Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6330 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6330 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aqu che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell’interesse dell’imputato, il 14 ottobre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici gi computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’u del 22 ottobre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 230 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 28 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 – 01);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in alla mancata assoluzione dell’imputato – lungi dal muovere compiute censure di legittimità prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento dell prova (bensì offrendo un compendio degli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Mus Rv. 268360 – 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui eccepisce la prescrizione att che il tempus commisi declicti coincide con la dichiarazione di fallimento (intervenuta il 28 novembr 2017) e il termine di prescrizione (tenuto conto pure dell’interruzione) è pari a dodici anni e s ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di co in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in fa della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.