Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40575 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno del 27.01.2023 ha confermato la pronuncia di pri grado emessa in data 08.03.2021 dal G.U.P. del Tribunale di Salerno, che avev affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art.223 in r all’art.216 comma 1 n.1 l.fall. e lo aveva condanNOME alla pena di anni uno e quattro di reclusione.
In particolare, si contesta al ricorrente di avere, in qualità di amminist unico della società “RAGIONE_SOCIALE” – dichiarata fallita con sent del Tribunale Civile di Salerno n.55/2018 – erogato nel corso dell’anno 2015, assenza di formalizzazione, verso soci e verso società terza, somme p complessivi euro 146.940,00, dissipando in tutto o in parte i beni della soc chiudendo e girando i crediti in contropartita al conto economico “Sopravvivenz passive”.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o errone applicazione della legge penale in relazione al mancato riconosciment dell’attenuante di cui all’art.62, n.6 cod. pen. è aspecifico e non deducibile di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla c merito, che ha motivato il rigetto con corretti argomenti giuridici, affermando solo che “il ristoro delle pretese creditorie, in relazione all’accordo tra intervenuto tra l’imputato e la curatela, per poter ritenere applicabile la s attenuante di cui all’art.62 n.6, deve essere integrale”, ma anche che nel c di specie la somma versata a titolo transattivo a favore della curatela è pari a somma di molto inferiore rispetto a quella che le condotte distrattive ha sottratto alle aspettative creditorie; e rispetto a tale affermazione non interposta specifica controdeduzione in ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.