Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40991 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40991 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PEDEROBBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi come da requisitoria in atti.
udito il difensore
AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME, riportandosi al ricorso ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la pronunzia d grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati COGNOME COGNOME COGNOME nella qualità di amministratore unico ed il secondo quale amministratore di f RAGIONE_SOCIALE, per ì delitti dì bancarotta fraudolenta per distrazione di beni bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, dichiarando la pr del secondo ed assolvendo gli imputati dalla bancarotta distrattiva quanto ai b acquistati in leasing. Epoca del fallimento: Dicembre 2009.
Deve chiarirsi che i due ricorrenti avevano seguito iter processuali diversi, e giudicato in primo grado in rito abbreviato COGNOME mentre COGNOME col rito ordinario Giudice di appello riunito i due processi.
Ha presentato ricorso l’imputato COGNOME tramite difensore fiduciario, articolando due moti ora sintetizzati nei limiti di cui all’ad 173 disp att cpp.
1.Con il primo – strutturato in più paragrafi – ha lamentato, al primo punto, l motivazione quanto alla ritenuta mancanza di contrasti tra gli imputati in documentazione in senso contrario allegata alla relazione del curatore, analiticamen nell’atto di ricorso e di cui si deduce l’omessa ponderazione.
1.1.Nel secondo punto ci si duole della illogicità di motivazione nella parte in cui appello ha sostenuto l’irrilevanza delle informazioni rese da dipendenti, client giustificando il giudizio con la mancata conoscenza da parte dell’imputato dell competenza dei cantieri. La Corte territoriale avrebbe errato nel valutare irrileva elementi dai quali, nella visione difensiva, emergerebbe il ruolo meramente fo ricorrente
1.2. Nel terzo paragrafo si sviluppano censure quanto alla motivazione relativa all accusatoria delle informazioni date dai professionisti che cooperavano con la f particolare riferimento a quelle rilasciate dalla commercialista; la difesa puntu Polizia giudiziaria aveva rimarcato che da tali informazioni sarebbe emerso che era il COGNOME ad assumere ogni decisione strategica in seno alla società.
1.3.Tramíte il quarto punto si rappresenta ancora vizio di motivazione illogica considerazione che la versione offerta dall’imputato, secondo la quale egli si sare per amicizia con NOME NOME NOME atti ed assegni in bianco, sarebbe smentita dalla log In proposito il ricorrente elenca ì dati informativi dai quali sì evincerebbe la veri
dell’imputato.
1.4.Con il quinto paragrafo si censura la motivazione nella parte in cui ha ritenut ammissivo di responsabilità dell’interrogatorio reso dall’imputato in data 14.9.2011, che la Corte territoriale avrebbe travisato il senso delle dichiarazioni.
1.5. Tramite la sesta doglianza si lamenta manifesta illogicità di motivazione nella p è ritenuto che la versione dell’imputato sarebbe smentita dalla sua stessa condott
ripete i passaggi argomentativi resi in sentenza e vi contrappone le sue osservazioni facendo riferimento ad elementi presenti in atti.
1.6.Nel settimo punto si prospetta ancora vizio di motivazione illogica quanto al rilievo dat sentenza all’intestazione delle quote sociali in capo all’imputato, socio unico, mentre la ste Corte di appello aveva accertato che il denaro necessario ad acquistarle gli era stato elargito coimputato COGNOME, trattandosi di un’intestazione fittizia, dunque non significativa allo sco ritenere COGNOME amministratore dì fatto.
1.7.Con l’ottavo paragrafo si lamentano ancora vizi motivazionali quanto al ritenuto elemento psicologico del delitto dì bancarotta per distrazione. La difesa evidenzia che erroneamente Giudice di appello aveva ritenuto che le condotte distrattive dei beni aziendali sarebb avvenute tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 in base ad informazioni fornite da dipendenti. Si pone in rilievo che altri dipendenti avrebbero affermato che il trasferimento beni sarebbe avvenuto tra Marzo ed Aprile, quando ormai COGNOME si era allontaNOME, risultando, così, confermata la tesi difensiva della sua estraneità alle condotte rit distrattive.
Nel secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, determinate in primo grado nella misura fissa di dieci anni e conferma in sede di appello.
Ha presentato ricorso l’imputato COGNOME tramite difensore fiduciario, articolando due motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all’ad 173 disp att cpp.
3.Col primo ha dedotto la violazione delle disposizioni processuali di cui agli artt 17,12 34 e cpp e la violazione degli artt 3,24,25 e 111 Cost. per l’arbitraria riunione in appello dei celebrati nei confronti degli imputati con il rito abbreviato ed il rito ordinario, alla qu mosso opposizione. Sostiene la difesa che l’acquisizione del fascicolo relativo al rito abbrevia carico di COGNOME, contenente tutto il materiale di indagine avrebbe contamiNOME la s cognitiva ed intellettiva del Giudice di appello; aggiunge che, nonostante le intenz manifestate, di tener separato il materiale probatorio formatosi nel giudizio ordinario a cari COGNOME, da quello posto a fondamento del rito abbreviato, la Corte territoriale non sarebbe rius a separare le rispettive valutazioni. Esemplifica il suo assunto citando il brano della motivaz nel quale si è fatto riferimento alle testimonianze dei consulenti, giudicate consistenti pr carico mentre, secondo il ricorrente, si tratterebbe di testimonianze scarne. Per altro ver riunione dei processi ìn appello avrebbe consentito ai Giudici di leggere le informazioni res indagine e l’informativa della Polizia giudiziaria trascritte ampiamente nell’atto di app COGNOME. A supporto della tesi si citano tutte le sentenze della Corte Cost.le sull’art 3 sulle ipotesi di incompatibilità, segnalando che il Giudice delle leggi ha ritenuto che semplice conoscenza di atti determina il pregiudizio ma la valutazione di essi finaliz all’assunzione di una decisione.
Nel secondo motivo ci si duole di violazioni di legge e travisamento della prova in relaz alla confermata responsabilità per la distrazione dei beni strumentali aziendali. La di …
premette dì aver chiesto ed ottenuto l’acquisizione del contratto dì affitto d’azienda tra l’imputato, in veste di affittante e la fallita, quale cessionaria nel Giugno 2 riproduce il contenuto quanto all’elenco ed alla descrizione dei beni. Cita le testimo sul punto dai dipendenti e sostiene che si tratterebbe in sostanza dei medesimi beni, alla fallita, che secondo l’accusa, sarebbero oggetto della distrazione. Ne conclude strumentali per i quali era intervenuta condanna non erano entrati a far parte del RAGIONE_SOCIALE, essendo rimasti in titolarità del proprietario COGNOME, che li avev società, essendo pertanto, inconfigurabile il delitto di bancarotta per distrazione per presupposto necessario dell’avvenuto ingresso nel patrimonio societario dei beni, l’accusa sottrattì.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l’inammis dei ricorsi.
La difesa di COGNOME ha depositato memoria di replica, con la quale ha ribadito gli sostegno del ricorso, ivi compreso quello circa l’illegalità delle pene accessorie, ed in caso dì non manifesta infondatezza dei motivi, la prescrizione del delitto compiutasi 2022.
A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa è stata fis udienza, nel corso della quale il PG,AVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità d richiamando la memoria scritta. L’AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME COGNOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è fondato quanto al secondo motivo e l di conseguenza / occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essersì il reato estinto per intervenuta prescri
Come segnalato dalla difesa, anche nei motivi aggiunti, il Collegio deve constatare delle pene accessorie determinate in misura fissa dal Tribunale in dieci anni, co emessa nel Novembre 2014, cioè prima della pronunzia della Corte Costituzionale nr 2 2018 e che la Corte di appello nella decisione in data 7.4.2022, non si è occupata di r
Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’i costituzionale dell’art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condan fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffic presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal present importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
1.1. La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili q necessario affrontare e risolvere ai fini dell’emissione di una pronunzia definitiv
ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile l’intervenuta prescrizione del reato.(SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000) Rv. 216239 – COGNOME, in tema di cosa giudicata e prescrizione.
Infatti, il termine prolungato ex art 161 cp della prescrizione del delitto di fraudolenta distrattiva quanto ai beni della società in proprietà della fallita è di do mesi, che pure tenendo conto dei periodi di sospensione verificatisi nel giudizio d risulta compiuto nel mese di Agosto 2022.
Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili legittimità vizi dì motivazione della sentenza impugnata – come quelli denunziati con i cui si discute – né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del ri comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estinti altresì, chiarito che in tal caso l’ambito del controllo di legittimità sulla giust decisione è circoscritto all’evidenza delle condizioni dì cui all’art. 129, comma 2, c.p. di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzament l’annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato sta artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28 magg Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511).
2.Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elemen consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell’
La declaratoria di estinzione del reato si estende ex art 587 cpp anche al coimp ricorrente,. Infatti GLYPH l’inammissibilità dell’impugnazione non impedisce la declaratori estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto u atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione produce i suoi effett riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipen dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente, purché di na esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del sia quando sia maturata antecedentemente. . In una fattispecie in cui uno degli imput proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e l nell’accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coim ricorso era stato dichiarato inammissibile). (Sez. 2 , Sentenza n. 189 del Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277814.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata dev annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Deciso il 8.9.2023