Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39841 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME NOME NOME DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo GLYPH CLeC(Vt..a..;,..9./et GLYPH :M124/..4 1-t: C/3-..4-0 2-$’7Q
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udito il-efirrn -gore Trattazione scritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Questa Corte di Cassazione con sentenza n. 12841 del 3 febbraio 2022 h disposto l’annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzioNOME della decisione emessa in data 2 aprile 2019 dalla Corte di Appello di Milano, confronti di INDIRIZZO.
La affermazione di penale responsabilità di COGNOME NOME riguarda il deli bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta fraudolenta impropr Nel valutare l’atto di ricorso allora proposto, questa Corte ha rilevato un pr contraddittorietà argomentativa sul punto della semplice equivalenza de circostanze attenuanti generiche (rispetto alla aggravante della pluralità d di bancarotta), motivate con l’assenza di qualsivoglia condotta riparatoria, l in altra parte della decisione si valorizza lo ‘sforzo risarcitorio’ da realizzato.
In sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data settembre 2022 ha ridetermiNOME la pena inflitta in quella di anni tre di rec (in primo grado anni tre e mesi sei di reclusione) e ha determiNOME in anni c la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 u.co. I.fall .
2.1 Il giudice del rinvio motiva in modo specifico sul punto della equivalenza circostanze attenuanti generiche, valorizzando l’entità oggettiva della dissip delle risorse societarie e della esposizione debitoria accumulata, lì dove lo risarcitorio’, pur presente, si è limitato al versamento di una somma modes rapporto alla gravità del danno. Viene, in ogni caso, rimodulata la entità della sanzione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo de difensore – NOME INDIRIZZO. Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazio in riferimento al punto della equivalenza delle circostanze. La valutazione della Corte di Appello – che conferma il giudizio di equivalenz incentrata esclusivamente sul parametro della entità del pregiudizio arrec Prende in esame dunque (tra quelli indicati dall’art.133 cod.pen.) il solo par
della gravità del fatto e trascura le emergenze fattuali sulla personalità.
Non vi sarebbe, pertanto, una corretta esecuzione del mandato posto da sentenza rescindente. Vi sarebbe, inoltre una illogica equiparazione, su tale p della posizione dello COGNOME (liquidatore per un limitato arco temporale) a q di altri coimputati.
3.2 Al secondo motivo siérronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della durata delle pene accessorie.
La quantificazione nella misura di cinque anni è adottata al mero fi differenziare la posizione dello COGNOME da quella di altri coimputati ma non a rispondente ai parametri di necessaria ‘personalizzazione’ del tratta sanzioNOMErio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consen
4.1 La ragione dell’annullamento della prima decisione risiede in un profi contraddittorietà argomentativa che il giudice del rinvio ha provveduto a sa spiegando il motivo per cui gli aspetti positivi (attivazione risarcitoria) certo una funzione di riequilibrio del quadro circostanziale (equivalenza) ma si spingono verso una accentuazione (prevalenza) della loro valenza. Ciò in ragione di una considerazione della entità del danno provocato, aspetto certamente rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale del giudic merito, e che non esorbita dalle attribuzioni di legge, sicchè il giudice di le non può sovrapporre una propria valutazione a quella già legalmente operata. In ciò risiede la inammissibilità del primo motivo di ricorso, anche in ragione complessiva riduzione del trattamento sanzioNOMErio, aspetto non considerato ricorrente.
4.2 Anche in riferimento alla durata della pena accessoria la decisione esp una valutazione discrezionale in un ambito di insindacabilità, posto c motivazione espressa – nel quadro di un complessivo apprezzamento del livello responsabilità dei diversi concorrenti – non appare illogica.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la cond del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria ch pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso in data 3 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente