Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3870 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALCINATE il 17/05/1973
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Bergamo del 17.12.2019, che condannava COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo del 19.11.2015, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, distrutto o comunque occultato la documentazione contabile della società fallita ed altresì distratto la complessiva somma di euro 315.350,00 in favore di suoi
personali creditori (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME mediante due distinte cessioni pro solvendo di crediti vantati dalla società fallita RAGIONE_SOCIALE per euro 380.000 nei confronti della COGNOME RAGIONE_SOCIALE e per euro 2.250,00 nei confronti di NOME COGNOME dovuti quali canoni d’affitto per il periodo compreso tra il 01.06.2015 e il 19.11.2015 per l’appartamento sito a Fontanella (BG), INDIRIZZO contratti privi di interesse patrimoniale per la società fallita con conseguente depauperazione del patrimonio sociale dismettendo in favore di un terzo pretese creditorie senza aver percepito alcuna utilità.
Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME affidato a tre motivi qui di seguito indicati.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità decadenza ai sensi degli artt.157, comma 1, 161, comma 4, 179-180, cod. proc. pen. nonché insufficienza, erroneità ed illogicità della motivazione, lamentando il rigetto della eccezione di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e di conseguenza del decreto che dispone il giudizio che non sarebbe stato notificato presso il luogo del successivo domicilio eletto.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza delle norme processuali in tema di assunzione di prova decisiva e carenza ed erronea motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di riascoltare il curatore e l’imputato in relazione alle prove sopravvenute da quest’ultimo indicate, laddove la Corte di merito ha ritenuto generica la richiesta contenuta nell’atto di appello e nei motivi aggiunti cui veniva allegato l’elenco dei documenti di cui si chiedeva la rinnovazione (il contenuto del fascicolo fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, in relazione a prove nuove e sopravvenute dopo il giudizio di primo grado e depositate il 17 e 18 novembre 2015 presso la cancelleria del Tribunale Ordinario Civile di Bergamo, chiedendo contestualmente la acquisizione d’ufficio degli atti, nonché laddove ha ritenuto superfluo il riascolto dell’imputato alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese in appello, deducendo che la Corte non si sarebbe confrontata con la memoria ex art.121 cod. proc. pen. del 31.01.2024, in cui si deduce la impossibilità di confrontarsi con il curatore per effetto della omessa notifica del decreto di
citazione a giudizio e per l’impedimento fisico a seguito delle lesioni subite da soggetti appartenenti a cosche calabresi nel 2019 e per il quale pende un procedimento penale.
2.3 n terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale e carenza, erroneità ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva, anche per la mancata rinnovazione del dibattimento, perché la sentenza impugnata non si confronterebbe con la dedotta inattendibilità del curatore che confermava che dal patrimonio della società non era uscito nulla e per le lacune nelle risposte alle domande su quali debiti fossero esistenti, a chi fossero pertinenti e con quali patrimoni fossero stati soddisfatti che avrebbero potuto colmarsi con la chiesta rinnovazione del dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, come correttamente dedotto dal Procuratore Generale, la Corte territoriale ha dato atto che non era stata documentata nel giudizio l’avvenuta ulteriore elezione di domicilio all’indirizzo indicato dalla difesa e che anche l’accertamento sul punto aveva dato esito negativo.
Nella specie, la nuova formale elezione di domicilio era stata effettuata in relazione ad altro e diverso procedimento penale.
L’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario (si veda Sez. 6, sentenza n. 49498 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 245650).
Né può sostenersi l’equipollenza alla dichiarazione di variazione del domicilio della dichiarazione di variazione di residenza presentata al Comune (che viene allegata al ricorso), che ha rilevanza meramente anagrafica, dovendo invece, come ovvio, la comunicazione del cambio domicilio, ai fini del processo penale, essere indirizzata all’autorità procedente; invero, l’imputato deve espressamente
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manifestare la volontà di ricevere ogni notificazione e comunicazione presso quel domicilio (Sez. 2, Sentenza n. 7834 del 28/01/2020, NOME, Rv. 278247).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e anche generico nella parte in cui non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito.
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure di illogicità, ha ritenuto generica la richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata dalla difesa quanto alla acquisizione del contenuto dell’intero fascicolo della procedura fallimentare, in quanto si riferisce ad un fascicolo più ampio di quello oggetto del dibattimento penale e che non contiene alcuno specifico riferimento ad atti istruttori o a documenti, neppure allegati dalla difesa nella richiesta.
Parimenti, corretta ed immune da vizi è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la richiesta di nuova audizione del curatore, prova peraltro ritenuta non decisiva.
Quanto all’esame dell’imputato, la Corte territoriale ha correttamente rilevato, con motivazione congrua e immune da vizi, che lo stesso poteva rendere dichiarazioni in ogni momento ed effettivamente le aveva rese.
Sul punto, la difesa non spiega la decisività della prova e a nulla rileva che, in concreto, le dichiarazioni rese effettivamente dall’imputato non abbiano riguardato il merito dei reati contestati.
Il terzo motivo di ricorso è generico, a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale, diffuse, puntuali e del tutto esaustive in relazione alle doglianze mosse, con particolare riferimento alle cessioni nei confronti di creditori propri del Radici di crediti della società fallita e del fatto che oggett delle cessioni erano crediti della fallita, sulla base di documentazione e delle stesse dichiarazioni rese al curatore dall’imputato.
Il motivo, peraltro, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/10/2024.