Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30054 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERNI il 17/04/1971
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze decidendo quale giudice del rinvio – a seguito di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Perugia idisposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 37262 del 1 giugno 2023 – in parziale riform della sentenza di condanna del Tribunale di Terni del 15 ottobre 2019, ha affermato la responsabilità penale di NOME NOME per il reato di cui all’ 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina dei fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazion coatta amministrativa), applicandogli la pena finale di anni due di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo du motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo quanto previsto dall’art. 173 di att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. p pen., la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sent di primo grado; nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606, com 1, lett. e), cod. proc. pen., e la assoluta mancanza di motivazione.
Il ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata ha qualificato l condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella sorretta dal dol specifico, in linea con il capo di imputazione che, sebbene indichi una seconda parte modale per essere la condotta tale da non consentire di ricostruire volume degli affari, specifica la condotta sottrattiva e la finalità della mede nella prima parte.
La difesa ha rilevato,pertanto iche la Corte d’Appello di Firenze ha affermato la sussistenza della fattispecie sorretta da dolo specifico, diversamente d Corte di Appello di Perugia (che ha adottato la pronuncia poi annullata), che i linea con la sentenza di primo grado aveva ritenuto invece sussistente la caotic tenuta delle scritture contabili e, dunque, la fattispecie connotata da generico.
Secondo la difesa, la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha, quindi correttamente qualificato la condotta del ricorrente in relazione all’ipotes sottrazione, anche sotto forma di omessa tenuta, delle scritture con tensio teleologica all’arrecare pregiudizio ai creditori ed ottenere un profitto ingiu
Ciò posto, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata, accertata l sussistenza dell’ipotesi ritenuta nel capo di imputazione (bancarotta fraudolen documentale specifica), diversa da quella ritenuta dal Tribunale di Tern (bancarotta fraudolenta documentale generale sorretta da dolo generico), sarebbe incorsa nel difetto di motivazione in quanto avrebbe dovuto verificare in ossequio allo specifico motivo di appello, se vi era o no la nullità d sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accus e difesa. Secondo la difesa, ciò avrebbe altresì inciso sul percorso difens incentrato proprio sulla mancanza del dolo specifico dell’ipotesi contestat essendosi la difesa incentrata sulla condotta omissiva sorretta da dolo generic
Il ricorrente, più specificamente, ha dedotto che il Tribunale di Tern avrebbe dovuto restituire gli atti al PM in quanto il fatto emerso era diverso quello contenuto nell’imputazione originaria, non solo nella sua materialità, soprattutto nella finalità dell’agire del soggetto agente.
Ne consegue, ad avviso della difesa, che la sentenza impugnata, non essendovi stata modifica del capo di imputazione, né un provvedimento ex art. art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul punto risulta affetta da nullità ex 522 comma 2, cod. proc. pen. e in ogni caso, la sentenza va annullata per difetto di motivazione su tale profilo, nonostante la difesa abbia depositato data 15 febbraio 2024 una memoria sul punto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazi dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, 217, 223 I. fa difetto di motivazione.
In particolare, si è eccepito che l’affermazione di responsabilità ricorrente si è fondata su un ragionamento presuntivo sulla base della carica amministratore e liquidatore, ricoperta nella società fallita
La difesa ha evidenziato che nel processo di primo grado era già risultato che il liquidatore, a seguito di un controllo, nel 2015 aveva consegnato tutta documentazione all’Agenzia delle Entrate, che ebbe modo di riscontrare le annualità 2012 – 2013, non risultando che la società fosse operativa nel annualità successive evidenziando l’assenza di fatturato; a tal riguardo ricorrente ha dedotto che la stessa documentazione portata al curatore è stat ritenuta invece insufficiente per ricostruire il volume degli affari.
Tale elemento minerebbe l’attendibilità del curatore atteso che sino a 2013 era possibile ricostruire il volume degli affari mentre la mancanza d
fatture per gli anni 2014 – 2015 trova spiegazione proprio nella cessazion dell’attività della società.
Quanto alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen, in relazione alla pro della sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta di all’art. 216, comma 1, lett. 2) prima parte, I. fall., il ricorrente ha de illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il specifico potesse trarsi dalla condotta non collaborativa del ricorrente, in qua – si afferma nel ricorso – se la finalità dell’agire poco collaborativo fosse quella di recare pregiudizio ai creditori, non si comprende il motivo per cui tu la documentazione in suo possesso sia stata dapprima consegnata all’Agenzia delle Entrate e poi al curatore, piuttosto che optare per la completa sottrazi della stessa.
Pertanto, nella fattispecie non sussisterebbe il dolo specifico richiesto d norma incriminatrice in quanto il ricorrente non si è sottratto ad ogni conta con il curatore per evitare la consegna delle scritture contabili e la condot omessa tenuta delle scritture relativa agli anni successivi al 2013 non s palesata a fronte di passività elevate e del pari la mancanza di documentazion per il biennio 2014 – 2015 non può dirsi evocativa di un modus operandi specifico.
Inoltre, pur essendo pacifico che il ricorrente abbia omesso sia pur parzialmente di tenere le scritture contabili della società nell’ultimo period riferimento, nel ricorso si è eccepito che la sentenza impugnata non ha motivato sul necessario dolo di arrecare pregiudizio ai creditori.
Si aggiunge che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico non possono coincidere con il mero dato della scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo tale da non rendere possibile ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la scarsa collaborazione intesa com mancata consegna, affermata nella sentenza impugnata, entrerebbe in contraddizione con il comportamento del ricorrente che, come emerso pacificamente, ha consegnato al curatore quanto già consegnato all’Agenzia delle entrate; di conseguenza si è rilevato che se il ricorrente avesse vo occultare o sottrarre le scritture con finalità di recare pregiudizio ai creditor avrebbe consegnato alcunché e si sarebbe reso irreperibile al curatore stess fin da subito; inoltre, si è dedotto che la mancata tenuta della documentazio contabile per un periodo limitato ad un biennio a fronte di un passivo non d rilievo non può porsi come significativo della sussistenza del dolo specifico.
Nella sentenza impugnata, pertanto, si sarebbe ritenuto sussistente il dol specifico unicamente sulla base dell’oggettiva mancanza delle scrittur contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine circa una scelta dolo dell’amministratore.
In conclusione, la difesa, deduce che in assenza della prova del richies dolo specifico la Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto ricondurre la condotta alla bancarotta semplice di cui all’articolo 217 I. fall. E, in ogni avrebbe dovuto specificamente motivare sulle ragioni della non configurabilità dell’ipotesi di bancarotta semplice.
Per tali ragioni il ricorrente chiede che la pronuncia della Corte di appe di Firenze sia annullata con rinvio affinché la fattispecie sia riqualificata in di bancarotta semplice documentale con conseguente statuizione in ordine al tempo trascorso.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Va, preliminarmente rilevato che la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 37262 del 12 settembre 2023 ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Perugia i affermando «l’evidente illogicità della sentenza impugnata che aveva parificato sotto il profilo dell’elemento soggettiv l’omessa tenuta delle scritture contabili alla tenuta irregolare delle stesse»
Per questo motivo aveva annullato la sentenza, disponendo il rinvio per nuovo esame affinché la Corte di Appello di Firenze provvedesse, «previa compiuta e precisa ricostruzione della fattispecie concreta alla corre qualificazione giuridica del fatto e alle conseguenti valutazioni rela all’elemento psicologico, individuando gli indici dai quali desumere rispettivamente, il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di arr pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».
Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del principio correlazione tra accusa e sentenza, è destituito di fondamento e, pertanto, n è meritevole di accoglimento.
Va in via preliminare, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, per aversi mutamento del fatto, rilevante ai fini della violazi del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen., occorre una trasformazi radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella qua riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un’incer sull’oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dir della difesa. Ne consegue che, l’indagine volta ad accertare la violazione d principio suddetto, non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attrav l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in o al fatto ritenuto in sentenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 – de 13/10/2010, COGNOME, Rv. 24805101; Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205617). In tale prospettiva si è, in particolar sostenuto (Sez. 2, sent. n. 5329 del 15/03/2000, dep. 05/05/2000, COGNOME, Rv. 215903; Sez. 5, sent. n. 33077 del 11/06/2003, dep. 05/08/2003, COGNOME, Rv. 226532) che, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzial dell’addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazion considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fa costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazion sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell’imput e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difend (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248050 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò.precisato, deve rilevarsi come nella fattispecie si sia al di fuori di dA’ ipotesi diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contesta violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen., dovendosi rilevare / nel formulare la censura, il difensore ha omesso di attribuire decisivo rilievo fatto che l’ annullamento della sentenza della Corte di Appello di Perugia h riguardato specificamente il punto della qualificazione giuridica del fatto seguito del quale, con la sentenza censurata, la Corte di Appello di Firenze h qualificato i fatti contestati al ricorrente come bancarotta fraudol documentale con dolo specifico, accertando la sussistenza dell’ipotesi ritenuta n capo di imputazione, peraltro, così come ritenuto dalla difesa sin dall’inizio processo di primo grado, nel quale il ricorrente si è potuto difendere dall’acc del reato di bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico.
Deve, pertanto, affermarsi che nella fattispecie non si è al cospetto di u ipotesi in cui il fatto accertato dalla Corte di Appello di Firenze risulti in ra di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale rispetto a quello contes nell’imputazione, con la conseguenza che all’imputato non è derivata alcuna lesione o compressione del diritto di difesa (Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021 Rv. 281477 – 01, Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015 (dep.2016 ) Rv. 265946 – 01).
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Va rilevato che la sentenza impugnata ha adempiuto alle indicazioni della sentenza rescindente in ordine alla necessità della «previa compiuta e precis ricostruzione della fattispecie concreta», alla luce della quale, come di seg evidenziato, ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo del bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica.
A ciò la Corte di Appello di Firenze ha provveduto attraverso il richiamo alle dichiarazioni del curatore che ha evidenziato che l’imputato non ha consegnato la documentazione completa con riferimento ai tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che quella consegnata non ha consentito l ricostruzione del volume degli affari essendo state fornite soltanto alcune fatt e alcuni registri, mentre non erano stati conservati i libri sociali, il libro e i libri obbligatori previsti dall’articolo 2214 cod. civ.
Inoltre, la sentenza impugnata, attraverso il riferimento alla deposizione d curatore, ha evidenziato che il consulente della società ha consegnato al curato una bozza del bilancio dell’anno 2012, dichiarando di non disporre di scrittu contabili avendo perso i contatti con l’amministratore della società, precisan che l’ultimo bilancio depositato risaliva al dicembre dell’anno 2011.
Richiamando, poi, le dichiarazioni rese dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata ha rilevato che la società non è stata sottopos ad una vera e propria verifica fiscale, ma ad un controllo dovuto al fatto che società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, evidenziando che funzionario ha confermato che ai fini di tale verifica erano stal consegnat registri iva, le fatture attive e passive dell’anno 2012 e per l’anno 2013 era consegnata soltanto documentazione concernente le fatture attive e passive.
Sulla base della ricostruzione dei fatti come derivanti dalle dichiarazioni curatore e del funzionario, la sentenza impugnata, diversamente dall’assunto difensivo ha, dunque, affermato l’impossibilità di ricostruire la situa
contabile della società evidenziando che lo stesso curatore ha chiarito c sebbene la società agli inizi del 2013 avesse ceduto i beni aziendali ad a società, aveva ancora crediti da riscuotere e debiti da saldare, per cui sar stata doverosa la tenuta dei libri contabili / tanto è vero non è stato possibile azionare il recupero dei crediti rimasti insoluti.
Con argomentare coerente e lineare, la sentenza impugnata ha poi evidenziato, conformemente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, che non assume rilievo il fatto che l’attività operativa della società nell’u triennio antecedente al fallimento fosse di fatto cessata, in quanto l’obbligo d tenuta delle scritture contabili permane fino a quando la società non s cancellata dal registro delle imprese, specificando che la tenuta delle scrit contabili si rende necessaria proprio per la ricostruzione del patrimonio e l’eventuale recupero di poste creditorie.
Irrilevante è stato ritenuto il fatto che la documentazione sia s consegnata all’Agenzia delle Entrate in quanto – si evidenzia in sentenza – s trattato di un controllo, per finalità diverse, relativo ai soli anni 2012 e 201 diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha consentito la ricostruzione de redditi e del volume di affari in termini presuntivi e, pertanto, gli esiti controlli non possono essere reputati valevoli ai fini della diversa indagine avrebbe dovuto compiere il curatore per l’azione del recupero dei crediti.
Nella sentenza impugnata, inoltre, si dà anche atto che,a fronte dell’evident carenza documentale, l’imputato si è limitato a riferire che le scritture conta si sarebbero trovate all’interno di un furgone che era stato venduto con conseguenza che la documentazione era andata completamente smarrita, senza che ciò sia stato in alcun modo documentato da una denuncia di smarrimento.
Sulla base di tale precisa e puntuale ricostruzione dei fatti la sente impugnata, con percorso argomentativo immune da vizi logici, ha ricondotto la fattispecie concreta in quella di omessa tenuta delle scritture contabili sor da dolo specifico.
Tanto premesso, va rilevato che a fronte di tale analitica motivazione, l doglianza difensiva diretta a far valere il difetto di motivazione sulla sussist del dolo specifico non coglie nel segno, mirando a proporre una diversa valutazione rispetto a quella, del tutto coerente, fornita dalla Corte di Appell
La Corte di Appello di Firenze ha, infatti, ritenuto conseguita la prova del volontà di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori luce della pluralità degli elementi evidenziati e del fatto che l’imputato non è s collaborativo rendendo una giustificazione non credibile in ordine all
destinazione delle scritture contabili (documentazione lasciata in un furgone ch è stato venduto, senza alcun elemento di riscontro); ma anche in virtù del specifico ruolo di liquidatore, nominato proprio al fine di occuparsi dei debi crediti della società, sicché avrebbe dovuto ricercare la documentazion necessaria proprio per assolvere agli oneri e agli obblighi connessi a tale ru rimarcandosi che, come affermato dal curatore, l’imputato non ha consegnato la documentazione completa con riferimento a ben tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che quella consegnata non consentiva la ricostruzione del volume degli affari
Decisivo rilievo i giudici della Corte di Appello hanno poi attribuito al fa che l’imputato non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla circostanza ch nel bilancio risultassero iscritti automezzi di cui la società non era più intest e che non erano state contabilizzate le vendite di gran parte dell’attrezzatu degli automezzi e, ancora, che dalla bozza del bilancio del 2013 emergevano crediti da riscuotere e l’esistenza di attrezzature non rinvenute; situazioni q che non hanno consentito di intraprendere azioni di recupero dei crediti.
Nella sentenza si è altresì rilevato che l’omessa consegna delle scritt contabili, riguardante un periodo non certo breve quale è quello pari a tre an non può essere giustificata come condotta sintomatica di trascuratezza o colposa dimenticanza da parte di chi svolge il ruolo di liquidatore.
A completamento della analitica spiegazione delle ragioni della sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, nella sentenza si è a rilevato che l’imputato ha impedito di accertare poste attive nell’interesse creditori evitando altresì l’emersione di irregolarità anche fiscali nella ges sociale, così come evidenziato dal teste dell’Agenzia delle Entrate; ciò che pe giudici della Corte di Appello concorre alla dimostrazione del fine di procurarsi ingiusto profitto.
4. Tutto ciò premesso, va affermato che la sentenza impugnata, colmando le lacune evidenziate dalla sentenza rescindente, ha reso una motivazione esaustiva del dolo specifico, rappresentando, altresì, che l’omessa consegn anche parziale delle scritture contabili per ben tre anni da parte di colu all’interno della società svolge il ruolo di liquidatore e la sussistenza gestione contabile inidonea a intraprendere azioni di recupero dei crediti so incompatibile con un’ipotesi di trascuratezza colposa. Con ciò adeguatamente motivando anche sulla insussistenza della fattispecie di cui all’art. 2I7 I. fal
5. Alla luce del complessivo iter argomentativo, deve affermarsi che la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sorretta da dolo specifico conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «remesso che l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottra delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma d loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in se all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fai!. – rispetto alla fraudolenta tenut scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunn Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650), deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quell di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scop dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (d 16/06/2020), COGNOME, Rv. 279179 – 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemen soggettivo (cfr. motivazione della sentenza Morace, cit., in cui si impernia ricostruzione dell’elemento soggettivo del dolo specifico sull’ “attitudine del d ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (in motivazione, Sez. 5, n. 10 del 31/01/2023 Rv. 284304 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’omessa tenuta dei libri contabili, anche, parziale può dunque essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge occorrendo però che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipot di sottrazione distruzione e falsificazione) da dolo specifico, perché altrim risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sot profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 21 legge fall. (Sez. 5 – Sentenza n. 42546 del 07/11/2024 Ud. (dep. 20/11/2024 ) Rv. 287175 – OSez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
In conclusione, lo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori, in cui si sostanzia il dolo specifico, deve pert GLYPH ,
consistere in circostanze di fatto ulteriori rispetto alla omessa tenuta, parziale, dei libri contabili in grado di illuminare la ratio dei menzionati e
nella direzione della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di recare pregiudizio ai creditori (Sez. V, n. 842 del 1.7.2025, COGNOME, non mas
La sentenza impugnata, alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda, è giunta ad affermare la sussistenza in capo ai ricorrente del d
specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale e ad escludere l configurabilità della bancarotta semplice, di cui all’art. 217 I. fall., f
corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità
6. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, riget conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai
sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.