Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8440 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8440 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PIEVE DI SOLIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che ha pronunciato nei suoi confronti affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 2, 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, e 223, legge fall., commesso in qualità di amministratore unico delle RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 3 novembre 2011;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione all’applicazione delle circostanze aggravanti, poiché i beni oggetto delle contestate cessioni sarebbero stati recuperati dalla curatela fallimentare attraverso le azioni revocatorie, elemento che ridimensionerebbe il danno effettivo per la massa creditoria, e poiché la Corte non avrebbe valutato l’effettivo pregiudizio subito dai creditori, limitandosi a richiamare genericamente l’ammontare del danno – è aspecifico – perché non indica i criteri che dovrebbero sorreggere una diversa valutazione, operata in doppia conforme TARGA_VEICOLO e
.
6
manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il cui costante insegnamento la rilevanza del danno provocato ai creditori deve essere determinata con riferimento al tempo del fallimento (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep.2015,COGNOME, in motivazione) e non certo al tempo della conclusione della procedura concorsua’le o per effetto delle virtuose attività svolte dalla curatela nel corso della medesima;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione in relazione al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, poiché la soluzione dell’equivalenza sarebbe stata motivata dalla Corte in modo contraddittorio, essendo state concesse le attenuanti generiche sulla base di alcuni elementi positivi, ma essendo stata negata la prevalenza delle stesse senza fornire alcuna motivazione, sulla base del solo richiamo all’elevato ammontare del passivo, e non essendo stati adeguatamente considerati altri elementi – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e poiché contesta genericamente la motivazione fornita dalla Corte di appello, da ritenersi adeguata alla luce del riferimento all’intensità del dolo, alla preordinazione e lucida esecuzione del reato da parte del ricorrente, che ha messo in atto una sequenza di condotte distrattive, che hanno causato un livello di pregiudizio tale da non giustificare la modifica in melius del giudizio di bilanciamento; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso – che censura vizio di motivazione per omessa pronuncia su questioni decisive, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con la deduzione relativa ai costi di bonifica per l’immobile ceduto, che avrebbero pienamente giustificato il prezzo di cessione praticato, e con la circostanza per cui le operazioni contestate sarebbero state finalizzate alla continuazione dell’attività imprenditoriale ed al mantenimento dei posti di lavoro – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte semplicemente a sollecitare la Corte di cassazione ad una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio;
Rilevato che il ricorrente, personalmente, ha trasmesso telematicamente
memoria difensiva munita di numerosi allegati in data 27 gennaio 2026 e che tanto è avvenuto in violazione del disposto dell’art. 611 comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610 comma 1, penultimo periodo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la medesima non possa essere presa in considerazione dal collegio di legittimità nell’udienza in camera di consiglio (sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Attese, Rv.287766);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.