Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PELAGO (FI) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PELAGO (FI) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di
bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di euro 37.442,43 con riferimento al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, nella quale NOME COGNOME rivestiva il ruolo di socio e amministratore unico e NOME COGNOME di socio.
Avverso la richiamata pronuncia i predetti imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto a firma del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando nove motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia quanto alla portata dell’atto di transazione intervenuto con la Curatela dopo la pronuncia di primo grado e prodotto in appello.
2.2. Mediante il secondo motivo deducono erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 I.fall., e correlato vizio di motivazione, rispetto al contributo concorsuale del socio NOME COGNOME che sarebbe stato, in assenza di un ruolo gestorio formale dello stesso nella società fallita, desunto solo dal rapporto di parentela con il fratello NOME COGNOME.
2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla configurazione a carico dei ricorrenti del delitto di bancarotta fraudolenta poiché era stato dimostrato documentalmente e confermato dal Curatore che le somme prelevate nell’anno 2011 non erano state utilizzate per scopi personali ma per finalità sociali, ossia per pagare le somme dovute all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla società, stante la scelta del regime di trasparenza ai fini della tassazione.
2.4. Con il quarto motivo gli imputati assumono violazione di legge, del diritto di difesa, erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e dell’art. 216 I.fall nonché vizio di motivazione quanto all’affermata responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale nonostante la destinazione RAGIONE_SOCIALE somme prelevate anche ai pagamenti “a nero” dei dipendenti, destinazione da ritenersi coerente con le finalità sociali.
2.5. Mediante il quinto motivo i ricorrenti denunciano travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie poiché la loro responsabilità penale sarebbe stata affermata nonostante le dichiarazioni del Curatore avessero confermato che le somme prelevate nel 2011 erano state destinate al pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE
e dei dipendenti; la contabilità era impeccabile; il ritardo nella richiesta di fallimento non aveva aggravato il dissesto; i soldi erano stati in parte restituiti e gli imputati avevano cercato di trovare un accordo con la Curatela.
2.6. Con il sesto motivo gli imputati deducono assenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla loro responsabilità penale quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
2.7. Mediante il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle risultanze processuali, e che la sentenza impugnata non avrebbe argomentato alcunché rispetto alle doglianze spiegate con l’atto di appello.
2.8. Gli imputati lamentano, inoltre, analogo vizio in relazione alla violazione del principio, sancito dall’art. 533 cod. proc. pen., della condanna solo ove la responsabilità penale emerga al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.9. Mediante l’ultimo motivo i ricorrenti assumono l’assenza del dolo che deve connotare il delitto di bancarotta fraudolenta, trattandosi di operazioni rientranti nel conseguimento del fine sociale, al più riconducibili sotto l’egida del delitto di bancarotta semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è fondato, poiché la bancarotta riparata può configurarsi solo nell’ipotesi – diversa da quella di transazione con la Curatela intervenuta durante la procedura fallimentare – di integrale restituzione RAGIONE_SOCIALE somme distratte prima della dichiarazione di fallimento (ex ceteris, Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 01).
Ne segue che correttamente la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della transazione in questione, non ha ritenuto di dover argomentare circa l’incidenza della stessa sulle valutazioni operate, essendo del resto già state concesse agli imputati, sin dalla sentenza di primo grado, le circostanze attenuanti generiche.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità derivante da un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Invero, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, la Corte territoriale non ha ritenuto responsabile a titolo di concorso il socio NOME COGNOME per il solo rapporto di parentela con l’amministratore NOME COGNOME, ma ha vagliato una serie di indici ulteriori. Ha evidenziato, in particolare, che era emersa dall’istruttoria una cogestione di fatto della società da parte di NOME COGNOME derivante dalla limitata compagine sociale, dalla scelta del regime di tassazione della trasparenza, dalle dichiarazioni dell’imputato NOME COGNOME in sede di esame in ordine al fatto che lui e il fratello avevano alle proprie dipendenze lavoranti a domicilio, dal versamento RAGIONE_SOCIALE somme prelevante dal conto della società anche su quello di NOME COGNOME (pag. 7-8 sentenza di secondo grado).
Con tutti questi aspetti il motivo di ricorso omette di confrontarsi, e se ne palesa di qui la genericità.
Il terzo motivo è inammissibile poiché, come posto in rilievo dalla sentenza impugnata (pag. 8, terz’ultimo capoverso), il Tribunale aveva già effettuato la riduzione dell’importo distratto sottraendo le somme versate per il pagamento dei debiti erariali.
Il quarto motivo è, ancora una volta, inammissibile per omesso confronto con le argomentazioni complessive sottese al rigetto dell’analogo motivo di gravame.
In particolare, i COGNOME non tengono conto, neppure per contrastarla, della motivazione della pronuncia della Corte territoriale laddove, per un verso, svaluta l’apporto probatorio degli assegni prodotti che attesterebbero pagamenti in favore dei dipendenti in nero mancando la prova della causa degli stessi (pag. 9, primo capoverso) e, per un altro, evidenzia che il Curatore aveva dichiarato che l’amministratore aveva riferito come i prelievi fossero stati effettuati per far fronte alle difficoltà economiche degli stessi imputati (pag. 9, secondo capoverso).
Inammissibile è altresì il quinto motivo, poiché vengono dedotte a fondamento di un preteso travisamento della prova circostanze che non hanno avuto alcun rilievo nelle decisioni di merito quanto all’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Il sesto e il nono motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono manifestamente infondati.
Atteso che, per quanto sinora rilevato, le operazioni compiute non sono state funzionali agli scopi sociali, trova applicazione il consolidato principio in forza del quale l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia RAGIONE_SOCIALE obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805 – 01).
E i COGNOME avevano detta consapevolezza poiché gestivano direttamente una piccola società e hanno destiNOME a finalità estranee allo scopo della stessa le somme oggetto RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive.
Il settimo e l’ottavo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili per genericità a fronte di una motivazione congrua rispetto al complesso RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive spiegate con l’atto di appello, specie per quanto già rilevato nei §§ 2 e 4.
D’altra parte, va ribadito, quanto all’evocato principio della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, che esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato, come preteso dalla difesa dei ricorrenti, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello (ex plurimis, Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 01).
I ricorsi pertanto devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore