Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6332 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6332 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MONTEGRANARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiar di non doversi procedere per i reati di bancarotta preferenziale, bancarotta semplice e di denu di creditori inesistenti (capo A. della rubrica) e, nei confronti della COGNOME, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti B), perché estine per prescrizione, confermandone la penale responsabilità per bancarott fraudolenta patrimoniale e documentale e rideterminando in mitíus il trattamento sanzioNOMErio;
considerato che: – il primo motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in ordine al r richiesta di annullamento della sentenza di primo grado e la violazione degli artt. 178 lett. c) proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto «la violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, cod. proc. pen., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del pr comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni c pronunciate e l’inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, compor nullità di quest’ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche qua ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile» (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tan 249734 – 01); in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606 lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di dirit quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso cont essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05); il ricorso è del tutto privo di nella parte in cui lamenta la violazione del diritto di difesa, in particolare poiché non s consentito l’esame dell’imputata COGNOME nel contraddittorio, non essendo stato indicato processuale da apprezzare in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 – dep. 2011, Duran Rv. 249048 – 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 – dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 – 01) poiché si specifica se in primo grado non è stato consentito l’esame ritualmente richiesto (e non neppure la data della udienza de qua), fermo restando quanto si dirà appena oltre in ordine al giudi di appello; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla richi rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e la mancata assunzione della prova decisiva richiesta ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. -è privo di specificità poiché non si confronta co la motivazione del provvedimento impugNOME che ha attribuito alla scelta degli imputati il man espletamento dell’esame, ha dato conto della mancata richiesta al Tribunale dell’esame de consulente – dato rilevante perché possa richiamarsi il disposto dell’art. 495, comma 2, cit. acquisirne un elaborato, profili questi tutti non censurati dal ricorso; e, quanto indispensabilità della rinnovazione la Corte di merito ha pure rimarcato come l’atto di appell contenesse una specifica allegazione, alla luce del detto elaborato, dei profili oggetto dell’inco
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istruttorio, richiesto per il tramite di un mero rimando alla detta consulenza di parte, come p emerge già dall’atto di appello in parte qua riprodotto nel ricorso;
il terzo motivo di ricorso -che denuncia la mancata assunzione della prova decisiva e vizio di motivazione circa la richiesta di escussione del teste formulata dalla difesa – è pa generico in quanto si limita a trascrivere il relativo motivo aggiunto di appello senza chiari termini la chiesta prova orale, non assunta, avrebbe inciso sull’iter del provvedimento impugnat quanto all’omessa assunzione di una prova decisiva, neppure adduce che si trattasse di un teste cui esame era stato richiesto ex art. 495, comma 2, cit.;
il quarto motivo – che assume il difetto di motivazione e il travisamento della pro ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione – lungi dal mu compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentit il tramite dell’allegazione di taluni elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Mu 268360 – 01), correlata pure all’elaborato del consulente di parte non acquisito dalla territoriale, su cui deve ribadirsi pure quanto qui esposto in precedenza e ad aggiungersi che profili in discorso deve ritenersi congrua la motivazione resa dalla Corte di appello (che h richiamato quanto diffusamente esposto dal primo Giudice; cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/201 COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, COGNOME, Rv. 223061 – 01);
il quinto motivo – che denuncia il difetto di motivazione circa la mancata concessi delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto la senten impugnata ha dato conto – in maniera congrua e logica – degli elementi rientranti nel novero di q previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), evidenziando la particolare int del solo e la gravità dei fatti, così rendendo un’argomentazione che non può essere in questa s utilmente sindacata, segnatamente prospettando irritualmente un diverso apprezzamento;
rilevato che:
nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegNOME nella memoria presentata nell’interesse degli imputati che, oltre a ribadire la fondatezza dei motivi di chiedere la trasmissione degli atti alla Sezione competente, ha contestato quanto esposto nel decre di assegnazione del procedimento a questa Sezione (fermo restando che all’enunciazione della causa d’inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l’esame preliminare, riportata nell’av fissazione dell’udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., «non può assegnarsi il significato di contestazione formale della causa d’inammissibilità del ri
corso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confut in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espressione sinteti giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della s sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi»: Sez. 7, ord. n. 28 17/05/2016, COGNOME Scalora, Rv. 267537 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali no ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determi euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.