Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazion NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, e – per il ricorrente – l’avvocato NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di impugnazione e ha insistito e per l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, a seguito dell’appell proposto da NOME COGNOME, ha rideterminato in mitius le pene irrogate all’imputato e ha confermato nel resto la sentenza in data 24 marzo 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale Verbania (all’esito di giudizio abbreviato) ne aveva affermato la responsabilità per bancar fraudolenta patrimoniale, con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale d rilevante gravità.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’ comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge pena il vizio di motivazione. In particolare, ha assunto che si sarebbe affermata la responsab dell’imputato in relazione alla stipula di due contratti (anteriori di due anni al fallimen avere riguardo alle censure sollevate con l’atto di appello in ordine alla qualificazione de (segnatamente come bancarotta preferenziale), alla mancanza di efficienza causale del fatto del ricorrente, chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta distrattiva quale extraneus, rispetto alla lesione della garanzia patrimoniale per i creditori e alla sussistenza in ca stesso dell’elemento soggettivo del delitto (che non potrebbe trarsi dalla conoscenza de difficoltà della fallita, non essendo stati peraltro eseguiti i contratti e non essendosi alcun pregiudizio irreparabile per i creditori), tenuto conto dei princìpi pos giurisprudenza.
2.1. Sono stati presentati motivi nuovi, denunciando la violazione della legge penale e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reat particolare perché la Corte di merito non avrebbe ‘considerato la scansione temporale dell vicende in discorso e soprattutto il momento in cui il ricorrente vi ha preso parte (so 2010), risultando non credibile quanto rassegnato dal COGNOME (il quale, quando l’COGNOME intervenuto, aveva già delineato il suo agire); inoltre., la genesi dei contratti dell’odierno procedimento, non sarebbe neppure ascrivibile all’COGNOME bensì al COGNOME. Ragion per cui la decisione sarebbe in contrasto con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo contenuto nell’originario atto di impugnazione non si confro compiutamente con la sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) ed è manifestamente infondato, nei termini che si espongono.
La Corte di merito ha esposto in maniera congrua (non essendo stato neppure denunciato il travisamento della prova) le ragioni per cui ha ritenuto che fossero fitt prestazioni che il ricorrente avrebbe svolto nell’interesse della fallita (indicando – per q
più rileva – non solo le ragioni per cui ha ritenuto prima facie grossolana e consapevolmente inutile l’attività, ma – il che è dirimente – facendo anche riferimento alla collocaz tempo della fattura avente ad oggetto i suoi compenti e l’ammontare di essi, corrispondent al valore dei beni di cui appena infra) e per cui, di conseguenza, ha ritenuto inesistente il credito che è stato soddisfatto mediante il trasferimento di tutti i beni mobili di proprie fallita (con il contratto in data 24 dicembre 2010); ancora, la Corte di merito ha eviden come i beni mobili in discorso, per l’appunto venduti al ricorrente, siano stati ritrasfe fallita solo a seguito di una transazione con la curatela fallimentare. Con la conseguenza c correttamente si è ritenuta la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distra dato che esso «è un reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidend negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo c precede l’apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzin Rv. 271437 – 01), a nulla rilevando allora le argomentazioni difensive relative alla causali
Inoltre, il ricorso è del tutto generico con riferimento al praticamente coevo (d dicembre 2010) contratto di affitto dell’azienda stipulato dalla fallita con una s riferibile allo stesso COGNOME – COGNOME la Corte di merito ha ritenuto espressione della predet unitaria dell’operazione distrattiva (evidenziando l’anomalo ammontare del canone pattuito, fatto che esso non sia mai stato corrisposto e che anche il compendio in discorso sia sta restituito alla curatela a seguito di transazione), il che esime da ogni ulteriore considera
Parimenti, l’impugnazione difetta di specificità con riguardo alla sussiste dell’elemento soggettivo, non misurandosi effettivamente con la motivazione che ha individuato plurimi indici, appena compendiati, dai quali ha tratto la volontarietà condotta dell’COGNOME di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 471 del 14/10/2019 – dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02), che non può dirsi fondata sulla mer consapevolezza dello stato di dissesto dell’ente.
Il motivi nuovi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità del mo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuir profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 302 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.