Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51474 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51474 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Giarre il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 26 ottobre 2022, della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 19 settembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile costituita, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 21 settembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, nella sua qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
(dichiarata fallita il 28 dicembre 2017) e in concorso con il precedente amministratore (giudicato separatamente), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto i macchinari e i veicoli analiticamente indicati nel capo d’imputazione, capo Al), bancarotta fraudolenta documentale (nelle due alternative forme di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, capo A2) e bancarotta impropria da operazioni dolose (per aver sistematicamente omesso i versamenti contributivi e fiscali, capo A3).
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando cinque motivi di censura.
Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazione, attiene alla contestazione di bancarotta distrattiva e deduce che la Corte d’appello si sarebbe limitata a valutare il mancato pagamento del corrispettivo della vendita dei beni sociali, senza considerare che questi erano comunque rimasti nella disponibilità della società, la quale, in applicazione dell’art. 1460 cod. civ., avrebbe avuto la facoltà di trattenerli, eccependo l’inadempimento dell’acquirente. Cosicché alcun depauperamento del patrimonio sociale potrebbe prospettarsi in ragione della condotta contestata.
Il secondo, anch’esso afferente all’imputazione di bancarotta distrattiva, deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove, nel ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato, non avrebbe valutato tutti i preliminari adempimenti adottati dal ricorrente (segnatamente la stima acquisita al fine di individuarne il più congruo prezzo di vendita), dimostrativi, in ipotesi, dell’assenza di un dolo distrattivo.
Il terzo attiene, invece, alla bancarotta documentale e deduce che la mancanza della documentazione richiesta, risalente pacificamente al 2013, non potrebbe essere imputata al ricorrente, nominato liquidatore solo nel dicembre del 2016.
Il quarto attiene alla bancarotta impropria e deduce la radicale assenza di motivazione in ordine alle censure prospettate con memoria del 20 ottobre 2022, afferenti, appunto, al capo A3) e dirette a censurare la riconducibilità al ricorrente delle condotte oggetto di contestazione.
Il quinto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce la mancanza di motivazione in ordine alle censure sollevate dal ricorrente con i motivi nuovi del 10 ottobre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta
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l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120).
Cosicché, quand’anche si volesse aderire alla prospettazione difensiva, la prospettata eccezione d’inadempimento, se legittima la mancata consegna del bene, non esclude l’ormai definitivo trasferimento della proprietà dello stesso e, quindi, alla luce della mancata riscossione del credito, il depauperamento del patrimonio sociale (comprensivo non solo dei beni materiali, ma anche di tutte le entità immateriali economicamente valutabili, fra le quali rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale: Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 275232).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
Il ricorrente deduce che l’aver scrupolosamente determinato il prezzo di vendita dei beni sociali rappresenterebbe prova dell’assenza di un dolo distrattivo. Dimentica, tuttavia, che la condotta contestata non è la vendita di tali beni (peraltro avvenuta pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento), né l’irrisorietà del prezzo: è la sua mancata riscossione. D’altronde, l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME e altro, Rv. 266805). E la consapevole omessa riscossione di un credito è, in sé, rappresentativa della consapevolezza di sottrarre il cespite alla fisiologica destinazione impressa dall’art. 2740 del codice civile.
Ad identiche conclusioni anche con riferimento al terzo motivo.
Va premesso che il ricorrente è nominato liquidatore nel dicembre 2016, rimanendo in carica, per circa un anno, fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta nel dicembre del 2017.
Ebbene, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest’ultimo (e, quindi, anche sul
liquidatore nominato per la nuova fase di vita della società) incombe l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 15988 d 11/03/2019, non massimata).
Il ricorrente si limita ad allegare un tentativo di ricostruzione e invoca l’esistenza di una denuncia di smarrimento, ma non si confronta con il logico argomento evidenziato dalla Corte territoriale e rappresentato dall’assoluta incoerenza della tempistica di presentazione (avvenuta solo il giorno antecedente l’istanza di fallimento); un dato che non solo giustifica la valutazione di inattendibilità della dichiarazione, ma che dà conto, indirettamente, anche del pregresso inadempimento dell’obbligo di ricostruzione, ripristino e regolarizzazione da parte del ricorrente nel corso dell’intero anno nel quale è stato in carica.
Il quarto motivo è inammissibile.
Pur prescindendo dalla tardività delle censure delle quali si lamenta la pretermissione (estranee all’originaria conformazione dell’atto di appello e sollevate, pacificamente, solo con una memoria successiva), la difesa continua a dedurre, anche con esse, l’estraneità del COGNOME senza confrontarsi con gli argomenti logici e fattuali indicati già in primo grado e, peraltro, evocando una responsabilità a titolo di concorso dell’extraneus, senza considerare che i fatti sono gli stati contestati (e coerentemente ritenuti in sentenza) nella sua qualità di liquidatore, quindi quale titolare anche formale di funzioni gestorie.
Il Tribunale, nel fondare il giudizio di responsabilità del COGNOME anche per il delitto di cui al capo A3), aveva evidenziato come la sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi, condotta contestata nel relativo capo d’imputazione, per quanto risalente al 2013, fosse proseguita anche per tutta la fase liquidatoria, pacificamente riconducibile al ricorrente, con conseguente ulteriore compromissione dell’equilibrio economico-finanziario della società.
Il relativo motivo d’appello, quindi, non confrontandosi con tale logica argomentazione, era in sé inammissibile e il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” è esso stesso inammissibile, per carenza d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).
Ugualmente inammissibile, per le medesime ragioni, è anche il quinto motivo, afferente all’omessa motivazione in ordine alle censure sollevate in appell ordine al trattamento sanzionatorio. Anche in questo caso, i motivi oggetto de censura sono stati proposti solo con memoria del 10 ottobre 2022, e, afferen ad un capo della sentenza non impugnata con l’atto d’appello, erano, ab origine, inammissibili.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorr condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende e alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile costit liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in comple euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29 settembre 2023
Il GLYPH sigliere estensore
Il Presjiente