Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5171 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5171 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Favara (AG) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Campobello di Licata (AG) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Palermo; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori degli imputati, avv. NOME COGNOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, per il COGNOME, e NOME COGNOME, per COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha confermato la sentenza del 18 novembre 2021 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli, in concorso fra loro, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati dal danno patrimoniale di rilevante gravità e connotati dalla continuazione fallimentare di cui all’ art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 267/1942 (pluralità dei fatti di bancarotta), in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Agrigento il 29 novembre 2007.
Secondo i giudici di merito, il COGNOME aveva gestito di fatto la RAGIONE_SOCIALE,
formalmente amministrata da COGNOME COGNOME (rimasto inerte nonostante fosse consapevole delle condotte del COGNOME), operando distrazioni per complessivi € 1.468.815,27, mediante: a) trasferimenti di denaro e beni aziendali in favore di altre società o persone fisiche riconducibili al proprio nucleo familiare (tra cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE); b) la costituzione di depositi vincolati; c) la cessione sottocosto di rami d’azienda.
È stata accertata anche la distruzione parziale delle scritture contabili e la tenuta irregolare di parte di esse, tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società e dei suoi affari.
Sono state riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute, per il COGNOME, equivalenti alle aggravanti (ivi inclusa la recidiva reiterata infraquinquennale) e, per il COGNOME, prevalenti sulle aggravanti.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati.
COGNOME NOME articola un unico complesso motivo, deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati e all’affermazione della sua responsabilità.
3.1. In primo luogo, si duole del fatto che la Corte territoriale abbia mutuato la motivazione del Tribunale, senza confrontarsi con le censure difensive, in violazione del principio di autonomia della motivazione d’appello .
3.2. La difesa lamenta poi una motivazione carente e illogica in ordine alla qualifica di amministratore di fatto.
Sostiene che le condotte valorizzate dai giudici di merito -come impartire direttive, occuparsi degli aspetti tecnico-organizzativi, curare i rapporti con il personale -costituissero il normale esercizio delle funzioni proprie del direttore tecnico di cui all’art. 87 d.P.R. 207/2010, che egli poteva espletare in quanto architetto, e non dimostravano affatto un’ingerenza gestoria autonoma.
Al riguardo, erroneamente sarebbe stato considerato attendibile il curatore fallimentare, le cui dichiarazioni sarebbero derivate dal narrato del coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME da un evidente intento autoesimente. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare l’esistenza d i riscontri, violando l’art. 192 cod. proc. pen. Si richiamano gli oneri probatori in capo alla curatela in sede civile, non circoscritti alla deduzione di generici inadempimenti, dovendo la stessa dimostrare un effettivo danno per i creditori.
3.3. Si lamenta l’ omessa motivazione rispetto alle specifiche censure relative alla natura distrattiva di alcune operazioni, attestanti la superficialità degli accertamenti svolti. In particolare, si assume che i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE
sarebbero stati interpretati, in modo apodittico, come atti distrattivi.
3.4. Il ricorrente denuncia, inoltre, l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado ( all’ udienza del 20 settembre 2021), contenente elementi ritenuti decisivi, a favore dell’imputato , per la ricostruzione dei rapporti societari: tanto integrerebbe travisamento per omissione.
Nella detta memoria (allegata al ricorso), in estrema sintesi, si ripercorrono le vicende imprenditoriali e personali del COGNOME, a partire da un precedente fallimento (quello della RAGIONE_SOCIALE), attribuito a un contenzioso con enti pubblici (‘Ragusa-Santa Barbara’) e non a distrazioni. Si parla, poi, delle cessioni di ramo d’azienda del 1996 alla RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, società in relazione ai cui reati fallimentari si discute in questa sede) e del 2006 alla RAGIONE_SOCIALE Si insiste nell’a ffermare il ruolo solo tecnico -organizzativo e di consulenza del COGNOME, privo di poteri gestori e finanziari. Si negano le ipotizzate distrazioni e si sostiene la sua estraneità alla cessione del 5/10/2006. Si assume che altro soggetto , tale COGNOME NOME, si sarebbe, di fatto, appropriato dell’azienda della fallita. Infine, si riferiscono le diverse minacce e i vari attentati ai danni del COGNOME e dei suoi familiari e si tratta anche delle sue condizioni personali, di salute e giudiziarie, negando, in definitiva, la responsabilità in relazione ai reati in esame.
3.5. Ancora, lamenta il ricorrente la violazione del criterio della condanna ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, sostenendo che il percorso congetturale della Corte territoriale avrebbe violato l’art. 192 cod. proc. pen.
Si denuncia, tra l’altro, l’adozione di un procedimento deduttivo , anziché induttivo, sul valore del canone annuale assunto a parametro in una delle operazioni ritenute distrattive, senza indicazione del dato probatorio oggettivo sul quale tale assunto si fonderebbe, nonché la mancanza dei ‘singoli momenti esplicativi’ volti a mettere in relazione ciascun profilo di accusa con le risposte alle corrispondenti doglianze difensive.
NOME COGNOME, a sua volta, ha proposto ricorso affidato a tre distinti motivi.
4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai principi sul concorso di persone nel reato, erroneamente applicati al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Sostiene che la sua responsabilità, quale mero prestanome, sia stata apoditticamente affermata sulla base del solo rilascio di una procura speciale in favore di NOME COGNOME per la cessione del ramo d’azienda della fallita alla RAGIONE_SOCIALE, atto che, in sé, sarebbe neutro (potendo accompagnarsi anche a
operazioni lecite) e comunque inidoneo a dimostrare una sua compartecipazione, materiale o morale, alla strategia distrattiva, inerente ben undici episodi (non analiticamente esaminati) o anche solo la mera consapevolezza del disegno criminoso portato innanzi da ll’amministratore di fatto .
Sarebbero state trascurate alcune risultanze istruttorie idonee a escludere il coinvolgimento del ricorrente, quali la testimonianza di COGNOME COGNOME, secondo cui era il COGNOME a redigere le missive a nome della società, mentre, in costante assenza del COGNOME, lo stesso teste o altri (in particolare il COGNOME) avevano firmato al posto del medesimo COGNOME, imitandone la sottoscrizione, assegni e documenti gestionali, su indicazione del COGNOME. Viene, altresì, richiamata la deposizione del curatore fallimentare, dott. COGNOME, secondo cui il COGNOME ‘non aveva conoscenza di nulla né capacità di gestire la società’ , ciò di cui s’ era occupato il solo COGNOME.
Mancherebbero, in definitiva, i presupposti affermati dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare l’ addebito di responsabilità penale in capo all’amministratore di diritto, ovvero una diretta ingerenza effettiva nella gestione della fallita, la consapevolezza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto o, almeno, l’accettazione del rischio della loro realizzazione.
Avendo la stessa Corte territoriale riconosciuto che il COGNOME aveva assunto ‘tutte le decisioni societarie’, trattato ‘con i fornitori’, gestito ‘il carnet di assegni’ e si era sostituito ‘al legale rappresentante ogniqualvolta era necessaria la sua firma’ , non sarebbe stato possibile affermare, se non in modo manifestamente illogico, che il COGNOME avesse fornito un consapevole contributo per il sol fatto di aver accettato la carica di amministratore o di aver firmato quella singola procura. L ‘accettazi one del ruolo di prestanome, se priva della consapevolezza della finalità elusiva, non basterebbe, per parte ricorrente, a integrare la condotta concorsuale.
4.2. Col secondo motivo, la difesa del COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale.
La Corte d ‘a ppello sarebbe stata laconica, al riguardo, fondando la sua responsabilità, anche in questo caso, esclusivamente sulla base della carica formalmente rivestita e de l ‘diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture’. La Corte territoriale avrebbe omesso di specificare quale condotta (sottrazione, falsificazione o distruzione) avrebbe tenuto il ricorrente.
Carente sarebbe la motivazione circa la sussistenza del dolo specifico, necessario anche in caso di bancarotta fraudolenta documentale per parziale omessa tenuta delle scritture contabili, che il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva riscontrato come formalmente corrette e la Guardia di Finanza
aveva rinvenuto non presso il COGNOME, ma presso il COGNOME.
4.3. Col terzo motivo, infine, ci si duole della violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione.
Si lamenta che la Corte di appello non abbia preso atto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche espresso dal giudice di prime cure in favore del COGNOME, omettendo di dichiarare la prescrizione dei reati ascrittigli, atteso che la pena base, depurata dall’aggravante del danno di rilevante gravità, avrebbe comportato un termine massimo (con aumento di un quarto ex art. 161 c.p.) ampiamente scaduto, considerando che la sentenza dichiarativa di fallimento è del 29/11/2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
In via preliminare, va ricordato che il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione, restando preclusa ogni rilettura del merito probatorio. Invero, il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque , l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erronea sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01).
Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendos i, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv.
280589-02).
Anche il travisamento della prova -la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale (“significante”), e non la sua interpretazione (“significato”), sia erroneamente riportato -può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
Ciò detto, il ricorso del COGNOME è infondato e, per alcuni aspetti, radicalmente inammissibile.
2.1. Con un unico, articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello abbia replicato in modo pedissequo la decisione di primo grado, senza affrontare le specifiche censure difensive, con particolare riferimento: (I) alla qualificazione del ruolo di amministratore di fatto; (II) alla valutazione delle prove dichiarative; (III) alla mancata considerazione della memoria difensiva del 20 settembre 2021; (IV) alla natura distrattiva delle operazioni imputate.
Tali doglianze non meritano accoglimento, in quanto in parte aspecifiche e tese in modo chiaro a una rivalutazione del fatto, inibita in questa sede, e, comunque, per altra parte, infondate.
2.2. La Corte d’appello ha dato continuità al giudizio di primo grado, ma lo ha fatto con motivazione autonoma, logicamente strutturata e immune da vizi, nella quale il rinvio per relationem alle argomentazioni del Tribunale è stato utilizzato nel rispetto dei criteri ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado, se il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02), venendo a costituire un’unica entità logico-giuridica (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01): come, per quanto si dirà, accaduto nella specie.
La Corte territoriale ha, infatti, riesaminato il materiale probatorio, confutando i punti centrali dell’appello e chiarendo che la valutazione della responsabilità del COGNOME non era fondata su deduzioni o automatismi, ma su un corpus probatorio univoco e convergente, in larga parte composto da testimonianze dirette e riscontri oggettivi.
2.3. Quanto alla qualificazione del ruolo di amministratore di fatto, la
sentenza impugnata si conforma ai principi da tempo stabiliti da questa Corte in materia, distinguendo l’esercizio di funzioni tecniche (seppur di alto livello) e l’assunzione del governo effettivo dell’impresa. I giudici di merito hanno congruamente spiegato che la funzione tecnica non implica il potere di gestione amministrativa, decisionale e, soprattutto, dispositiva delle risorse che caratterizza, invece, proprio la figura del l’amministratore di fatto .
Tale qualifica, è bene ribadire, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva, quando attuativa del disegno fraudolento di dismettere i beni della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 28186701), ovvero dall’ideazione del meccanismo fraudolento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l’esercizio in modo continuativo e significativo, e non episodico o occasionale, di un’apprezzabile attività gestoria tipica della medesima qualifica (e non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati: Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285881-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-01, in motivazione). Insomma, sintomatico del menzionato ruolo, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, è l’espletamento di poteri gestionali apicali, esercitato in ambito aziendale e produttivo, ovvero in ambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo non esiguo, l’impresa.
In tal senso, sono state ritenute significative, ad esempio, le informazioni fornite sulla gestione della società, le decisioni prese circa gli importi dei compensi in favore di fornitori e collaboratori e delle retribuzioni da erogare ai dipendenti, le as sunzioni dei dipendenti e l’affidamento delle mansioni, le decisioni sull’assunzione di lavori o commesse da espletare (così, ad esempio, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01, in motivazione).
Orbene, i giudici di merito hanno dato conto, in modo analitico, delle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il COGNOME, pur privo di investitura formale, esercitava sistematicamente poteri gestionali tipici dell’amministratore effettivo, in quanto:
-assumeva il personale, stabilendo il compenso da erogare;
-impartiva direttive ai dipendenti;
-provvedeva a retribuirli con assegni;
-ne gestiva i trasferimenti da una società all’altra del gruppo;
-intratteneva rapporti con fornitori e clienti;
-gestiva il carnet di assegni della società;
-decideva le scelte operative e strategiche della società (come da appunti a sua firma rinvenuti);
-teneva in casa documenti della società.
Tale quadro (ricostruito mediante le convergenti dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) ha consentito di ritenere provata la continuità, autonomia e sistematicità dell’attività direttiva svolta dall’imputato.
Di fronte a tale granitico ordito probatorio, la Corte territoriale ha logicamente concluso che tali compiti gestionali e direttivi “non rientrino -contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante -tra le normali incombenze di un Direttore tecnico”.
Trattasi di valutazione certamente non illogica, né contraria ai principi di diritto regolanti la materia, come tale immune da vizi motivazionali e violazioni di legge e insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01).
2.4. Neppure è fondata la censura concernente la valutazione delle prove dichiarative.
La Corte d’appello ha chiarito che la testimonianza del curatore COGNOME non costituiva una fonte de relato , ma una ricostruzione diretta dell’assetto gestionale della società sulla base dei documenti, delle consegne e dei contatti avuti con entrambi gli imputati.
Parimenti, le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, lungi dall’essere contraddittorie, hanno descritto un quadro coerente di centralità operativa del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso si limita a riproporre una diversa valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
Come già sopra evidenziato, la Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può procedere a una nuova valutazione delle prove, potendo solo controllare la tenuta logica e la completezza della motivazione, senza poter sostituire, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01).
Nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito è congrua, non
contraddittoria e completa, perciò insindacabile.
2.5. Nemmeno può ritenersi fondato il rilievo relativo all ‘omessa considerazione, da parte dei giudici di merito, della memoria difensiva del 20 settembre 2021.
In realtà, la Corte d’appello ha espressamente dato atto che le questioni difensive riproposte in quella sede erano state già oggetto di approfondimento in primo grado e correttamente disattese.
Peraltro, la detta memoria -che ripercorreva la vicenda del fallimento RAGIONE_SOCIALE, le cessioni di ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e, infine, alla RAGIONE_SOCIALE, le presunte pressioni subite, la vicenda della casa di INDIRIZZO e la ricostruzione personale dell’imputato come mero consulente o direttore tecnico della fallita -non ha introdotto elementi nuovi e decisivi, limitandosi a riproporre argomentazioni già esaminate e confutate dai giudici di merito.
Pertanto, l’omessa specifica menzione della memoria e dei dati istruttori indicati da parte ricorrente, privi di valore decisorio, non integra travisamento della prova per omissione, poiché il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, di modo da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 25010501; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233187-01).
2.6. Infine, è destituita di fondamento la censura sulla presunta mancanza di motivazione in ordine alla natura distrattiva di alcune operazioni (in particolare, i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE).
La Corte d’appello ha chiarito che le movimentazioni economiche verso tale società si inserivano nel disegno unitario di svuotamento della RAGIONE_SOCIALE in favore di imprese riconducibili al COGNOME, e che non erano mai state documentate da effettive prestazioni o contropartite economiche reali.
La difesa, pur contestando tale ricostruzione, non indica elementi concreti in senso contrario, limitandosi a ribadire la tesi dell’esistenza di rapporti commerciali leciti.
In mancanza di specifiche allegazioni, la doglianza risulta generica e inammissibile.
2.7. Nel complesso, la Corte territoriale ha offerto una motivazione lineare e coerente, immune da contraddizioni manifeste, e conforme ai principi consolidati
in tema di controllo di legittimità sulla motivazione. La prospettazione difensiva del COGNOME si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in questa sede, per giunta sulla base di allegazioni per lo più parziali, aspecifiche e, dunque, del tutto generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Anche il ricorso proposto nell’interesse del NOME NOME è infondato.
3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui il COGNOME lamenta che la propria responsabilità sia stata affermata in base al solo rilascio di una procura speciale per la cessione di un ramo d’azienda e sarebbero state pretermesse prove asseritamente decisive a suo favore, è inammissibile per genericità e per essere manifestamente volto a un rinnovato giudizio di merito.
La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la responsabilità dell’amministratore di diritto per i reati commessi dall’amministratore di fatto. Lungi dall’affermare una forma di responsabilità da posizione, i giudici di merito hanno ancorato il giudizio di colpevolezza del COGNOME a un contributo concorsuale consapevole, fondato, come si dirà appena oltre, su plurimi elementi, quasi tutti trascurati da parte ricorrente.
In linea di diritto, come affermato pacificamente da questa Corte, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279831-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 262767-01; di recente Sez. 5, Sentenza n. 12362 del 19/12/2024, dep. 2025, non massimata).
Nel caso di specie, parte ricorrente omette di confrontarsi con l’articolato apparato motivazionale della sentenza di primo grado, espressamente richiamato e fatto proprio dalla Corte d’appello, il quale individua una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi da cui emerge con chiarezza la piena consapevolezza dell’imputato circa le condotte distrattive poste in essere dall’amministratore di fatto, COGNOME NOME.
Come puntualmente ricostruito nel giudizio di merito, il COGNOME, pur formalmente amministratore di diritto, svolse la carica per un periodo di circa cinque anni, percependo regolarmente uno stipendio mensile di euro 750,00, e partecipò attivamente alla vita societaria, firmando atti notarili, recandosi in banca, sottoscrivendo assegni e documenti ufficiali e rilasciando diverse procure funzionali alla gestione dell’impresa.
Tra queste ultime, la procura speciale conferita a NOME NOME per la cessione del ramo d’azienda della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata correttamente individuata dai giudici di merito come l’atto principale del disegno distrattivo, espressivo della volontà di favorire lo svuotamento della società fallita a vantaggio di altra società sempre riferibile al COGNOME.
La sentenza di primo grado ha inoltre valorizzato la procura a COGNOME NOME, relativa alla gestione operativa di settori interni della società, e la circostanza che il COGNOME avesse consegnato personalmente al curatore parte delle scritture contabili, elementi che denotano un livello di coinvolgimento ben superiore alla mera intestazione formale della carica.
In aggiunta, il giudice di prime cure ha sottolineato che l’imputato, per sua stessa ammissione, era perfettamente a conoscenza della condizione di fallito del COGNOME e del fatto che costui non potesse comparire ufficialmente come socio o amministratore della società.
Ma di massimo rilievo, sul piano soggettivo, sono state ritenute le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME, il quale ha riferito di aver detto al COGNOME: ‘cerca di smetterla, che tu sei il titolare, ti sei comprato la villa con i soldi della COGNOME, ti sei comprato il terreno da 550 mila euro, le macchine, gli alberghi…’ (pagine 154 e seguenti della sentenza di primo grado).
Come correttamente osservato dai giudici di merito, tale espressione integra una vera e propria ammissione di consapevolezza delle condotte distrattive imputate all’amministratore di fatto e, nel contempo, della propria inerzia colpevole nel non aver esercitato i poteri-doveri connessi alla carica rivestita.
La Corte d’appello, nel confermare integralmente tale quadro, ha richiamato in modo coerente la giurisprudenza di legittimità che riconosce la responsabilità dell’amministratore di diritto anche a titolo omissivo, quando egli, pur consapevole dell’altrui c ondotta fraudolenta, non si attiva per impedirla, così accettando il rischio che l’evento si verifichi (art. 40, comma 2, cod. pen.).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il COGNOME, ben conoscendo la situazione e avendo consapevolezza dell’effettiva gestione da parte del COGNOMECOGNOME non solo non si oppose alle distrazioni, ma le avallò tacitamente per conservare il pr oprio incarico e il relativo compenso, accettando che l’impresa
fosse spogliata dei beni in danno dei creditori.
A fronte di tale ricostruzione unitaria e logicamente coerente, che -come sopra già evidenziato -si salda in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01), la difesa si è limitata a sostenere la neutralità formale della procura e a richiamare deposizioni parziali (in particolare COGNOME e COGNOME), già esaminate e confutate nei giudizi di merito, senza indicare specifici elementi travisati o omessi.
Ne consegue che il motivo risulta aspecifico, poiché non coglie la ratio decidendi , e si risolve in una mera sollecitazione di diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta puntualmente con tutte le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e ripropone doglianze di merito già disattese (v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01).
In definitiva, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di concorso dell’amministratore di diritto nei reati di bancarotta fraudolenta commessi dall’amministratore di fatto, ritenendo, con motivazione logica e congrua, che il COGNOME fosse pienamente consapevole delle condotte distrattive e volontariamente inerte nel prevenirle.
Il motivo, pertanto, è inammissibile.
3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il COGNOME deduce il vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato di verificare la sussistenza del dolo specifico e di quanto oggettivamente posto in essere dal ricorrente, è in parte inammissibile (laddove sollecita un rinnovato giudizio di merito, peraltro in modo generico e senza confrontarsi appieno con le valutazioni dei giudici di merito), per il resto infondato.
In primo luogo, il ricorso non si confronta con quanto già ampiamente motivato dal Tribunale e richiamato integralmente dalla Corte territoriale.
Sotto il profilo oggettivo, le sentenze di merito hanno chiarito che la condotta attribuita all’imputato non integra una falsificazione, bensì una sottrazione od omessa conservazione di parte della documentazione contabile obbligatoria, sfociata, ad ogni modo, in una consegna parziale della stessa agli organi fallimentari.
Il Tribunale (pagine 149 e seguenti) ha accertato che, al momento del fallimento, solo una parte delle scritture contabili della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risultava reperibile, poiché il COGNOME aveva trattenuto o disperso registri e documenti, consegnandone solo altra parte al curatore (così come da questi evidenziato).
In particolare, la volontà di danneggiare i creditori emerge chiaramente da quanto scritto alle pagine 149-150 della sentenza di primo grado, ove si legge che ‘sono state approntate scritture e situazioni patrimoniali che hanno avuto l’evidente scopo di na scondere distrazioni di attività ‘, ovvero che era stata tenuta ‘ una condotta tesa a celare le distrazioni e le sottrazioni, finalizzata all’ingiusto profitto o al danno dei creditori ‘ . Il Tribunale richiama, in proposito, quanto afferma testualmente il dottor NOME COGNOME (consulente tecnico del Pubblico Ministero): ‘… si è al cospetto di una puntuale, attenta e meticolosa operazione fraudolenta tesa ad arrecare pregiudizio ai creditori e ad intralciare le operazioni di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa poi fallita’ (pagina 150 sentenza di primo grado).
La Corte d’appello ha aderito espressamente a tali considerazioni e ha confermato che la mancata integrale consegna delle scritture, in particolare di quelle relative al periodo immediatamente anteriore al dissesto, non era frutto di negligenza, ma espressione di un comportamento volto a impedire la ricostruzione della reale situazione patrimoniale: in definitiva, era mossa d all’evidente ‘fine di celare le condotte distrattive poste in essere dal COGNOME, amministratore di fatto, e, dunque, allo scopo di procurare allo stesso un ingiusto profitto e, per converso, danneggiare i creditori, impendendo loro la verifica delle distrazioni (pagina 13).
Tale impostazione è coerente con il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui la posizione di garanzia che deriva dall’assunzione della carica di amministratore comporta specifici e inderogabili doveri di vigilanza e controllo, ex art. 2392 cod. civ., relativi anzitutto alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili, la cui violazione assume diretto rilievo penale ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.
È pacifico che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’amministratore di diritto risponda per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza non può dedursi dalla mera formale accettazione della carica di amministratore; tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome (che è, peraltro, quanto deduce la difesa essere accaduto
nel caso in esame), la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato e l’accettazione del relativo rischio possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale, seppur con dolo eventuale (così Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279831-01, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767-01 e, di recente, tra le tante, Sez. 5, n. 30389 del 22/5/2025, non massimata).
Come precisato di recente, tanto vale, di norma, oltre che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche per la bancarotta fraudolenta documentale “generica”, che richiedono, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il dolo generico, non anche per fattispecie, come la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, caratterizzate dal dolo specifico, incompatibile con il dolo generico e, per tale ragione, anche con il dolo eventuale (così ancora Sez. 5, n. 30389 del 22/5/2025, non massimata).
Invero, come spesso ribadito da questa Corte, se nel caso della bancarotta fraudolenta documentale ‘generale’ la fraudolenza è insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico, nel caso della bancarotta fraudolenta doc umentale ‘specifica’ l’elemento oggettivo coincide con quello di cui alla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, sicché è necessaria una specifica direzione della volontà che la distingua d all’ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01).
Tuttavia, coerentemente con siffatto approdo, non è pensabile che chi, nonostante abbia il dovere di impedirlo, ‘tolleri’ la tenuta delle scritture in modo scorretto o, addirittura, tolleri che le stesse non siano proprio redatte o siano distrutte, vada esente da responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico laddove sia, nel contempo, perfettamente consapevole (oltre che del suo ruolo di schermo per l’autore degli illeciti, anche) delle distrazioni poste in essere dall’amministrator e di fatto. Sarebbe illogico valorizzare, invero, tale consapevolezza, al fine di ritenerlo corresponsabile del (solo) delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (per non averne impedito la commissione) e non prendere atto delle sue macroscopiche omissioni al dovere di istituire, tenere correttamente e conservare le scritture contabili: omissioni grazie alle quali si mira, di norma, in simili casi proprio a non far emergere le dette distrazioni.
Sicché, a differenza del caso in cui sia contestata all’amministratore di diritto la sola bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico o, addirittura, vi sia l’assoluzione da una siffatta contestazione (ipotesi in cui non potrebbe, evidentemente, bastare la mera omessa consegna della contabilità, come anzidetto, per integrare l’elemento soggettivo del delitto), nel caso si accerti la
coesistenza di condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale poste in essere dall’amministratore di fatto, la consapevolezza delle prime, in capo all’amministratore di diritto, non può non corroborare, oltre che l’assunto d el suo concorso in relazione ad esse (per non averle impedite, avendone il dovere), anche (considerati i suoi doveri circa la corretta tenuta delle scritture) quello del suo consapevole concorso con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, ove pure a dolo specifico, che sia accertata -in relazione al reale dominus della società -esser stata posta in essere proprio per occultare le medesime distrazioni.
Non a caso, la giurisprudenza ha indicato, tra gli indici rivelatori della piena consapevolezza, in capo a chi sia (o si affermi) mero amministratore di diritto, della condotta illecita tenuta dall’amministratore di fatto, non solo il rilevante tempo di durata della carica e la presentazione di bilanci (tale da dare atto della consapevolezza della situazione contabile), ma, soprattutto, l ‘ immotivata sottoscrizione di negozi pregiudizievoli per la società rappresentata (si veda, al riguardo, il caso trattato da Sez. 5, n. 38896 del 9/10/2024, non massimata) e il trasferimento a terzi di somme della società senza alcuna giustificazione (Sez. 5, n. 18068 del 4/4/2025, non massimata): rilevando, da siffatte condotte, il certo coinvolgimento del prestanome nel piano fraudolento posto in essere dal detto amministratore di fatto.
Quando, cioè, il prestanome sia direttamente coinvolto in attività certamente pregiudizievoli per la società da lui rappresentata o ne sia, quanto meno, consapevole sarebbe davvero incongruo sostenerne il concorso (con l’amministratore di fatto) nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e non in quello di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico (dal medesimo amministratore di fatto commesso proprio al fine di conservare l’ingiusto profitto o, comunque, il danno per i creditori, cercando di impedirne la scoperta).
Tale conclusione risulta coerente con l’orientamento secondo cui il dolo della bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’, in capo all’amministratore di diritto che realmente la diriga (e non sia, dunque, un prestanome), può essere desunto anche dalle provate condotte distrattive ai danni della fallita, ovvero allorché la destinazione dei beni distratti resti incerta proprio per la mancata consegna della contabilità, a maggior ragione se protrattasi nel tempo e comportante un’ingente esposizione debitoria finale (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata).
Tirando le fila del ragionamento, allorché si verta in casi in cui (come nella specie, per quanto accertato in fatto) l’assunta ‘testa di legno’ che amministra solo formalmente (a suo dire) la società sia perfettamente consapevole delle
distrazioni da parte dell’amministratore di fatto, che le pone in essere ‘nell’ombra’ e proprio grazie alla presenza del prestanome, è ben possibile parlare di concorso con dolo diretto nei confronti dell’amministratore di diritto.
Nella specie, come detto, i giudici di merito hanno accertato che la condotta omissiva del COGNOME, in relazione alle scritture, si inseriva in una più ampia strategia di occultamento del reale andamento aziendale e che la dispersione delle scritture costituiva l’ultimo tassello del disegno distrattivo realizzato in concorso con il COGNOME.
Il dolo specifico, consistente nella finalità di avvantaggiare il COGNOME e, nel contempo, recare pregiudizio ai creditori mediante l’occultamento della contabilità, è stato quindi correttamente desunto dal contesto complessivo e dalla consapevole inerzia dell’imputato nel non custodire i registri e nel non esercitare i poteri doverosi di vigilanza e impedimento, per le ragioni precisate con riferimento al primo motivo: ovvero perché perfettamente consapevole delle distrazioni operate dal COGNOME, che , evidentemente, intendeva ‘coprire’ .
Ne consegue che il motivo, oltre a non cogliere la ratio decidendi delle sentenze di merito, si risolve in una doglianza generica e meramente valutativa, inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. , quanto alla chiesta rivalutazione del fatto, e infondata, in diritto.
3.3. Il terzo motivo, con cui il COGNOME deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 219 r.d. 267/1942, 62-bis, 157 e 161 cod. pen., sostenendo che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto in ragione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Il ricorrente assume che, poiché il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti (in particolare quella del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, r.d. 267/1942), la pena edittale da assumere a base del calcolo prescrizionale dovesse essere quella del reato base di bancarotta fraudolenta, senza tener conto dell’aumento per l’aggravante.
Tale impostazione è smentita dall’art. 157, comma 3, cod. pen., come novellato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che prevede (contrariamente a quanto disposto in precedenza) che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, non si applichino le disposizioni dell’art. 69 cod. pen., ma la previsione del secondo comma dello stesso art. 157, secondo cui: «per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante».
Tanto è affermato pacificamente da questa Corte, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 30550 del 29/04/2022, non massimata).
Dunque, c ome puntualmente osservato dalla Corte d’appello, l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ha natura di circostanza a effetto speciale (in quanto prevede un aumento della metà della pena: si veda l’art. 63, comma 3, cod. pen.), sicché il termine prescrizionale va determinato sulla base della pena edittale aumentata, anche se nel caso concreto le attenuanti siano state ritenute prevalenti o equivalenti.
Insomma, la prevalenza delle attenuanti incide sulla pena finale inflitta, non sulla misura edittale astratta rilevante ai fini dell’estinzione del reato per prescrizione.
Nel caso in esame, il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risale al 29 novembre 2007. Considerato il termine ordinario di quindici anni per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, aumentato di un quarto ex art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione non risulta decorso alla data odierna.
Ne consegue che anche tale motivo deve essere rigettato, poiché fondato su una erronea interpretazione della disciplina degli effetti del bilanciamento ai fini del computo prescrizionale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME