Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6942 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6942 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR! TTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui stato ritenuto responsabile, in sede di abbreviato, del reato di cui all’a comma 1, legge fall., e condanNOME alla pena di anni due di reclusione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta l’inosservanza del legge e la correttezza della motivazione nella parte in cui ritiene sussiste qualifica di amministratore di fatto ovvero la partecipazione attiva dell’imput non è consentito dalla legge in sede di legittimità essendo reiterativo di prof censura già adeguatamente vagliati e teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridic esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. provvedimento impugNOME). Invero, esule dai poteri della Corte di cessazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi dì fatto posti a fondamento della decis la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutt (i, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); laddove, peraltro, l’appel aveva contestato soprattutto la fittizietà dell’affitto di azienda;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancat applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 del sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessar che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 2795 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244); nel caso dì specie, in buona sostanza, non si so ravvisati elementi positivi ai fini di una favorevole valutazione in tal s risultando in definitiva la pena, già fissata nel minimo edittale, congru adeguata alla concreta gravità del fatto (così a pag. 4 della sentenza impugnat
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna de
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, co 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/11/2025.