Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15134 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 397/2025
Relatore –
CC – 18/03/2025
R.G.N. 3900/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a CATANIA il 18/03/1966
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame reale, il 20 novembre 2024 con ordinanza confermava il decreto di sequestro preventivo -emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 30 ottobre 2024 -nei confronti di NOME COGNOME
Quest’ultimo, secondo la contestazione provvisoria, aveva ricevuto un credito, quale beneficiario e amministratore di fatto, dalla RAGIONE_SOCIALE per la quale era stata dichiarata con sentenza la liquidazione giudiziale in data 13 settembre 2023 . L’indagato era stato in precedenza amministratore unico dal 13 luglio 1998 al 10 agosto 2017 della fallita e il credito cedutogli dalla RAGIONE_SOCIALE
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
concorreva nella procedura concorsuale della RAGIONE_SOCIALE per l’importo nominale di euro 638.449,46.
Risultava anche che la cessione del credito i n favore dell’indagato riguardava altri crediti litigiosi, per l’importo complessivo di oltre 1.400.000,00 euro. Il prezzo pattuito per la cessione risultava pari a 28mila euro, come da atto del 1 febbraio 2019 e veniva giudicato vile dal Tribunale del riesame.
La condotta rifluiva nella contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva impropria. Inoltre, veniva contestata anche la bancarotta documentale di tipo specifico, nonché il delitto di bancarotta impropria a mezzo di operazioni dolose cagionanti il dissesto.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge quanto alla bancarotta distrattiva
Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con una valutazione in concreto richiesta per il fumus del reato, nonché con i motivi nuovi e le produzioni documentale, oltre che con il difetto di pericolosità in concreto della condotta distrattiva nel momento in cui era stata posta in essere.
Il secondo motivo deduce violazione di legge, quanto al periculum in mora , risultando il vincolo di natura funzionale alla confisca, cosicché difetterebbe una correlata motivazione.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha depositato memoria in data 17 marzo 2025, ad integrazione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che seguono.
Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l’assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l’inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, COGNOME, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. COGNOME in proc.COGNOME, Rv. 226710). Nella nozione di violazione di legge, rileva Sez. U. COGNOME, si devono ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, fra le altre, nello stesso senso, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 -01).
Quanto al primo motivo di ricorso, nonché alla memoria in questa Sede depositata, deve evidenziarsi come sussista – e non sia apparente – la motivazione offerta dal Tribunale del riesame, che si confronta anche con i motivi aggiunti e la documentazione allegata.
Per un verso il Tribunale, quanto alla sussistenza del fumus del delitto ha evidenziato come fosse da trarsi in primo luogo dalla relazione del curatore fallimentare, in particolare al fol. 11. Con tale rinvio non si confronta affatto l’attuale ricorso , limitandosi a rilevare come ciò integri una apparenza di motivazione. Ma, a ben vedere, il rinvio alla relazione del curatore è ben consentito, in quanto le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013 – dep. 06/12/2013, COGNOME e altri, Rv. 25765001; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004 – dep. 05/10/2004, COGNOME, Rv. 22933001).
Né a conclusioni diverse può giungersi a fronte della memoria, depositata dalla difesa in questa Sede, in quanto la stessa, se si confronta con la relazione del curatore, non ne allega il contenuto per dimostrare che il Tribunale del riesame abbia rinviato a un documento non pertinente o non idoneo a comprovare il pericolo in concreto, richiesto per il delitto contestato.
La memoria, invece, su questo punto come anche sugli altri profili dedotti, oltre che formulare doglianze inedite perché non proposte con il ricorso, è versata in fatto e propone ricostruzioni alternative non consentite in questa sede, risultando altresì aspecifica, in quanto non corredata della allegazione degli atti richiamati.
Infatti, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l’omesso esame dei punti decisivi per l’accertamento del fatto sui quali è stata fondata l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr. Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812 -01; in motivazione, Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021; Rv. 281721 -01).
Ma tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente.
Per altro, l’ordinanza impugnata argomenta ulteriormente in merito agli indici di fraudolenza, individuati nel prezzo vile di cessione dei crediti dalla fallenda al suo ex amministratore, come anche nel l’ingerenza dell’Alì, anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore unico e fino alla cessione delle quote, nelle vicende societarie.
Tale ingerenza veniva anche riscontrata -secondo il Tribunale del riesame in tema di riscossione dei crediti, in quanto COGNOME aveva disposto che gli acquirenti delle quote societarie dovessero versare la somma eventualmente riscossa al COGNOME e non alla società, stabilendo anche che le azioni di recupero dei crediti dovevano essere svolte sotto il controllo dell’indagato medesimo.
In sostanza – cfr. fol. 5 della ordinanza impugnata -si verificava la sottrazione dei crediti in favore di COGNOME e la gestione da parte dello stesso delle azioni di recupero dei medesimi crediti, pur non rivestendo lo stesso alcun ruolo formale
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42 – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 340242aac01b804f
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
nella società. Pertanto, non si verte in tema di motivazione apparente e il motivo è in parte infondato, in parte generico per aspecificità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è del tutto aspecifico in quanto lamenta l’assenza di motivazione in ordine al sequestro funzional e alla confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Ma il Tribunale, e prima il G.i.p., si riferivano al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cosicché la doglianza in esame non è correlata alla motivazione impugnata, che offre una argomentazione certamente non apparente in merito al pericolo di aggravamento delle condotte distrattive, con il rischio di ulteriore dispersione e sottrazione.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME