Bancarotta fraudolenta: la validità del giudice onorario
In tema di bancarotta fraudolenta, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito principi fondamentali riguardanti la composizione dei collegi giudicanti e i requisiti per l’accesso alle attenuanti. La sentenza analizza se la partecipazione di un magistrato onorario possa inficiare la validità di un processo penale complesso.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo esclusivamente sulla durata delle pene accessorie, rideterminandole in tre anni e quattro mesi. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione sollevando due motivi principali: la presunta nullità della sentenza dovuta alla presenza di un giudice onorario nel collegio di primo grado e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come le doglianze della difesa fossero generiche e non supportate da validi argomenti giuridici. In particolare, la questione relativa alla composizione del collegio era già stata correttamente affrontata e risolta nei gradi di merito, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
La figura del giudice onorario nel collegio
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’asserita violazione dell’ordinamento giudiziario. Secondo la difesa, un giudice onorario non avrebbe potuto partecipare alla decisione in una materia non espressamente attribuibile alla sua competenza. La Cassazione ha però ricordato che l’integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola le norme sull’ordinamento giudiziario, trattandosi di un mero criterio organizzativo di ripartizione del lavoro tra giudici ordinari e onorari.
Il rigetto delle attenuanti generiche
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti, la Corte ha evidenziato la mancanza di specificità del ricorso. Per ottenere una riduzione della pena, non è sufficiente invocare genericamente le attenuanti, ma è necessario contestare puntualmente le ragioni per cui il giudice di merito le ha negate, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra regole di organizzazione interna e regole di validità processuale. La partecipazione di un giudice onorario a un collegio non determina alcuna nullità, poiché la legge disciplina l’esercizio delle funzioni monocratiche ma non vieta l’integrazione dei collegi per esigenze di servizio. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il ricorso deve sempre presentare un carattere di specificità, confrontandosi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità per genericità estrinseca.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza confermano la condanna e pongono a carico del ricorrente le spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che, nei processi per bancarotta fraudolenta, la regolarità formale della composizione del tribunale è preservata anche in presenza di magistrati onorari, purché inseriti correttamente nell’organizzazione dell’ufficio. La decisione funge da monito sulla necessità di formulare ricorsi estremamente precisi e documentati quando si contestano le scelte discrezionali del giudice sulla determinazione della pena.
La presenza di un giudice onorario in un collegio rende nulla la sentenza?
No, l’integrazione del collegio con un giudice onorario è considerata un criterio organizzativo interno e non causa la nullità del procedimento penale.
Quando vengono negate le circostanze attenuanti generiche in Cassazione?
Vengono negate se il ricorso è generico e non contesta specificamente le ragioni fornite dai giudici nei gradi precedenti per il loro diniego.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42108 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 19913/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, rideterminando in anni tre e mesi quattro la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg vizio di motivazione e eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione alla trattazione e alla decisione di un giudice onorario in una materia non a lui attribuibil aspecifico, in quanto la Corte di appello ha risposto all’analogo motivo di appello in termini d tutto corretti, richiamando il condivisibile orientamento di questa Corte secondo cu «L’integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l’art. 43 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all’esercizio delle funzioni del tribun composizione monocratica, nè è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudi ordinari e quelli onorari» (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato, Rv. 272941, che segue ad altre pronunzie analoghe);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato giacché correttamente la Corte di appello ha ritenuto il motivo di appello che le invocava generico e – aggiunge il Collegio – tale genericità era anche estrinseca, dal momento che non vi era alcun confronto con le argomentazioni adoperate dal Tribunale per negarle;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.