione di responsabilità, statuita dal Tribunale di Imperia, per due addeb
di bancarotta fraudolenta per distrazione, a lei ascritti in qualità di concorrente es dell’imprenditrice RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, dichiarata RAGIONE_SOCIALE il 27 novembre 2013.
2.11 ricorso, presentato da difensore abilitato, si è affidato a tre motivi, di seguito enunc sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in travisamento della prova, perché avrebbe confuso il fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il falliment una società, citando massime giurisprudenziali non conferenti perché riguardanti reati d bancarotta societaria e non cogliendo che il gravame della difesa fosse incentrato sulla figur di COGNOME NOME NOME socia illimitatamente responsabile ed amministratrice di fatto dell RAGIONE_SOCIALE, tenuta a rispondere delle obbligazioni di tale società con i propri beni, presenti e futuri; pertanto, legittimamente ella ha effettuato pagamenti creditori di tale società, perché obbligata nei loro confronti, a mente dell’art. 2320 cod che sancisce il c.d. divieto di immistione da lei violato perché ingeritasi nella gestione.
In definitiva, la Corte di merito, equivocando che la RAGIONE_SOCIALE fosse una persona giuridica, n posto in rilievo l’autonomia patrimoniale invece inesistente, senza avvedersi che NOME, titolare d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto legittimamente effettuare, NOME aveva effettuato, le erogazioni di denaro relative ai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, di cui avrebbe dovuto rispondere personalmente.
2.2. Il secondo motivo si è doluto dei vizi di inosservanza della legge penale e de motivazione – anche in conseguenza del già evidenziato travisamento – in relazione alla ritenuta ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato. Sarebbe palese che l’imputata non avesse alcuna coscienza di realizzare una condotta non consentita, poiché persuasa della regolarità dei pagamenti eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE NOME per conto della RAGIONE_SOCIALE, delle cui obbligazioni avrebbe dovuto rispondere con il patrimonio personale.
2.3.11 terzo motivo ha lamentato un vizio di motivazione – anche per travisamento della prova per omissione GLYPH in ordine alle ragioni di gravame esposte al fine di contestare l quantificazione del risarcimento del danno. La difesa aveva prodotto diversi documenti nel corso del giudizio di primo grado, con particolare riferimento a fatture per prestazi professionali rese dallo RAGIONE_SOCIALE della commercialista NOME COGNOME e – quanto all’importo euro 4.784 – a fatture emesse da NOME COGNOME nei confronti della COGNOME, che avrebbe eseguito regolari pagamenti; il bonifico del 27 aprile 2012 di euro 4000 sarebbe riferibile ad versamento di euro 3.065 in favore della RAGIONE_SOCIALE dell’COGNOME NOME. Pertanto l’importo che si assume distratto dovrebbe essere ridotto ad euro 9.331,59. La Corte di merito oltre a non affrontare tali profili, si sarebbe persino contraddetta perché un passaggio d sentenza darebbe per ammesso NOME una parte delle somme contestate NOME oggetto di distrazione fossero dovute per prestazioni professionali dello RAGIONE_SOCIALE.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato.
Le risorse economiche della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una volta trasferite alla società, perdono la destinazione a garanzia della RAGIONE_SOCIALE, concorrendo ad incrementare la garanzia delle pretese d eventuali creditori dell’ente beneficiario, non rilevando, sotto questo profilo, la confusio patrimonio personale dell’imprenditore e quello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; anche l’RAGIONE_SOCIALE individua titolare di un’autonomia patrimoniale, a salvaguardia delle aspettative di soddisfacimento de propri creditori, certamente pregiudicate dal distacco di risorse finanziarie, a loro destina favore di un’altra entità imprenditoriale, con il preciso scopo di adempiere ad obbligazi proprie di quest’ultima. Quanto, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti obbligator una società in accomandita semplice, e a conferma della netta separazione tra le masse patrimoniali del socio e della società, può essere richiamato l’istituto del bene ficium excussionis (art. 2304 cod. civ., applicabile alle RAGIONE_SOCIALE in forza del rinvio operato dall’art. 2315 c che, sia pure nella fase esecutiva, consente al socio, anche illimitatamente responsabile, esigere la preventiva escussione del patrimonio della società ai fini del soddisfacimento del obbligazioni gravanti su quest’ultima; o il disposto dell’art. 148 comma secondo della leg fallimentare, che, nella disciplina dell’azione esecutiva della procedura concorsuale in caso fallimento della società e dei singoli soci, stabilisce che il patrimonio della società e que singoli soci sono tenuti distinti.
Va dunque ribadita la natura di reato di pericolo che connota il delitto di bancarotta fraudol distrattiva, che attribuisce valenza lesiva anche alla mera potenzialità di un danno per ragioni dei creditori dell’RAGIONE_SOCIALE dichiarata RAGIONE_SOCIALE (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 133 03/11/2020, COGNOME, Rv. 281031; Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, COGNOME Din, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell’08/02/2012, COGNOME, Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, COGNOME, Rv. 253932), a prescindere dalle finalità dell’operazione depauperativa, che rimane connotata da illiceità ove sia destinata a scopi diversi da quelli propri dell’azi sottraendo attivo ai propri creditori (sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996 Gennari, Rv. 205921).
Ininfluenti, in proposito, sono i refusi in cui i giudici dell’appello sono incorsi nel talvolta la “società” RAGIONE_SOCIALE in luogo dell'”RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE e il dedotto travi in radice insussistente. Invero, oggetto di doglianza era una questione di diritto e dunque, questa è stata correttamente risolta dal giudice del merito, rimane irrilevante se la soluzi sia stata adottata immotivatamente ovvero con motivazione eccentrica o illogica e, conseguentemente, la stessa o la sua mancanza non può costituire motivo di doglianza con il ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME e altri,
motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, COGNOME e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, COGNOME e altri, in motivazione).
Deve allora riaffermarsi che, in un contesto di doppia conforme, la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico-giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, COGNOME; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; Sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro).
L’integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giur della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell’atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 – 01).
Ebbene, dalle argomentazioni della sentenza di primo grado (pag. 6 e 7), piane, razionali e persuasive, è emerso che la RAGIONE_SOCIALE ha effettuato i pagamenti indica imputazione – a capo d) – a favore dell’imputata per un totale di 12.000 euro a fronte parcelle emesse per euro 4784; e il dirottamento di denaro liquido, di proprietà dell’impre RAGIONE_SOCIALE, senza l’incameramento di adeguata contropartita e comunque ingiustificato, così da cagionare un pregiudizio per i creditori, integra il delitto di bancarotta per distrazione (se 36850 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 280106; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 262655), NOME correttamente rimarcato dalla sentenza impugnata, pag.6.
Quanto alla responsabilità per l’operazione di natura analogamente distrattiva di cui al capo – confermata dalla Corte territoriale – relativa al pagamento, effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE fall esposizioni debitorie proprie della RAGIONE_SOCIALE, il giudice di prime cure ha sottolineato, con proposizioni congrue, appropriate ed immun da censure in sede di legittimità, che l’imputata sottopose alla di poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la firma, una scrittura privata di “accollo” dei RAGIONE_SOCIALE che gravavano sulla società del padre, accompagnate dalla firma di cambiali a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione; che COGNOME NOME non ebbe a firmare in veste di amministratrice della società di persone o NOME persona fisica, ma in quanto titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivamente RAGIONE_SOCIALE dotata di autonomia patrimoniale rispetto ad COGNOME NOME-persona fisica; e infine – da
probatorio con il quale la ricorrente omette accuratamente di confrontarsi e che refluisce modo dirompente sulle valutazioni relative al secondo motivo di ricorso, NOME ora si preciserà – che la scrittura privata fu confezionata con una clausola liberatoria per la società debi accollata, sancendo che dell’obbligazione rispondesse esclusivamente l’accollante, ovvero la RAGIONE_SOCIALE (pagg. 9 e 10), invero in contrasto con le regole de responsabilità concorrente della società e del socio illimitatamente responsabile per obbligazioni sociali, propria della disciplina delle società di persone.
2.11 secondo motivo, che attiene ad un presunto errore nell’applicazione della legge penale e ad un’assunta carenza di motivazione sulla prova del dolo dell’extraneus concorrente nell’operazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è aspecifico e manifestamente infondato, dal momento che le sentenze del duplice grado di merito (pagg. 7-10 primo grado, pag. 6 secondo grado) hanno coerentemente ed accuratamente messo in rilievo NOME l’imputata, consulente contabile la cui attività era strettamente legata a quella dell’imp RAGIONE_SOCIALE e della società di COGNOME NOME, di cui la prima era accomandante, avesse complet padronanza della situazione economico-finanziaria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui impian contabile era costantemente curato ed aggiornato, anche nella prospettiva di far fronte all ingravescenti passività, sulla base delle sue indicazioni e determinazioni; e NOME propri l’imputata abbia predisposto la scrittura privata di accollo liberatorio, che ha prodo distacco, senza controprestazione o vantaggio alcuno, di risorse dal patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a copertura di RAGIONE_SOCIALE della società di persone. Del resto, neppure appare necessaria in capo all’extraneus, la cognizione della condizione di dissesto dell’RAGIONE_SOCIALE poi condotta al fallimento, perché è costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che il dolo concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà del propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio qual indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interess creditori (ex multis, sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, COGNOME, Rv. 278156; sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, COGNOME Longostrevi, Rv. 243162). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.11 terzo motivo, che afferisce alle statuizioni civili, è parimenti generico e manifestame infondato.
La quantificazione del danno arrecato alla massa dei creditori, che hanno esercitato l’azion civile con la costituzione di parte civile della curatela del fallimento, è stata corrett parametrata all’entità della distrazione contestata ed accertata nel corso dell’istrutt dibattimentale di primo grado (NOME richiamato a pag. 6 della sentenza impugnata), pari a 20.000 euro, in linea con i principi ermeneutici espressi dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in virtù quali, in tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti ban
patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale (sez.5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063; sez.1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv.217403); la sentenza di primo grado, quanto alle fatture ed ai documenti che in tesi difensiva ne proverebbero la legittimità, ha peraltro rilevato, declinazione incensurabile in sede di legittimità perché riguardante la rispondenz dell’apprezzamento delle prove alle acquisizioni processuali (così, per tutte, Sez. li, n. 47 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794), che gli importi ivi indicati non corrispondono alle cifre dei bonifici effettuati dalla falli NOME complessivamente ingiustificati (pag. 6 e 7, la cui motivazione è condivisa dalla sentenza impugnata, pag.6).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/03/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente