Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BARGE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALEstero, in persona del Sostituto ProAVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 4 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino ha riformato la pronuncia di primo grado – per quanto qui di interesse limitatamente alla pena inflitta a COGNOME NOME e alle pene accessorie per tutti gli imputati -, confermando nel resto la pronuncia del 9 aprile 2019 emessa dal Tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato colpevoli, tra gli altri, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione a diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravate dalla pluralità di condotte e dell’entità del danno patrimoniale.
In particolare, COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, in riferimento al proc. pen. n. 4051/13 R.G.N.R. relativo al RAGIONE_SOCIALE dell società RAGIONE_SOCIALE (capo A bancarotta patrimoniale), limitatamente alle condotte di trasferimento a COGNOME NOME della somma di euro 110.000 (rideterminata in euro 97.589), nonché relativamente all’attività di finanziamento in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (realizzata mediante forn eseguite a credito senza attività di recupero); ed, unitamente al genitore COGNOME NOME, in riferimento al proc. pen. n. 4052/13 R.G.R.N. relativo al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (di cui al capo D bancarotta patrimoniale), della condotta di trasferimento della somma di euro 525.900 in favore della RAGIONE_SOCIALE; in riferimento al proc. pen. n. 4199/13 R.G.N.R. relativo al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE della condotta di imputazione a spese di costituzione della società di euro 25.426 (bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo Fa), e di quelle di finanziamento in favore del socio COGNOME NOME e di altre società del cd. RAGIONE_SOCIALE mediante forniture a credito senza attività di recupero (capo Fb). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la suindicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NOME NOME e NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando le censure con sette motivi dì ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, nell’interesse di COGNOME NOME, vizio di motivazione in relazione al capo A) di imputazione, prima parte (ascritto solo al predetto) ed in particolare in ordine all’elemento soggettivo della condotta (dolo di distrazione ai sensi degli artt 42 c.p. e 216 I. fall.).
Il ricorrente COGNOME NOME, in concorso con COGNOME NOME, è imputato al capo A) prima parte, per l’asserita distrazione, in favore di COGNOME
NOMENOME della somma di euro 97.589 (e non 110.000 come da originaria imputazione), corrispondente all’importo eccedente corrisposto da RAGIONE_SOCIALE (di cui il ricorrente era amministratore) rispetto al corrispet contrattualmente pattuito per l’acquisto da COGNOME NOME della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui il predetto era titolare. La Corte territoriale rilevato che l’eccedenza rispetto al corrispettivo pattuito, oggetto di contestazione, è stata oggetto di bonifico da parte di COGNOME COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME nell’interesse ed a vantaggio esclusivo del padre e comunque della famiglia COGNOME; mentre a COGNOME NOME è riferibile unicamente il versamento della somma fino a 200.000 euro nei limiti del pattuito.
Si ritiene importante sottolineare la successiva conflittualità e sfiducia – in ragione della conoscenza, dopo mesi di lavoro insieme, delle condotte distrattive poste in essere dagli altri soci – che nel giro di pochi mesi si è poi venuta a creare tra le famiglie consociate nel progetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sino alla rottura finale ed alle dimissioni del COGNOME da ogni carica nel 2011.
Per la condotta distrattiva contestata al capo A) prima parte, tra l’altro, coimputati COGNOME NOME e NOME hanno definito la loro posizione ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. con sospensione del processo per la messa alla prova in grado di appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al capo A) di imputazione, seconda parte (contestato sempre al solo COGNOME NOME) relativo alle cd. operazioni infraRAGIONE_SOCIALE – quanto alla sussistenza di vantaggi compensativi ed all’elemento soggettivo della condotta (dolo di distrazione ai sensi degli artt. 42 e 216 I.fall.).
In relazione al capo A) di imputazione, seconda parte, il ricorrente COGNOME NOME è stato ritenuto colpevole di plurime condotte distrattive in relazione ad operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, nello specifico per la fornitura di merce poi in parte non pagata posta ìn essere da RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Le società operavano secondo una logica di RAGIONE_SOCIALE ed erano gestite ed amministrate in regime di “mutuo soccorso”, come riferito dal AVV_NOTAIO in sede dì deposizione, con l’allocazione di risorse laddove vi era necessità, al fine di consolidare l’attività di impresa sotto la stessa insegna, ancorché con diversa ragione sociale. Si trattava sostanzialmente di una sola impresa, di proprietà di tre famiglie, costituita in più società di capitali modeste dimensioni in relazione alle quali sarebbero state poste in essere le operazioni infraRAGIONE_SOCIALE oggetto dì contestazione che non avevano dunque alcuna
finalità distrattiva di lesione della garanzia dei creditori quanto piuttosto quella riallocazione delle risorse tra i vari enti societari facenti di fatto capo ad un’uni impresa.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei vantaggi compensativi di RAGIONE_SOCIALE solo in termini puramente economici e patrimoniali, senza considerare i vantaggi compensativi di natura non prettamente economica che il RAGIONE_SOCIALE ha inteso perseguire con le cd. “forniture interne” ed effettivamente ottenuto con la contestata riallocazione di risorse, a fronte della necessità di riassortire la merce dei negozi volta per volta lanciati e promuovere la propria iniziativa commerciale finalizzata sia al realizzo del magazzino rilevato da RAGIONE_SOCIALE, anche in regime outlet, e alla vendita di capi di abbigliamento nuovi secondo le tendenze di anno/stagione.
I vantaggi compensativi conseguiti sono stati dunque la continuità dell’attività di vendita presso i singoli negozi, secondo la necessità di ciascuno, nella prospettiva di implementare la rete di vendita e consolidarne l’avviamento, anche mediante il sostegno del sistema bancario, puntando a consolidare l’attività di impresa e, con i profitti sperati, saldare i debiti pregressi e rip gli utili; il tutto, senza pregiudizio sia ai fornitori, che sono stati pagati, sistema bancario, che è stato garantito.
Del resto, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, non basta considerare solo il disavanzo di gestione ed il dissesto economico aziendale, ma bisogna accertare che l’eccedenza passiva sia conseguenza della distrazione di beni determinati, la cui esistenza sia nota già precedentemente alla formazione del deficit. In un contesto di RAGIONE_SOCIALE di imprese, la verifica dell’eccedenza passiva verificatasi per effetto e conseguenza della condotta distrattiva contestata, non andava svolta avuto riguardo al solo passivo della singola azienda fallita, ma al passivo dell’intero RAGIONE_SOCIALE di imprese.
Se tale verifica fosse stata condotta in tal modo il saldo finale Od est il defici patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE) sarebbe rimasto invariato per la oggettiva irrilevanza delle cessioni di beni effettuate infraRAGIONE_SOCIALE.
Si sottolinea, inoltre, che le cessioni di beni sono state tutte regolarmente fatturate da società a società, con relativi DDT.
A ciò si aggiunga che la RAGIONE_SOCIALE, società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita al fine di liquidare i residui di magazzino dì tutti i negozi del RAGIONE_SOCIALE n cd. regime di “outlet”, è stata oggetto di dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, con contestazione all’odierno ricorrente COGNOME NOME di addebiti per condotte asseritamente distrattive; I ricorrente, in relazione al soddisfo dei creditori RAGIONE_SOCIALE, è stato assolto, avendo riscontrato il Tribunale la
sussistenza di un RAGIONE_SOCIALE di fatto, mentre in relazione al pagamento effettuato in favore di creditore della RAGIONE_SOCIALE è stato condanNOME, in quanto quest’ultima era società del RAGIONE_SOCIALE, ma non società commerciale, con conseguente esclusione del perseguimento di vantaggi compensativi. Avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Torino aveva proposto ricorso per cassazione l’imputato e la quinta Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte dì appello di Torino, evidenziando come dall’istruttoria dibattimentale di primo grado fossero emersi specifici elementi finalizzati a dimostrare le entità della “logica di RAGIONE_SOCIALE“; la Corte di appello non aveva infatti compiutamente deciso in ordine ai “vantaggi compensativi”, di natura non prettamente economica, effettivamente perseguiti e conseguiti dall’imputato COGNOME NOME, il quale ha sempre voluto perseguire gli interessi del RAGIONE_SOCIALE, avendo di mira il vantaggio compensativo dell’impresa.
Si era in altri termini verificata in quella vicenda processuale una situazione analoga a quella che ha caratterizzato la decisione impugnata, assimilabile sotto il profilo della carenza motivazionale che, come rilevato da questa Corte, con la pronuncia di annullamento, aveva anche in quel caso trascurato i vantaggi compensativi di natura non eminentemente economica.
La difesa, infine, ritiene che la Corte avrebbe dovuto verificare e motivare in ordine all’elemento soggettivo caratterizzante la condotta dell’imputato; non è stato valorizzato che il passaggio di merce tra le società non fosse finalizzato a sottrarre garanzia patrimoniale ai creditori della società cedente, ma fosse finalizzato solo a creare le condizioni per poter allocare la merce nel negozio al dettaglio che ne aveva bisogno. Quanto meno, la logica dell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, la unica perseguita dal ricorrente, avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo di distrazione
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione di legge in relazione al capo A), seconda parte, ed alle operazioni infraRAGIONE_SOCIALE;
la Corte ha erroneamente aderito all’impostazione accusatoria sussumendo le condotte contestate nella fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 I.fall. e non i quella di cui art. 217 comma 1 n.2 I.fall.
La stessa Corte territoriale ha affermato come l’intero progetto imprenditoriale pensato ed attuato dalle famiglie COGNOME, COGNOME, COGNOME con il passaggio generazionale dell’azienda ai figli – si sìa risolto in una plurali di operazioni di pura sorte, prima, e manifestamente imprudenti, poi, nel tentativo di salvare l’impresa e ritardare il RAGIONE_SOCIALE una volta avuta contezza del dissesto.
È corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che fa riferimento alla temerarietà dell’iniziativa imprenditoriale, alla mancanza di intent fraudolenti dei soci, incompatibili con i conferimenti effettuati e con le garanzi prestate a dimostrazione della loro incondizionata buona fede.
È errata la conclusione cui è pervenuta relativamente alla qualificazione giuridica delle contestate operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, che per la loro pertinenza alle finalità di impresa e per le modalità trasparenti e tracciate con cui sono state compiute d’intesa tra i soci ed ai fini della continuità aziendale, meritavano di essere classificate alla stregua di operazioni di pura sorte e/o manifestamente imprudenti, poste in essere piuttosto come scelte imprenditoriali colpose e comunque avventate per aver l’amministrazione fatto negligentemente affidamento nel pagamento delle fatture di vendita merce da parte delle società acquirenti, stante la situazione di dissesto generale del RAGIONE_SOCIALE, in sé e per sé considerato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al capo D) di imputazione (ascritto ad entrambi i ricorrenti) nonché violazione di legge in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. e 42, 43 cod, pen., in particolare in ordine alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità di entrambi i ricorrenti, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto di RAGIONE_SOCIALE per l’asserita distrazione in favore di RAGIONE_SOCIALE, dit RAGIONE_SOCIALE (e quindi del Sig. COGNOME NOMENOME di risorse per euro 525.900 nel corso dell’anno 2009, somma riportata in contabilità aziendale RAGIONE_SOCIALE alla voce “fornitori conto anticipi” e poi nello stato patrimoniale della stessa RAGIONE_SOCIALE – in contraddizione apparente con la riferita annotazione contabile come credito per finanziamenti infruttiferi.
Innanzitutto, l’importo in contestazione era riferito al versamento di anticipi – ordinariamente praticati dalle imprese nel settore dell’abbigliamento in regime di outlet in conto forniture per le rimanenze di magazzino, salvo poi risolversi a bilancio in un finanziamento infruttifero nella misura in cui il corrispettivo del fornitura viene corrisposto dal futuro acquirente prima della fornitura medesima.
La Corte ha omesso dì valutarne e ritenerne la qualifica di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, non ha considerato la circostanza che l’operazione di versamento in “conto anticipi” non è avvenuta con un fornitore estraneo alla compagine societaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma con la RAGIONE_SOCIALE, che a valle della cessione del ramo di azienda a RAGIONE_SOCIALE, ancora operava nel settore della vendita all’ingrosso. Ha omesso di rilevare come l’operazione non sia avvenuta per fini estranei all’impresa, bensì
nell’ambito RAGIONE_SOCIALE dell’attività RAGIONE_SOCIALE propria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE garantirsi l’approvvigionamento di merce per il riassortimento del proprio negozio; non ha apprezzato la circostanza per cui la diminuzione patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE è stata conseguenza di una ordinaria operazione commerciale, senz’altro imprudente, ma mai distrattiva sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Per quanto attiene a COGNOME NOME, amministratore di diritto, ma estromesso dalla gestione societaria dal figlio NOME che ne era l’amministratore di fatto, la sentenza è carente di motivazione in merito al suo diretto e consapevole coinvolgimento a titolo di concorso ed al suo contributo causale, richiamando soltanto la qualifica di socio in RAGIONE_SOCIALE, creditrice di RAGIONE_SOCIALE, p affermarne la conoscenza del debito di RAGIONE_SOCIALE. È chiaro che la sola qualifica di amministratore di diritto non comporta la responsabilità (altrimenti oggettiva) per condotte di bancarotta fraudolenta riferibili all’amministratore di fatto presupponendo questa la prova diretta o quantomeno indiziaria della consapevolezza e rappresentazione della condotta fraudolenta asseritamente posta in essere da terzi dall’effettivo amministratore in carica e del relativo contributo causale. Dalla condotta distrattiva, se provata, deve rispondere l’amministratore di fatto, non solo perché autore materiale, ma anche perché unico soggetto cui è psicologicamente riferibile.
Nel caso di specie, non vi è stato alcun riferimento al contributo causale del ricorrente NOME.
Infine, l’affermazione resa da NOME COGNOME in sede di esame per cui tutti gli imputati erano d’accordo nel portare avanti “il disegno”, ossia il progetto di impresa, non implica che tutti fossero a conoscenza nel dettaglio delle singole operazioni gestionali ed amministrative.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al capo F) lett. a) e b) di imputazione, in ordine al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed all posizione di COGNOME NOME, nonché violazione dì legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 42, 43 cod. pen., in particolare, in riferimento alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo.
Per quanto riguarda COGNOME NOME, amministratore di diritto del tutto estromesso dalla gestione societaria dal figlio NOME e da COGNOME NOME, la Corte territoriale non ha motivato in ordine al suo ipotizzato coinvolgimento nelle condotte contestate; si sottolinea come l’iniziativa imprenditoriale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stata pensata ed attuata per il passaggio generazionale dai padri ai figli, con la presenza dei primi senza più ruoli amministrativi attivi, ma solo formali. La sola qualifica di amministratore di diritto, infatti, non comporta la responsabilit per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale o dìstrattiva, ma è necessaria
la prova diretta o indiziaria della consapevolezza e rappresentazione della condotta fraudolenta posta in essere da altri.
La Corte ha omesso di motivare e se non considerando il mero ruolo di amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE e in ordine alla posizione di NOME anche in riferimento alla condotta riportata al capo F) lett. a) di cui si contest pure l’erronea qualificazione ai sensi dell’art. 216 I.fall. piuttosto che ai se dell’art. 217, comma 2.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al capo F) lett. a) di imputazione, in ordine al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed all posizione di COGNOME NOME, nonché violazione di legge in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. e 42, 43 cod. pen., in particolare in riferimento alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo di bancarotta fraudolenta documentale.
La sentenza impugnata conferma l’addebito del delitto di cui al capo F) lett. a) a carico di NOME NOME, amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE per avere rappresentato come immobilizzazioni spese correnti di C 25.426,00 sostenute per la costituzione della società, ritenendo non condivisibile la giustificazione addotta secondo cui si sarebbe trattato di una opzione imputabile e riferibile al commercialista e non invece all’amministratore. Si è ritenuto che tale opzione di bilancio sarebbe stata attuata dall’amministratore per evitare l’azzeramento del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE sin dal primo anno di esercizio, ma la Corte avrebbe dovuto considerare che l’amministratore avrebbe potuto optare per altre soluzioni, tenuto conto anche della esiguità degli importi in questione rispetto al volume di affari del RAGIONE_SOCIALE (spostando, ad esempio, su di essa parte dei conferimenti pacificamente effettuati dai soci in quel periodo nel RAGIONE_SOCIALE acclarati nella maggior somma di 960.000 C).
La Corte ha escluso, con una motivazione inadeguata, l’ipotesi alternativa suggerita dalla difesa secondo cui la condotta andava sussunta nel novero della bancarotta semplice colposa per aver fatto affidamento l’amministratore sul professionista incaricato per la redazione del bilancio.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al capo F) lett. b) di imputazione, in ordine al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed alla posizione di COGNOME NOME, nonché violazione dì legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 42, 43 cod. pen., in particolare in ordine alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo di bancarotta distrattiva.
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente NOME anche per il prelievo di euro 13.977 (anno 2011) e per le operazioni ínfraRAGIONE_SOCIALE effettuate nello stesso periodo per euro 697.607,4.
Il prelievo in questione è stato confermato e giustificato dallo stesso ricorrente, che pur non è riuscito a darne dimostrazione, come rientro di una pari somma in precedenza anticipata a copertura di un assegno emesso da RAGIONE_SOCIALE; la Corte, ai fini dell’esclusione del dolo, non ha tenuto conto che si e trattato di un prelievo tracciato e tracciabile e non di una sottrazione di denaro di cassa o di altro artificio.
Per quanto attiene alle operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, la Corte ha affermato la mancanza dei requisiti che consentono di ravvisare vantaggi compensativi di RAGIONE_SOCIALE, facendo implicito richiamo a motivazioni, carenti e contraddittorie, già espresse in ordine al capo A).
Il ricorrente censura l’esclusione di vantaggi compensativi di RAGIONE_SOCIALE evidenziando come il vantaggio compensativo debba essere valutato nell’ottica di RAGIONE_SOCIALE, con un saldo contabile di RAGIONE_SOCIALE invariato.
Si sottolinea come l’atteggiamento psicologico del soggetto agente fosse improntato al perseguimento di un vantaggio compensativo di RAGIONE_SOCIALE, quale la continuità aziendale, l’approvvigionamento dei negozi e la piena funzionalità della rete di vendita, senza alcun pregiudizio ai creditori del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte non ha valorizzato, sempre ai fini della configurabilità di vantaggi compensativi, che nella logica del RAGIONE_SOCIALE di imprese (o di un’unica impresa articolata su più ragioni sociali), la consistenza del patrimonio complessivo del RAGIONE_SOCIALE per merce a magazzino non è mai stata intaccata ovvero ridotta, con distrazione o dissipazione del patrimonio complessivo e della garanzia patrimoniale complessiva verso il ceto creditizio.
I ricorsi sono stati trattati – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto ProAVV_NOTAIO Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di NOME NOME e di annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME;
il difensore degli imputati ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME è inammissibile; è nel suo complesso infondato quello di NOME.
1.1. Il primo motivo – che, con riferimento all’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME in relazione al capo A, prima parte, afferente la distrazione della somma eccedente quella pattuita per l’acquisto, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, di cui il predetto era amministratore di diritto, del ramo di azien dell’impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, assume che l’oggettiva riferibilità dell’operazione, asseritamente distrattiva, a terzi indicativa dell’estraneità oggettiva e soggettiva di NOME – è aspecifico.
A parere della difesa, a COGNOME NOME si potrebbe al massimo imputare solo l’addebito colposo dì avere negligentemente ed imprudentemente lasciato spazio e dato fiducia al socio; non potendosi ritenere acquisita neppure la prova che COGNOME NOME fosse a conoscenza, dal 2009, della motivazione del versamento, che sarebbe stata appresa dall’imputato molti anni dopo dal disponente, COGNOME NOME.
Tale impostazione non si confronta adeguatamente con la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno, invece, affermato la colpevolezza del ricorrente in ragione del ruolo centrale ricoperto dallo stesso nella RAGIONE_SOCIALEzione e gestione del progetto imprenditoriale delle famiglie riunite RAGIONE_SOCIALE, di cui era “parte integrante la cessione in oggetto” – segnatamente l’acquisto del ramo di azienda e del magazzino di RAGIONE_SOCIALE – e per avere, egli, ammesso, nel processo di primo grado, di essere a conoscenza sia della problematicità della situazione della RAGIONE_SOCIALE cedente che dell’entità del trasferimento di denaro relativo alla cessione, spendendone anche una spiegazione non suffragata a dibattimento. Tali aspetti, che lo stesso ricorso indica ritenendoli tuttavia insufficienti, a ben vedere costituiscono, invece, già d per sé argomenti adeguati nell’ambito della struttura motivazionale della sentenza di appello, che non si è limitata ad evidenziare singole circostanze ma ha, in premessa, operato una ricostruzione complessiva della vicenda alla quale ha poi agganciato le condotte ascritte al ricorrente.
Innanzitutto, la sentenza impugnata, nel confermare la pronuncia di primo grado, non ha mancato di puntualizzare che in più punti dell’istruttoria sono emersi profili che, quanto al progetto sottostante la creazione del cd. RAGIONE_SOCIALE, di certo non depongono per la creazione – in un certo qual modo riconosciuta dal Tribunale – di un RAGIONE_SOCIALE di società con i requisiti formali di cui all’articolo 2497-bis codice civile.
Nell’operare tale corretta precisazione – su cui si tornerà quando si esamineranno gli altri motivi rispetto ai quali essa assume specifico rilievo – la
Corte di appello non ha, tuttavia, inteso smentire l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE di imprese, ma ha anzi sottolineato come nel caso dì specie fossero state costituite almeno nove società – già riportate nello schema del Tribunale – che nel contesto ad hoc creato operarono insieme per la realizzazione di un progetto, di cui COGNOME NOME risultava o componente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato (così per la RAGIONE_SOCIALE) unitamente agli altri discendenti (COGNOME NOME NOME COGNOME NOME) di coloro che erano stati in precedenza, a monte, coinvolti nel medesimo settore di attività (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che, peraltro, figuravano ancora come componenti del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Ciò che la sentenza impugnata ha inteso escludere è la qualificazione di tale RAGIONE_SOCIALE di imprese – RAGIONE_SOCIALE e societarie – come RAGIONE_SOCIALE inteso in senso tecnico, ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Ha in particolare rappresentato la Corte di appello come in tutte le società in considerazione (delle quali cinque fallite) ritornino come amministratori, in varia composizione, i nomi degli imputati membri dei tre gruppi familiari COGNOME (da cui provenivano anche i soci con la sola aggiunta di COGNOME NOME e COGNOME NOME). Considerando anche l’evoluzione cronologica nella creazione delle società, non sembra – afferma la Corte di Appello – al di là dell’essere tutte emanazione degli stessi tre gruppi familiari, che vi sia stata l’assunzione da parte di una di esse di un ruolo di coordinamento. Si può parlare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non tanto in correlazione alla RAGIONE_SOCIALE, quanto al fatto che tutto il progetto era legato al punto di partenza dato dall’attivi commerciale di RAGIONE_SOCIALE e in particolare dallo sfruttamento del suo magazzino. RAGIONE_SOCIALE – conclude la Corte di Appello sul punto con atto del 30 settembre 2009 ha assorbito l’azienda di RAGIONE_SOCIALE, “in quello che è uno degli snodi fondamentali della vicenda, ma non pare che possa ritenersi di per se stessa una sorta di capofila del RAGIONE_SOCIALE, nel senso appunto di ente coordiNOMEre” (così testualmente nella sentenza impugnata). Quindi, se di un RAGIONE_SOCIALE si può parlare, al più va ricollegato, come giustamente osserva la Corte di Appello, ad una sorta di regia comune fra le tre famiglie che, sempre secondo la compìuta ricostruzione operata nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 21 e sgg), sarebbe stata particolarmente curata proprio da COGNOME NOME ritenuto la persona più qualificata “tecnicamente” per avere conseguito una laurea breve in economia e commercio (d’altra parte il ruolo centrale del RAGIONE_SOCIALE con riferimento al RAGIONE_SOCIALE e non ad una società specifica – è stato riconosciuto oltre che dagli altri imputati anche dallo stesso COGNOME sia in giudizio che i precedenza, risultando, tra l’altro, da lui firmata, il 01/04/2011, una letter
diretta ai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui si definiva amministratore delegato del RAGIONE_SOCIALE ed affermava di scrivere per conto di tutta la proprietà).
E nell’ambito di tale RAGIONE_SOCIALE – precisa ancora la Corte dì appello – le società paiono piuttosto essere state considerate “più che enti da coordinare, strumenti privi di un loro proprio interesse e soggettività, trattandosi comunque per lo più di società costituite con capitale molto ridotto anche se formalmente dotate, come riferito dal AVV_NOTAIO, dottor COGNOME, di gestione contabile e finanziaria a se stante” (ciò, non è da escludere, nell’ottica di ottenere i finanziamenti, che sarebbero stati più facilmente erogati dalla banca, che, dal suo canto, per quanto riferito dal funzionario, li elargiva alla singola società in quanto parte d RAGIONE_SOCIALE).
Il dottor COGNOME ha, del resto, anche rilevato – rappresenta la Corte di appello a conferma della ricostruzione svolta – che RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore delegato e di fatto il COGNOME, già in stato sostanziale di insolvenza nel 2008, era stata solo un mezzo per drenare denaro attraverso finanziamenti o trasferire rimanenze di magazzino alle società che ne avevano più bisogno.
Quindi, conclude la Corte di appello che il ruolo centrale avuto da COGNOME NOME nella RAGIONE_SOCIALEzione e gestione del progetto di cui è stata parte integrante la cessione in parola – che ha trasferito a RAGIONE_SOCIALE, le attività della dit RAGIONE_SOCIALE, tra cui il magazzino posto a fondamento di tutto il business, ma anche le pesanti passività – riconosciuto anche dagli altri imputati ed ammesso dallo stesso ricorrente, rappresenti una chiave di lettura determinante per definire la sua posizione anche con riferimento alla condotta distrattiva in argomento.
NOME NOME, peraltro, secondo quanto precisa la sentenza impugnata, avrebbe anche ammesso di essere stato consapevole dell’entità del trasferimento, piuttosto cercando di darne una giustificazione, riconoscendo al contempo anche la problematicità della situazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al momento in cui si è costruito ed attuato il disegno complessivo (che come poi si dirà nel prosieguo della ricostruzione, è imputato dalla Corte di appello ad una temeraria e velleitaria impostazione dì fondo, che, a differenza di quanto si assume in ricorso, era stata, tuttavia, mossa dall’obbiettivo di saldare il consistente debito che RAGIONE_SOCIALE aveva accumulato verso RAGIONE_SOCIALE, ossia da finalità estranee allo scopo societario della singola società innanzitutto a quello della disponente RAGIONE_SOCIALE).
Ha poi aggiunto la Corte di appello che non è mai emerso che il trasferimento per un importo maggiore fosse giustificato da oneri di RAGIONE_SOCIALE che sarebbero stati assunti da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, come sostenuto
da COGNOME NOME (che però ha anche affermato di non poterlo provare per non avere la disponibilità della contabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma la Corte appello osserva al riguardo che neppure COGNOME NOME, che pure aveva la disponibilità di tale contabilità ed era stato anch’egli imputato per l distrazione in argomento, aveva mai provato la circostanza asserita da COGNOME. E d’altra parte la difesa di COGNOME aveva, dal suo canto, piuttosto fatto riferimento ad una sorta di compensazione per il conferimento di beni dell’imputato in Faw immobiliare, circostanza che, come osserva la Corte di appello, non farebbe comunque venir meno la distrazione).
A fronte di tale ricostruzione che ruota intorno proprio alla figura di COGNOME NOME, il ricorso è generico limitandosi, in buona sostanza, ad affermare che gli elementi evidenziati dalla Corte di merito non sarebbero sufficienti a contrastare – senza neppure allegarle – le dichiarazioni del COGNOME, e ciò assume, nell’ottica di accreditare, sempre in via del tutto generica ed in contrasto con la compiuta ricostruzione dei giudici di merito, il ruolo subalterno del COGNOME che, ignaro d tutto, una volta resosi conto della reale situazione avrebbe dato le dimissioni nel 2011 (laddove la sentenza impugnata anche al riguardo ha posto in evidenza una diversa realtà probatoria che depone piuttosto per la scomparsa, non solo dalla scena societaria, del COGNOME, nel 2011).
In definitiva, il primo motivo è inammissibile, in quanto, con riferimento al capo A, prima parte, invoca una diversa valutazione di merito sulla responsabilità di COGNOME NOME per la distrazione della somma eccedente quella pattuita per l’acquisto, da parte della società RAGIONE_SOCIALE – di cui COGNOME era co amministratore di diritto e di fatto – , del ramo di azienda dell’impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, a fronte della valorizzazione in sentenza delle responsabilità connesse alla carica rivestita, non solo formalmente, dal COGNOME, del ruolo centrale nella RAGIONE_SOCIALEzione e gestione del progetto imprenditoriale delle famiglie riunite da medesimo assunto, e delle ammissioni operate dallo stesso nel corso del processo di primo grado, non oggetto di critica adeguata nel ricorso in scrutinio.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, che afferisce alla seconda parte del capo A dell’imputazione – relativa ai fìnanziamenti attuati da RAGIONE_SOCIALE, ì conflitto di interesse, nella forma di forniture eseguite a credito senza attività d recupero in favore delle altre società sopra indicate – ed involge quindi direttamente il tema del RAGIONE_SOCIALE di imprese lamentando il mancato riconoscimento dei cd. vantaggi compensativi, per poi contestare la sussistenza del reato distrattivo anche sotto I profilo soggettivo, è nel suo complesso infondato.
Esso, innanzitutto, non considera che la Corte di appello – come già sopra anticipato – nel confermare la sentenza dì primo grado ha tenuto a precisare, argomentando alla stregua di Sez. 5, n. 31997 del 6.3.2018, Rv. 273635, che nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale (che l’avrebbe comunque circoscritto alle società neocostituite con esclusione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE), non si possa proprio parlare di un RAGIONE_SOCIALE di imprese rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali “vantaggi compensativi” non potendosi ritenere instaurato tra le imprese convolte, societarie e non, quel rapporto di direzione e di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo ad un soggetto giuridico controllante,
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il dato rilevante ai fini del concetto di RAGIONE_SOCIALE (comunque non definito dalla legge italiana) è, come si evidenzia correttamente nella sentenza impugnata, “la relazione economico imprenditoriale tra i soggetti imprenditoriali componenti del RAGIONE_SOCIALE e la presenza di un ente con funzioni di coordinamento e direzione”.
Pure a voler ritenere che a capo del RAGIONE_SOCIALE possa esserci anche un ente non societario (nel caso della sentenza testé citata si trattava di un’associazione senza fini di lucro) o un’impresa RAGIONE_SOCIALE (in realtà il ricorso non indic neppure quale delle imprese coinvolte avrebbe assunto il ruolo di capo-fila), appare evidente come, secondo la compiuta, corretta, ricostruzione della sentenza impugnata, non si possa, nel caso di specie, ritenere che uno degli enti coinvolti abbia assunto funzioni di coordinamento e direzione, in senso tecnico.
Ed invero, tale funzione di coordinamento e direzione implica sì l’esistenza di un progetto, a monte, comune a tutte le imprese coinvolte, ma necessita poi di estrinsecarsi attraverso compiute attività direzionali capaci di conferire dignità e valore al piano di azione comune o quanto meno di muoversi nell’ottica della sua realizzazione. Solo in tal caso il progetto comune, l’interesse ulteriore eventualmente perseguito, che va oltre la logica della singola realtà imprenditoriale, assume rilievo giuridico, trovando rispondenza attuativa nella direzione e nel coordinamento dell’impresa che assume in tal modo anche la responsabilità della sua realizzazione (ex. art. 2497 cod. civ.), mirando al bene comune, la cui valutazione, ove perseguito a costo del sacrificio immediato ricadente su una singola società, non può prescindere dal risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento (di cui all’art. 2497 cit.) e dal vantaggio compensativo (di cui all’art. 2634 cod. civ.).
Nel caso in esame, invece, secondo la puntuale ricostruzione della Corte di appello, non incisa nella sostanza dal ricorso in scrutinio, è emerso solo che in tutte le nove società suindicate (delle quali cinque fallite) ritornano come
amministratori, in varia composizione, í nomi degli imputati membri dei tre gruppi familiari COGNOME (da cui provenivano anche í soci).
Al di là dell’essere tutte le società emanazione degli stessi tre gruppi familiari – circostanza di per sé non affatto sufficiente al fine di ravvisare RAGIONE_SOCIALE di imprese – non si può in alcun modo giungere ad affermare che vi sia stata l’assunzione da parte di una di esse del ruolo di coordinamento e direzione. Si può parlare di RAGIONE_SOCIALE – sottolinea la sentenza impugnata – non tanto in correlazione alla RAGIONE_SOCIALE quanto al fatto che tutto il progetto er legato al punto di partenza dato dall’attività commerciale di RAGIONE_SOCIALE e in particolare dallo sfruttamento del suo magazzino (acquisito dalla RAGIONE_SOCIALE dietro il versamento del prezzo maggiorato di cui si è già sopra detto e con l’assunzione del cospicuo debito che l’impresa cedente, RAGIONE_SOCIALE, aveva con i suoi fornitori, e poi – senza una ragione giustificatrice valida – in parte trasferito, in conflitto di interesse, ad altri so e società, specificamente indicati nel capo A, seconda parte, dell’imputazione).
Quindi, se di un RAGIONE_SOCIALE si può parlare, al più esso va ricollegato, come giustamente osserva la Corte di Appello, ad una sorta di regia comune fra le tre famiglie non tradottasi sul piano operativo in un’effettiva attività coordinamento e direzione da parte di uno degli enti coinvolti; laddove il ruolo centrale assunto da COGNOME NOME, atteso il ravvisato suo coinvolgimento, anche di fatto, nelle società, non è di certo specificamente riconducibile ad una di esse, né ad un qualunque altro ente imprenditoriale (lo stesso COGNOME con la lettera del 01/04/2011, diretta ai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si definiva amministratore delegato del RAGIONE_SOCIALE ed affermava di scrivere per conto di tutta la proprietà).
Lo stesso ricorso a tratti rimanda più che al RAGIONE_SOCIALE di imprese ad una specie di super-impresa di cui le altre avrebbero fatto parte. In ogni caso l’impostazione seguita in ricorso erra nel voler sminuire le singole realtà societarie le quali, si nel caso ìn cui facessero parte di un RAGIONE_SOCIALE societario che in quello in cui si consolidassero nell’ambito dì una sorta di realtà societaria di fatto, non avrebbero comunque perso la loro individualità ed identità.
Ed invece, nell’ambito di tale RAGIONE_SOCIALE – precisa la Corte di appello – “le società paiono piuttosto essere state considerate più che enti da coordinare, strumenti privi di un loro proprio interesse e soggettività, trattandosi comunque per lo più dì società costituite con capitale molto ridotto anche se formalmente dotate, come riferito dal dottor COGNOME, di gestione contabile e finanziaria a se stante” (ciò, non è da escludere, nell’ottica di ottenere i finanziamenti, che sarebbero stati più facilmente erogati dalla banca, che, dal suo canto, per quanto
riferito dal funzionario, confermava tale circostanza precisando che il finanziamento veniva erogato alla singola società in quanto parte del RAGIONE_SOCIALE).
D’altra parte, come ha già avuto modo di osservare questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di RAGIONE_SOCIALE di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridicopatrimoniale tra le diverse società. Pertanto, la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzioNOME (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, COGNOME ed altri, Rv. 215668; si veda anche Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, COGNOME e altro, Rv. 257250). La circostanza che l’ente imprenditoriale faccia parte di un RAGIONE_SOCIALE che ha un piano comune non fa perdere allo stesso la propria identità giuridica né la rilevanza della sua sfera patrimoniale, che, ove intaccata, deve trovare giustificazione appunto nel cd, vantaggio compensativo; laddove nel caso di specie le società sono state svilite a meri strumenti attuativi di un progetto peraltro neppure esattamente ricostruito dagli stessi interessati (primo tra tutti dal ricorrente che ancora una volta adduce genericamente ragioni varie e dallo stesso definite velleitarie).
L’interesse che può escludere l’effettività della distrazione non può, dunque, ridursi al fatto stesso dell’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE, perché il collegamento tra le società e l’appartenenza a un RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale unitario è solo la premessa dalla quale muovere per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l’atto di disposizione del proprio patrimonio, perdurando l’autonomia soggettiva delle singole società (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, COGNOME e altri, Rv. 254519; si vedano anche Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, COGNOME e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, COGNOME ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241599). Pertanto, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo RAGIONE_SOCIALE, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE può consentire di ritenere legittima l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata; nel qual caso peraltro è l’interessato a dover fornire la prova di tale circostanza.
D’altra parte, lo stesso ricorso, pur ammettendo il RAGIONE_SOCIALE di impresa, è generico nel delineare i vantaggi compensativi che sarebbero derivati o si sperava di conseguire – che devono in buona sostanza riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzare gli svantaggi per i creditori sociali (tra tante, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, COGNOME, Rv.
NUMERO_DOCUMENTO) – limitandosi a prospettare asseriti “vantaggi compensativi, di natura non eminentemente economica, che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe inteso perseguire con le cd. ‘forniture interne’ ed effettivamente ottenuto con la contestata riallocazione di risorse, a fronte della necessità di riassortire (vale a dire fornire all’avvi rifornire in seguito) la merce dei negozi volta per volta lanciati e promuovere la propria iniziativa commerciale, come noto, finalizzata sia al realizzo del magazzino rilevato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in regime outlet, che alla vendita di capi di abbigliamento nuovi secondo le tendenze di anno/stagione. i vantaggi compensativi conseguiti sono stati la continuità dell’attività di vendita presso i singoli negozi, secondo le necessità di ciascuno, nella prospettiva di implementare la rete di vendita e consolidarne l’avviamento anche mediante il sostegno del sistema bancario, puntando a consolidare l’attività di impresa e, con i profitti sperati, saldare i debiti pregressi e ripartire gli utili” testualmente in ricorso); laddove, come già evidenziato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il cd. vantaggio compensativo deve risultare attraverso la dimostrazione del saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, o quanto meno deve delinearsi la sua concreta e fondata prevedibilità, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata, giacché la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pur collegata, integra comunque la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545-01, cit.), e la concreta e fondata prevedibilità del vantaggio compensativo non può consistere nella mera speranza della sua verificazione.
E, allorquando si tratta di giustificare il passivo della singola società – ch aveva condotto al RAGIONE_SOCIALE della stessa – , il ricorso ha inteso genericamente rappresentare che piuttosto occorreva fare riferimento al saldo finale del RAGIONE_SOCIALE che era rimasto invariato per la oggettiva irrilevanza delle cessioni dei beni effettuate infraRAGIONE_SOCIALE che avevano comportato solo una diversa allocazione dei beni nel medesimo RAGIONE_SOCIALE senza pregiudizio per i creditori; ma ciò, ancora una volta, si assume come se la singola realtà imprenditoriale costituisse unicamente un mero strumento nell’ambito di tale attività di riallocazione dei beni, privo d una propria autonomia e responsabilità patrimoniale che invece permane anche nel caso in cui si configura il RAGIONE_SOCIALE di impresa e a maggior ragione quando come nel caso di specie – si sia escluso che le imprese costituiscono un RAGIONE_SOCIALE in senso tecnico.
In ogni caso, nessun “sistema”, comunque denomiNOME o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un’altra, anche facenti parte
dello stesso RAGIONE_SOCIALE, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di credibile programma di riassestamento del RAGIONE_SOCIALE, che sia rivolto a superare prioritariamenteleproblennatichedell’enteinsofferenza(Sez. 5, n. 22860 del 01/03/ 2019, Rv. 276634 – 01, in motivazione, questa Corte ha, tra l’altro, precisato che non vale ad escludere la natura distrattiva dell’operazione la responsabilità della controllante per i debiti della controllata, delineata dall’art. 2497 cod. ci determinandosi comunque una maggiore difficoltà per i creditori della fallita, tenuti a rivalersi nei confronti di un ente diverso da quello con il quale hanno instaurato rapporti commerciali). Ed ancora, si è affermato che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi la natura distrattiva di un’operazione infraRAGIONE_SOCIALE, effettuata in assenza di contropartite, invocando la provenienza dal patrimonio personale dell’imprenditore della liquidità destinata ad una società appartenente allo stesso RAGIONE_SOCIALE di quella fallita, quando questa si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una volta immesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destiNOME alla garanzia dei suoi creditori (Sez. 5, n. 39043 del 29/05/2019, Rv. 276960 – 01).
È quindi sufficiente l’accertamento della volontà dei singoli atti di distrazione, dissipazione, sottrazione, occultamento o dissimulazione, per ritenere esistente il dolo previsto dagli articoli 216 e 223 legge fall. Non assume invece, alcun rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, neppure l’eventuale intento di salvaguardare l’avviamento economico, trasferendo beni e risorse verso altre società ritenute maggiormente operative.
In generale, la salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata innanzitutto all’interno del soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei terzi c hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del RAGIONE_SOCIALE – nel caso di specie peraltro neppure esteriorizzato secondo le disposizioni del codice civile – e ciò vieppiù allorquando, come nel caso in esame, attraverso il trasferimento del bene si ottiene altresì il risultato scindere la debitoria che rimane in carico alla cedente – la RAGIONE_SOCIALE – dal patrimonio che passa, in tutto o in parte, ad altri soggetti (mediante i finanziamento nella forma dì forniture eseguite a credito senza attività di recupero dì cui al capo A, seconda parte), per di più non del tutto in grado dì far fronte ai debiti assunti in virtù delle forniture di cui sono stati destinatari (d’a parte, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta anche il finanziamento erogato in favore dì una società dello stesso RAGIONE_SOCIALE che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di
qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice, Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 27602901).
Tutto ciò conferma la riconducíbilità della condotta in argomento alla fattispecie di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 I. fall.
1.3. La situazione di fatto come delineata dai giudici di merito, e qui valutata sotto il profilo giuridico, porta, altresì, ad escludere che nella specie ricorra reato di bancarotta semplice.
Il ricorso sostiene che sarebbero configurabili le condotte previste dall’art. 217, comma 1, n. 2, L. fall. dell’imprenditore che “ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti”.
Va qui ricordato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione/distrazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 25121801). Questa Corte ha in proposito precisato che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, L. fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che – come nella specie – comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzioNOME alle possibilità di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse dell’impresa (Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, COGNOME, Rv. 26587101). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come sì è visto, nella specie il ricorso ha genericamente imputato le attività di finanziamento/forniture alla necessità di riallocazione dei beni tra le socìetà costituite (nella prospettiva di riuscire coi profitti ricavati a ripianare non so debiti pregressí ma anche ai nuovi), senza però dimostrare su quali basi previsionali e negoziali sì fondasse l’attesa di un vantaggio per la società disponente e dei profitti sperati; laddove è emerso che le varie società coinvolte hanno avuto una funzione del tutto strumentale anche rispetto all’ottenimento di ulteriori risorse finanziarie (esse “aprivano con capitale sociale minimo quindi
l’azienda cioè la nuova società meritava i soldi in quanto parte del RAGIONE_SOCIALE“): il progetto si concreto piuttosto nell’utilizzare il vastissimo magazzino di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per alimentare una pluralità di negozi sparsi nella Regione Piemonte, specie a livello di out/et, realizzando di fatto la dissociazione tra patrimonio e debitoria, passata e rimasta in capo a RAGIONE_SOCIALE, che nulla incassava per le forniture dei beni in favore delle altre società (che si risolvevano quindi in una sorta di finanziamento a fondo perduto); forniture peraltro attuate in conflitto di interesse – non solo in favore di altre società ma anche direttamente – del correo COGNOME NOME, e ad esse si aggiungevano, per di più, i nuovi acquisti con i conseguenti ulteriori oneri per la società.
Ed ancora, la sentenza impugnata riporta che dalla RAGIONE_SOCIALE, appena costituita, si sono fatti uscire 525.900 euro verso l’impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE veniva di fatto adoperata come strumento di finanziamento di quella stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si era spogliata dei beni in favore della RAGIONE_SOCIALE, con relativo accollo dei debiti da parte d quest’ultima, e ciò per finalità di salvataggio di tale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a spe appunto della neo-costituita RAGIONE_SOCIALE (capo D dell’imputazione); anche in tal caso è evidente la strumentalizzazione della nuova società costituita.
Trattasi dunque di operazioni ben differenti da quelle che ritiene di poter prospettare la difesa in ricorso al fine di sostenere la mera colpa per la temerarietà delle scelte operate.
Hanno ben posto in evidenza i giudici di merito, concludendo sul punto, che non si versa nel caso del progetto imprenditoriale temerario, bensì di un programma che, nonostante il notevole deficit iniziale, già costituente un difetto originario difficilmente colmabile, aveva la pretesa di smaltire il vecchio magazzino e di acquistare anche nuovi capi di abbigliamento della stagione, e ciò si era inteso realizzare – per quanto qui rileva – mediante l’indebitamento bancario e a tutto discapito della singola entità societaria, caricata anche di finanziamenti, senza recupero, in favore di altre.
La temerarietà del disegno non esaurisce la sua valenza illecita, dal momento che, come evidenzia la Corte di appello, ciò che si è verificato nel caso di specie è conseguenza non casuale dell’errata impostazione inziale – che la Corte di appello definisce “peccato originario di concezione” – che prevedeva a monte la strumentalizzazione delle neo-costituite società – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – per il perseguimento di interessi estranei alla singo realtà imprenditoriale.
La riprova della natura eccessivamente ambiziosa e strumentale del progetto e delle modalità di gestione improntate a irregolarità è data dal fatto – sì afferma
nella sentenza impugnata – che tutta la costruzione è crollata in tempi brevissimi dalla costituzione di RAGIONE_SOCIALE (il RAGIONE_SOCIALE è intervenuto a tre anni distanza) derivandone la dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE di ben cinque società (tra le quali le tre società testé indicate rispetto alle quali sono state ravvisate le ipote di bancarotta distrattiva in argomento).
Rimane evidente che la prospettiva di realizzare in tal modo dei profitti indicata in ricorso a giustificazione del modus operandi non può – in considerazione appunto delle indicate modalità di realizzazione oggettivamente distrattive – costituire una prospettiva idonea ad elidere il dolo e a far assumere rilievo alla sola temerarietà del disegno.
A ciò si aggiunga che, a giustificazione del tutto, si assume che gli eventuali profitti fossero destinati al ripianamento della debitoria preesistente (per complessivi nove milioni di euro), innanzitutto di quella accumulata verso la RAGIONE_SOCIALE, principale fornitrice della RAGIONE_SOCIALE, e che i progetto fu partorito proprio nell’ottica di giungere a tale risultato (che AVV_NOTAIO asserisce in parte conseguito risultando insinuati al passivo della RAGIONE_SOCIALE soprattutto i fornitori di tale società e non dell’impresa RAGIONE_SOCIALE ciò desumendo che verosimilmente questi poi fossero stati quanto meno in parte soddisfatti). Tale impostazione difensiva trascura tuttavia di considerare che la RAGIONE_SOCIALE è stata ricondotta a COGNOME NOME e a COGNOME NOME – e allo stesso COGNOME NOME – e che quindi attraverso il programma – delittuoso – in argomento fu di fatto perseguito – apparentemente in nome di un RAGIONE_SOCIALE di imprese, come visto, comunque non configurabile e comunque non ritenuto, neppure dai giudici di merito – né tanto meno dai ricorrenti in appello – inclusivo dell’impresa RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ovvero degli enti imprenditoriali preesistenti – non già l’interesse della singola impresa coinvolta nella vicenda in scrutinio, bensì precipuamente quello della RAGIONE_SOCIALE che vantava un ingente credito verso la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE (né potrebbe condurre ad una diversa conclusione la sentenza emessa da questa Corte, quinta sezione penale, il 28.2.2023, prodotta dalla difesa, trattandosi di pronuncia di annullamento con rinvio che, pur citando la RAGIONE_SOCIALE, si è limitata ad evidenziare le incongruenze presenti nel ragionamento posto dalla Corte di appello a sostegno della conferma della condanna di COGNOME NOME rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto in relazione alla RAGIONE_SOCIALE con riferimento ad una condotta non ricompresa nell’imputazione di cui al presente giudizio). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va ribadito al riguardo che in tema di reati fallimentari, la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il
delitto di bancarotta semplice nel caso in cuì tali operazioni si inquadrino nell’ambito di condotte tenute comunque nell’interesse dell’impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’agente abbia – come nel caso dì specie – dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Rv. 284230 – 02 Conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990, Rv. 185886-01).
La Corte di appello ha altresì precisato che, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati e dai loro difensori, non si è di fronte ad una vicenda senza vittime. Come evidenziato dal AVV_NOTAIO nella relazione ex articolo 33 L.F., relativa a RAGIONE_SOCIALE, la società ha finanziato altre entità del RAGIONE_SOCIALE per 3.712.280,94 facendo loro pervenire risorse provenienti dalle banche certo più che dai soci e peraltro maturando un debito verso RAGIONE_SOCIALE per 1.045.049,97; e i tentativi del AVV_NOTAIO di escutere le società apparentemente in bonis sono andati a vuoto. Ha concluso quindi la Corte di appello che proprio perché le operazioni poste in essere sono coerenti con l’originaria costruzione, in via generale non si può ritenere che gli imputati di volta in volta legal rappresentanti, o amministratori di fatto, delle società che effettuavano i vari trasferimenti e i beneficiari degli stessi possano avere ignorato la portata di quanto veniva fatto.
Non potrebbe pertanto essere messo in discussione il reato neppure sotto il profilo della consapevolezza della esposizione a pericolo delle ragioni creditorie.
Per ammissione dello stesso COGNOME NOME, la situazione di partenza era caratterizzata dal problema che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non riusciva a pagare la RAGIONE_SOCIALE e in generale non era in grado di pagare quanto comprava e si era operato spostando risorse finanziarie dall’una all’altra società a seconda della necessità di fare fronte ad urgenze, partendo da una situazione comunque contrassegnata da una insufficiente liquidità.
In considerazione della precaria situazione finanziaria in cui sono state attuate le iniziative appare dimostrato che vi erano segnali di allarme fin dall’avvio del progetto, a cui fondamento, tra l’altro, vi era proprio la volontà rimediare alla situazione debitoria di RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo è quindi, anch’esso, nel suo complesso infondato.
1.4. Tutto quanto sopra osservato conduce alle medesime conclusioni anche con riferimento alla condotta distrattiva di cui al capo D – erogazione di risorse per complessivi euro 525.900,00 da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE – di cui si è peraltro già sopra fatto cenno, oggetto d critica col quarto motivo di ricorso sempre sotto il profilo della sua mancata qualificazione come operazione di mera sorte o manifestamente infondata.
Rimane solo da precisare che quanto alla giustificazione data da COGNOME NOME all’operazione, affidata a mera prospettazione, ì giudici di merito hanno già ampiamente spiegato le ragioni della sua non affidabilità, indicando più in generale anche i motivi per cui il complessivo ‘progetto’ fosse noto e riconducibile a tutti gli imputati condannati; e hanno parimenti fornito adeguata motivazione rispetto al concorso di COGNOME NOME – che il motivo in scrutinio mette in discussione assumendo che il suo ruolo sarebbe stato solo formale in quanto esautorato da quello assunto dal figlio NOME, amministratore di fatto.
Ed invero, il riferimento al coinvolgimento di COGNOME NOME nella società RAGIONE_SOCIALE – il cui ingente credito verso la RAGIONE_SOCIALE individua, si rammenta costituì il punto di partenza delle vicende in scrutinio – viene effettuat nell’ambito di un più vasto discorso ricostruttivo – di cui si è sopra dato conto che ha consentito di giungere alla conclusione che certamente anche COGNOME NOME – oltre COGNOME NOME e COGNOME NOME – fosse pienamente a conoscenza del progetto RAGIONE_SOCIALE e quindi anche della natura distrattiva dell’operazione in argomento (che peraltro consistette nell’erogazione di somma di denaro che l’amministratore di fatto avrebbe potuto eseguire solo in virtù di delega bancaria o procura, di cui non si fa cenno).
A ciò si aggiunga che nell’atto di appello non si rinvengono deduzioni specifiche sul ruolo di NOME.
Il motivo è quindi nel suo complesso infondato e nella parte in cui inerisce alla posizione di COGNOME NOME è proprio inammissibile per genericità intrinseca (nella parte in cui adduce genericamente la posizione di amministratore di diritto del predetto) ed estrinseca (nella parte in cui non si confronta con la sentenza impugnata), oltre che per la novità delle questioni nei termini qui poste.
1.5. Per le medesime ragioni testé indicate, deve ritenersi parimenti inammissibile il quinto motivo di ricorso che contesta la motivazione impugnata relativamente alla posizione di COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo F) lett. a) e distrattiva di cui al capo F lett. (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
In particolare, deve osservarsi che con riferimento alla fattispecie documentale, che ascrive a COGNOME NOME e COGNOME NOME di avere, nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto, imputato, per il bilancio 2008, “spese costituzione socíetà” e presentato come immobilizzazioni spese correnti per euro 25.426, spese correnti che se correttamente registrate come tali avrebbero comportato l’azzeramento del capitale sociale e dimostrato l’insolvenza sin dal primo anno di esercizio, l’atto di appello, comune ai due imputati, si era limitato a contestare la configurabilità dell’elemento soggettivo
del dolo, assumendo che agli imputati potesse al più muoversi il rimprovero avendo provveduto a tale imputazione il commercialista a loro insaputa – in termini di culpa in eligendo e in vigilando.
Ebbene, si deve evidenziare che, di là della inconferenza di tale impostazione (cfr. per tutte Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 19/02/1994, Rv. 197268 01 in punto di responsabilità penale anche in caso di affidamento della contabilità ad un commercialista), già ampiamente criticata nella pronuncia impugnata e nella presente sede pedissequamente riproposta, il ricorso in scrutinio si fonda soprattutto sul tema della riferibilità della condotta a COGNOME NOME quale mero amministratore di diritto (e ciò anche con riferimento alle condotte distrattive di cui alla lett. b) del capo F); tema che, come già sopra detto, si appalesa nuovo rispetto alle deduzioni svolte in appello.
La doglianza è quindi, evidentemente inammissibile, avendo peraltro – come già sopra esposto – la sentenza impugnata in più punti sottolineato il pieno coinvolgimento di tutti gli imputati condannati nella vicenda de qua.
1.6. Il sesto motivo, che ruota intorno alla medesima condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al punto che precede, riguardata con riferimento a COGNOME NOME, risente delle medesime ragioni di inammissibilità già segnalate, riproponendo, esso, in buona sostanza, il tema, peraltro sin dall’inizio genericamente prospettato, della imputabilità della condotta al commercialista.
1.7. Il settimo ed ultimo motivo di ricorso, che afferisce alla condotta distrattiva di cui al capo F lett. b) con riguardo al prelievo della somma di euro 13.977 in favore dello stesso COGNOME NOME è meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte di appello già indicato le ragioni per le quali anche tale condotta dovesse qualificarsi come operazione dolosa distrattiva in mancanza di una comprovata giustificazione (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata).
Esso nel resto adduce argomenti già vagliati ai precedenti punti relativi alle altre bancarotte distrattive mediante forniture a credito senza attività di recupero, ai quali quindi si rimanda.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del rìcorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi dì causa dì inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, ìn favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Consegue altresì che il ricorso proposto nell’interesse dì COGNOME NOME deve essere rigettato con conseguente condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/6/2024.