Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10677 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10677 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DALLE CARBONARE NOME NOME NOME THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimonial osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata dalla difesa il 21 novembre 2025, ossia tardivamente rispetto all’udienza del 3 dicembre 2025 (art. 61 comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell’art. 611 cod. proc. pen. impon parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza cameral pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercit facoltà deduttive di replica»);
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione, anche per travisa della prova, in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato – è inammissi quanto deduce un travisamento (relativo al rapporto sentimentale tra l’imputato e NOME) c non ha portata decisiva nell’iter sulla scorta del quale la sentenza impugnata ha ritenuto un distrattivo la vendita de qua, incentrato sul mancato incasso del corrispettivo a fronte del tempo trascorso dalla cessione, (potendo il travisamento essere utilmente dedotto solo quando es comprometta, «in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazio introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomenta provvedimento impugNOME»: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); e nel resto il ricorso non contiene specifiche censure alla motivazione (segnatamente, proprio c riguardo alla valorizzazione del tempo trascorso dalle cessioni in imputazione senza alcun incas Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
– il secondo motivo – che censura la mancata assunzione dei testi della difesa COGNOME NOME e COGNOME NOME – è inammissibile, in quanto la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della d in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità d generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di “difen provando”, stabilito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richi 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»; cfr. Sez. 5, n. 16 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 – 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, COGNOME, Rv. 257892 tuttavia, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Se 16976/2020, Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, COGNOME, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa deve ess immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.); nel caso di specie, allorché è stata resa l’ordinanza di revoca oggetto della dogl nulla è stato eccepito (cfr. verbale dell’udienza del 20 dicembre 2021);
il terzo motivo – che lamenta la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. – è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dato conto in maniera congrua e logica degli element rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponde nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), particolare valorizzando l’entità dell’attivo distratto e negando rilievo alla pro collaborazione dell’imputato che non ha offerto elementi significativi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2025.