Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 246 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 246 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Venezia udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CC – 05/11/2025
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 21 dicembre 2020 del Tribunale di Rovigo, confermava la condanna di COGNOME RAGIONE_SOCIALE relativamente ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B), dichiarando estinti per intervenuta prescrizione il reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 r.d. n. 267 del 1942 (capo C) ed il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 274 del 2000 (contestato al capo D).
Invero, l’attività istruttoria aveva accertato che unico creditore della società fallita era RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo, relativo alla contestazione di bancarotta documentale per occultamento, di cui al capo B, la difesa, nel rilevare la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamenta che non Ł giuridicamente configurabile un obbligo di consegna della documentazione fiscale o contabile, non risultando amministratore di diritto o di fatto della società fallita.
Inoltre, i giudici di merito non hanno fornito motivazione in merito alle modalità di determinazione della sanzione accessoria applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Il medesimo principio Ł stato affermato in altra sentenza di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089), anch’essa relativa alla cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, con la previsione, quale corrispettivo, del solo accollo non liberatorio dei debiti e che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente. Con questo precedente si Ł precisato che la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio.
Secondo il disposto dell’art. 173 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
Già in precedenza la Corte di legittimità aveva incisivamente puntualizzato che “i procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d’imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti. Pertanto, notificato l’avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all’efficacia della scissione, non vi Ł necessità di rinnovare la notifica, nØ di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette” (Cass. civ., 16 novembre 2016, n. 23342).
La società beneficiaria della scissione non risulta, peraltro, assistita, nel rapporto impositivo, da alcun beneficio di preventiva escussione della società scissa, dal momento che quest’ultimo non Ł previsto dalla disciplina tributaria.
In applicazione di tale orientamento, questa Corte ha ritenuto sicuramente idonea ad integrare un’ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca, realizzata con il mero accollo cumulativo da parte dell’acquirente del mutuo concesso per l’acquisto degli stessi, senza la corresponsione di un effettivo corrispettivo; accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 273032 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032), poichØ simili cessioni determinano una “perdita secca” per la società fallita che si priva di propri beni, mantenendo l’intero debito ad essi relativo (vedi anche Sez. 5, n. 55409 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271876; Sez. 5, n. 48061 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 278313).
2.2.3. Non può condividersi l’argomentazione difensiva secondo cui l’operazione di scissione, da sola, non sarebbe idonea, ex se , a pregiudicare le ragioni creditorie, allorquando unico creditore sia RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, sussiste un elemento dirimente ed assorbente che fa deporre per l’evidente natura distrattiva della scissione posta in essere dalla società fallita realizzata attraverso la integrale dismissione dell’intero apparato produttivo, di macchinari e personale.
Pertanto, Ł fuorviante il riferimento alla disciplina prevista dall’art. 173 TUIR giacchØ a fronte della incapienza della società fallita, RAGIONE_SOCIALE potenzialmente potrebbe essere costretta a doversi soddisfare su beni sociali della società beneficiaria su cui anche altri creditori privilegiati potrebbero parimenti concorrere e vantare analoghe pretese.
La pericolosità concreta del fatto di bancarotta patrimoniale, declinata in correlazione con la sua intrinseca “fraudolenza”, richiede che la relativa condotta “risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale o a talune attività una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori”, occorrendo, in altri termini, che l’agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, “sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (…), anche remoto ma concreto” (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, COGNOME NOME, Rv. 233413, in motivazione).
Infondato Ł il secondo motivo di ricorso.
Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività delle attività concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell’amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell’operatività dell’impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).
Pertanto, dalla disponibilità delle scritture contabili in capo alla ricorrente nonostante le formali di dimissioni dalla carica di legale rappresentante, la Corte di appello ha ritenuto che la sottrazione e l’occultamento delle scritture contabili non erano riferibili alla prestanome NOME, ma all’imputata, la quale consapevolmente ha posto il curatore nella condizione di non poter ricostruire il patrimonio della fallita e la movimentazione degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
Tale motivazione, coerente, logica e priva di contraddizioni, Ł, peraltro, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, atteso il pacifico interesse pubblico sotteso
3.1. Parimenti infondata Ł la doglianza relativa alla mancata indicazione degli elementi dai quali desumere in capo alla ricorrente il dolo specifico.
Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento che deve caratterizzare il fatto può essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983).
La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ritenuta sussistente nel caso di specie, infatti, “colora” di spessore la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di sottrazione delle scritture contabili, ai fini del suo inquadramento nel delitto ex art. 216 piuttosto che in quello ex art. 220 L. Fall.: la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sØ cela, infatti, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori ( animus nocendi ) o di procurarsi un vantaggio ( animus lucrandi ), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all’occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.
Nel caso in esame, i giudici del merito hanno quindi indicato gli elementi in base ai quali hanno determinato il trattamento sanzionatorio e, quanto alla formulazione del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, va ricordato che, avendo il giudizio di bilanciamento carattere globale, il giudice di merito non Ł tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524) ma, in tal caso, sull’interessato, pena l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, grava l’onere di contrastare specificamente la motivazione che tali richieste abbia disatteso.
Su questo secondo punto, Ł sufficiente richiamare il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso Ł inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, nØ può essere censurata una omessa motivazione su capi e punti della sentenza di primo grado non appellati.
5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME