Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48831 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. In data 5,4.2023 la Corte di Appello di Milano ha pronunciato sentenza, sensi dell’art. 599-bis cod, proc, pen a nei confronti di COGNOME NOME NOMENOME NOME NOME del reato di bancarotta fraudolenta documental deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procura Generale nella misura di anni tre di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre cassazione l’imputato, che con il primo motivo lamenta l’illegalità della pen essere stata essa inflitta all’imputato pure a fronte della originaria conte del reato di bancarotta documentale in concorso con COGNOME NOME per il quale, tuttavia, contestualmente, la corte di appello aveva dich l’improcedibilità per intervenuta prescrizione previa qualificazione, per COGNOME appunto, del medesimo fatto, nei diverso reato di bancarot semplice; col secondo motivo impugna l’ordinanza con cui si è negato alla dif iI rinvio per acquisirsi la disponibilità dell’ente all’esecuzione di attività da parte dell’imputato, chiesta in sostituzione della pena detentiva breve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LII ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen.’ intro dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell’art. comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall’art. 1, comma 62 103/2017 – applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in ep antecedente alla sentenza impugnata – è ammissibile il ricorso in cassazi avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acc al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al cont difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, ed, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sa ;nflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dall prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 13/01/2020, M, 27817001); laddove nel caso di specie la pena inflitta è esattamente quell cui è intervenuto l’accordo delle parti e non è né diversa né eccedente risp
quella prevista dalla norma per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per il quale è intervenuta condanna; condanna confermata dalla corte di appello per avere l’appellante rinunciato a tutti i motivi di ricorso ivi compreso quello in quella sede articolato sulla qualificazione giuridica del fatto che si è intes inamissibilmente mettere in discussione col ricorso in scrutinio nonostante appunto la intervenuta rinuncia; profilo non recuperabile attraverso la dedotta illegalità della pena che si fonda tra l’altro, in buona sostanza, sulla mer circostanza che il reato originariamente contestato in concorso è stato riqualificato solo per il concorrente e non anche per il ricorrente, laddove non esiste una preclusione in tal senso statuita dalla legge potendo il fatto di reato essere sempre diversamente qualificato a prescindere dall’iniziale sua contestazione in termini di concorso (che deve, di conseguenza, evidentemente, intendersi escluso ove l’esito finale della decisione si sdoppi); laddove, peraltro, nel caso di specie !a corte di appello, a proposito della riqualificazione operata, in termini di bancarotta semplice, nei confronti del solo coimputato COGNOME, ha specificato che la condotta di questi si esaurì in buona sostanza nell’avere accettato e mantenuto la carica di liquidatore per circa sei mesi, fino ai fallimento, senza ricevere né chiedere in consegna i libri e le altre scrittur contabili in violazione degli obblighi a lui imposti, mentre al ricorrente COGNOME contestato il ben diverso ruolo di presidente del consiglio dì amministrazione della società e successivamente di liquidatore di fatto.
2.La questione sul mancato rinvio dell’udienza per recuperare la disponibilità di un ente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da parte dell’imputato, superata dal fatto che, a seguito del rigetto della relativa istanza, l’imputat ebbe a formulare richiesta di appiicazione della pena concordata di tre anni di reclusione, in sostanza rinunciando alla richiesta di sostituzione della pena (cfr. verbale del 5.4,2023),
2.Residua solo da precisare che il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e non aì sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod: proc. pen, che avrebbe potuto trovare applicazione trattandosi, appunto, cfl impugnazione inammissibile avverso pronuncia ex art. 599 bis del codice di rito; tuttavia, ciò non ha alcun rilievo ai fini della regolarità e validità della decisi presa attraverso ii rito camerale partecipato, implicante, a differenza di quello de plano, la garanzia del contraddittorio, sia pure non in presenza.
3.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2023.