Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FA”TTO
che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 dicembre 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110 pen. e 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, L.F.;
che l’impugnativa presentata dal comune difensore nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME consta di due motivi, mentre quella presentata dal comune difensore nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, co quale si eccepisce l’indeterminatezza dell’imputazione elevata nei loro confronti, manifestamente infondato, posto che, per la costante giurisprudenza di legittimità, «In tema d citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un comple contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che v conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale» (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/202 dep. 2024, Rv. 286023; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741); principio questo di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo, proposto nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congrua disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato la scelta dosimetrica sanzioNOMEria operata dal pri giudice, ritenendo congruo, ai fini del discostamento dal minimo edittale, il riferimento all’el entità della distrazione atteso che gli introiti entrati nei conti della società poi usciti da sociali senza alcuna giustificazione, unitamente al valore di cassa non rinvenuto, erano di import decisamente rilevante e tali da arrecare un significativo pregiudizio al bene tutelato dalla norm
– che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME, che denuncia violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto la Cort territoriale ha fatto buon governo del pacifico principio di diritto second cui «Ai fin preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tut suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze tempo, di luogo e di persona.» (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261937); condizione di certo non sussistente nel caso di specie, alla stregua di quanto congruamente argomentato nella sentenza impugnata, che ha evidenziato come i delitti già giudicati rappresentassero la modalità con la quale era stata creata una provvista poi entrata nelle casse sociali, fatto da un punto vista storico-naturalistico ben diverso dalla successiva condotta distrattiva tramite la qual
somme di denaro di cui all’imputazione erano uscite illecitamente dal patrimonio sociale; condotte neppure sovrapponibili a quelle integranti il delitto di bancarotta documental sostanziatesi nella tenuta delle scritture contabili con modalità tali da sviare i creditori pag. 14 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente