Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4642 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4642 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria depositata e ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito, per l’imputato NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso;
uditi, per l’imputato NOME COGNOME, gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle decisioni di merito, la condotta si era sostanziata nella distrazione dalle casse sociali della somma di euro 1.410.549,68, realizzata prevalentemente attraverso l’emissione di assegni in favore del COGNOME, consulente ‘della fallita ed avente rapporti da
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lungo tempo con l’amministratrice di diritto e con il coniuge coimputato NOME COGNOME, e di creditori dello stesso.
Peraltro, se nel capo di imputazione il COGNOME era stato indicato quale amministratore di fatto e non era stata specificata la veste formale contestata al COGNOME, sin dalla pronuncia di primo grado era stato puntualizzato che il COGNOME era un extraneus, mentre il COGNOME era stato chiamato a rispondere per le condotte ascrittegli, quale amministratore di fatto della società fallita.
Ha proposto, innanzitutto, ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto, con riferimento alla condotta concorsuale di contributo alla condotta dell’intraneus. Deduce, al riguardo, che non si comprenderebbe dalla motivazione il ragionamento seguito dal giudice di merito nel ritenere che, quando, come nel suo caso, un soggetto ottiene da un’altra persona fisica un prestito e le relative somme sono prelevate dalle casse sociali, debba poi essere chiamato a rispondere per la sola oggettiva natura distrattiva dell’operazione posta in essere dall’intraneus.
2.2. Mediante il secondo motivo contesta sia in punto di violazione di legge che di vizio di motivazione la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dello stesso reato di bancarotta fraudolenta distrattiva poiché, essendo stato ritenuto un extraneus, non avrebbero potuto essere applicati rispetto alla sua consapevolezza della situazione economica della società, anche nel suo divenire futuro, gli stessi principi che operano con riguardo ai soggetti che ivi rivestono ruoli di diritto. Infatti, sottolinea, in particolare che, se è vero che nel do dell’extraneus non deve entrare la consapevolezza dello stato di dissesto della società, tuttavia, come è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità, si deve evitare qualsivoglia automatismo interpretativo che comporti una responsabilità dell’extraneus a mero titolo di responsabilità oggettiva. Evidenzia di qui che, peraltro, dalle argomentazioni utilizzate a tal fine dalla Corte territoriale si disvela la natura meramente apparente della motivazione sotto tali aspetti poiché, avendo la fallita incassato nell’anno 2011 un importo di oltre quattro milioni di euro, nel periodo, immediatamente successivo, nel quale egli aveva ricevuto il prestito, la società versava senz’altro in floride condizioni economiche, con la conseguenza che un soggetto esterno alla compagine sociale non poteva sapere che sull’ingente somma incassata nel 2011 gli amministratori
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della società non avessero versato l’Iva dovuta. Inoltre, la crisi della società era emersa solo negli anni successivi, a partire dal 2014.
2.3. Mediante il terzo motivo l’imputato lamenta inosservanza dell’art. 62bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio stante il mancato riconoscimento della diminuzione di pena riveniente dall’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sul presupposto per il quale egli sarebbe stato beneficiario di un’imponente parte delle somme distratte. Deduce, al riguardo, l’erroneità di tale statuizione poiché dovrebbero esulare dalle valutazioni che vanno effettuate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche quelle che riguardano in sé il fatto di reato. Sottolinea, a riguardo, che avrebbe dovuto essere piuttosto attribuita rilevanza alla sua condotta assolutamente collaborativa, a differenza di quanto asserito dalla decisione impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione anche NOME COGNOME affidandosi a cinque motivi di ricorso, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.
3.1. Con il primo, lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza suscettibile di riverberarsi nell’invalidità della sentenza stessa. Premette, in proposito, che nel capo di imputazione gli era stata contestata la qualifica di extraneus rispetto ai fatti ivi descritti, mentre invece entrambe le decisioni di merito lo hanno condannato quale amministratore di fatto della società fallita. Di qui assume che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale quanto alla circostanza che i fatti non sarebbero mutati nella loro sostanza e sarebbe stato comunque possibile l’esercizio di diritto di difesa rispetto alle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME erroneo poiché non ha tenuto conto della dirimente circostanza che sono differenti i relativi presupposti di attribuzione della responsabilità e, d conseguenza, anche le modalità di esercizio del fondamentale diritto di difesa.
3.2. Con il secondo motivo l’imputato denuncia violazione di legge penale in relazione agli artt. 216, 217 e 223 I. fall. nonché all’art. 2639 cod. civ. e vizio d motivazione con riferimento all’accertamento del supposto ruolo di amministratore di fatto.
A fondamento di tale censura deduce, in particolare, che il Tribunale aveva valorizzato, con decisione confermata dalla Corte territoriale, quali indici indicativi della carica di fatto rivestita, che: aveva chiesto alla banca di realizzare operazioni senza esserne autorizzato; aveva indicato alla moglie, amministratrice di diritto, le operazioni da eseguire; si recava nel negozio più frequentemente rispetto alla moglie; teneva in consegna alcuni assegni; era stato destinatario di
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fatture per prestazioni generiche di consulenza; aveva avviato una seconda società con la quale aveva proseguito l’attività della fallita. Ciò posto sostiene che i predetti elementi, che ad avviso delle conformi decisioni di merito sarebbero stati indicativi di una cogestione dell’impresa da parte dei coniugi e non solo della moglie nella veste di amministratrice formale, non sono sufficienti, per come la stessa giurisprudenza di legittimità ha inteso l’art. 2639 cod. civ., ai fini della sua qualifica come amministratore di fatto. In particolare, pone in rilievo che: non sarebbe stato considerato che egli collaborava alla società come consulente; la forma la partecipazione ad una successiva società era compatibile con il ruolo di consulente rivestito; le altre circostanze non afferivano, appunto, a un ruolo di gestione attiva della società.
3.3. Con il terzo motivo censura la decisione della Corte d’appello di Firenze per vizio di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie poiché gli assunti indici che avrebbero disvelato l’incarico di fatto rivestito erano stati desunti soprattutto dalle testimonianze degli impiegati della Banca di Cambiano, interessati a limitare la loro responsabilità per il pagamento di assegni non sottoscritti dall’ amministratrice di diritto della società e, dunque, non attendibili.
Evidenzia, del resto, che, proprio rispetto a tali dichiarazioni, da un lato i giudici di merito, incorrendo in un vizio di insanabile contraddittorietà, avevano posto in rilievo che questi avevano cercato di giustificare la propria posizione all’interno della banca e, pur nondimeno, li avevano ritenuti attendibili rispetto alla narrazione che lo coinvolgeva, senza considerare che tali propalazioni erano funzionali, come del resto attestato dalla medesima pronuncia impugnata, ad “alleggerire” la loro posizione e confronti della Banca. Inoltre, l’affermazione per la quale aveva apposto firme false sugli assegni in luogo della amministratrice di diritto quale marito della stessa si fondava su un ragionamento di carattere meramente congetturale, basato sui modi in cui in genere si svolgono i rapporti familiari e non già su specifici elementi di prova.
Né, soggiunge, si comprenderebbe la rilevanza ai fini della ipotizzata cogestione della società fallita della costituzione dopo il fallimento da parte sua della nuova società RAGIONE_SOCIALE
Deduce, altresì, che, poiché la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che con il COGNOME aveva risalenti rapporti anche di finanziamento, sarebbe stato illogico inferirne che le restituzioni di alcuni importi da parte del predetto erano quelle che afferivano a prestiti con denaro sociale e non già con denaro proprio.
3.4. Con il quarto motivo deduce, di poi, violazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e manifesta illogicità della motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata ha ritenuto integrata la distrazione contestata al capo a3) della
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rubrica, ossia l’aver trasferito senza alcun corrispettivo alla società RAGIONE_SOCIALE il marchio Petra COGNOME. Sotto un primo aspetto evidenzia, al riguardo, che la motivazione non ha tenuto conto della natura immateriale del marchio che, quindi, essendo stato trasferito solo in via di fatto alla nuova società, ben avrebbe potuto essere oggetto di cessione formale a terzi da parte della Curatela fallimentare. Sottolinea, inoltre, che è la stessa decisione impugnata a porre in rilievo l’irrilevanza sul piano economico del marchio, deducendone, tuttavia, che ciò non escluderebbe la configurabilità del fatto di reato.
3.5. Mediante il quinto motivo l’imputato si duole della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e relativo vizio di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché fondato solo sul mancato riconoscimento degli addebiti contestati e sul non aver risarcito i danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso dell’imputato COGNOME è inammissibile poiché omette di confrontarsi, asserendone l’illogicità, con l’articolato e invece congruo ragionamento compiuto dalla Corte territoriale (pag. 11-12 della decisione impugnata) per confermare la sua responsabilità penale, con conseguente genericità delle relative censure (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, Galtelli, Rv. 268822).
In particolare, l’imputato nulla dice rispetto all’assunto per il quale egli non ha spiegato il titolo giustificativo del rilevantissimo importo di euro 1.186.939 ricevuto, direttamente o attraverso il pagamento ad alcuni suoi creditori, dai conti correnti della società. E, del resto, come ha sottolineato, con logico incedere, la decisione impugnata, la circostanza che egli aveva ricevuto anche precedenti prestiti dal COGNOME e dalla moglie non esclude che, oggettivamente, provenendo nel caso in esame il denaro ricevuto dalle casse sociali fosse stato distolto dalle finalità cui avrebbe dovuto essere destinato. D’altra parte, oltre a non esserci alcun vantaggio per la società derivante dalla dazione delle somme di denaro in suo favore, ha osservato la decisione censurata, neppure erano stati previsti interessi né contemplata la tempistica della restituzione, con consapevolezza, dunque, da parte del ricorrente che il prestito con denaro sociale aveva comportato un immediato depauperamento del patrimonio della società in danno dei creditori.
Il secondo motivo del ricorso dello stesso COGNOME non è fondato, per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che è incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte il principio in forza del quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (ex multis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02).
Ora, anche sotto tale aspetto le censure del ricorrente omettono di confrontarsi, così ponendosi ai limiti dell’inammissibilità, con le logiche argomentazioni della decisione impugnata che ha ritratto il dolo dello stesso, in termini coerenti con i superiori principi, dall’entità delle dazioni economiche in suo favore e dalla partecipazione dello stesso come consulente all’operazione dalla quale la fallita aveva ricavato quattro milioni di euro, percependo un compenso di 60.000,00 euro, sicché non sarebbe stato verosimile che egli non fosse a conoscenza di caratteristiche e costi dell’operazione stessa, e che avrebbe dovuto essere corrisposta VIVA sull’ingente somma ricavata.
Il terzo motivo proposto dall’imputato COGNOME è manifestamente infondato.
Va ribadito, al riguardo, che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, la Corte territoriale ha congruamente argomentato la decisione di diniego delle stesse nella massima estensione al ricorrente ponendo in rilievo che la sua collaborazione è stata lacunosa non avendo mai chiarito, ai fini della ricostruzione dei fatti, le ragioni sottese ai prestiti concessigli dai coniugi COGNOME.
Il primo motivo proposto dal COGNOME non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
E’ vero che non gli era stato formalmente contestato il ruolo di amministratore di fatto, ma tale contestazione era adeguatamente avvenuta in fatto mediante la puntuale descrizione nel capo di imputazione della sua condotta come quella del soggetto che indicava all’amministratore di diritto,
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ossia la propria moglie, “quali e quanti assegni circolari emettere e a quali beneficiari e anche prelevando personalmente presso la Banca Cambiano detti assegni tratti sul conto corrente n. 2181584 pur non essendo a ciò titolato e non essendo neppure espressamente delegato a ciò”.
Di conseguenza erano chiare sin dall’inizio all’imputato le circostanze dalle quali doveva difendersi ossia aver posto in essere, in luogo dell’amministratore di diritto, compiti propri dello stesso, e quindi svolgendo, di fatto, il relativo ruolo.
Del resto, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
5.11 secondo e il terzo motivo proposti dallo stesso imputato COGNOME, suscettibili di esame unitario, non sono fondati.
Al riguardo, occorre ribadire che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, senza che, tuttavia, significatività e continuità comportino necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, si esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex ceteris, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534).
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Ciò posto, nella fattispecie in esame gli indici idonei a disvelare lo svolgimento della carica formale in capo al COGNOME sono stati congruamente desunti dalle decisioni di merito, in conformità alle contestazioni del capo di imputazione, dal compimento di rilevanti atti di gestione sul conto della società in luogo della moglie, atti di gestione rispetto ai quali le dichiarazioni dei dipendenti della Banca (per questo ritenute attendibili come congruamente chiarito) sono andate a corroborare le modalità operative con le quali rilevantissime somme sono state distratte dal conto sociale in favore del COGNOME o di creditori di questo e poi restituite dal COGNOME stesso solo in minima parte alla società e per lo più al COGNOME o alla COGNOME, moglie del primo e amministratore di diritto della fallita.
In tale quadro, in realtà, l’imputato cerca allora di ottenere, a fronte delle adeguate argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata, una rivalutazione delle prove che è preclusa in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
6. Il quarto motivo proposto dal COGNOME è manifestamente infondato, atteso che il limitato valore del marchio non esclude, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, che la cessione dello stesso senza corrispettivo ad altra società integrasse distrazione. Senza che possa rilevare in senso contrario che si tratti di un bene immateriale, considerato che il suo utilizzo da parte della RAGIONE_SOCIALE aveva fatto venir meno ogni ipotetico interesse per acquisirlo dalla Curatela da parte di altri soggetti.
7. E’ infine generico il motivo con il quale il ricorrente contesta il trattamento sanzionatorio, considerato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata denegata non solo, come assume, per la mancanza di resipiscenza e l’omesso risarcimento dei danni cagionati alla fallita, ma – anche e soprattutto – per l’assenza di elementi positivi da valorizzare, a fronte delle plurime condotte poste in essere e delle ingenti distrazioni realizzate. Argomentazioni congrue con le quali l’imputato omette di confrontarsi.
Quanto alla determinazione della pena, le censure del COGNOME si limitano a dedurre l’eccessività della stessa senza considerare che la pena base, determinata peraltro in anni tre e mesi sei di reclusione (e, dunque, poco al di sopra del minimo edittale), è stata congruamente giustificata in ragione dell’entità delle distrazioni, con un aumento limitato solo a mesi due per la c.d. continuazione fallimentare (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit.).
Nel complesso, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorr condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, il 14/11/2025
Il
Preside
:
lite
NOME gia
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE