Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11091 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso di NOME COGNOME, nonché l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Venezia, all’esito del gravam interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 12 gennaio 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Treviso, all’esito di giudizio abbreviato, ne aveva affe responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (per avere sot le scritture contabili della fallita RAGIONE_SOCIALE) e – concesse le circostanze attenuanti g – lo aveva condanNOME alle pene ritenute di giustizia, con revoca ospensione condizionale de pena a lui precedentemente concessa.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell’imputato ha proposto ricorso pe cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l’omessa assunzione di una prova decisiva, in relazione all’attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto de RAGIONE_SOCIALE, richiesta con i motivi aggiunti di appello, presentati nel termin (segnatamente, si tratta di documentazione, che non risulterebbe acquisita e, comunque, non è stata esaminata, rilasciata da Veneto Banca il 16 novembre 2016, atta a dimostrare che non sarebbe veridica la denuncia del socio unico e amministratore formale dell’ente, COGNOME, d falsità del verbale di assemblea del 18 febbraio 2011; e che dimostrerebbe che il COGNOME d 28 febbraio 2011 non era risultato «legale rappresentante e titolare» dell’ente ma delegato operare sul conto corrente ad esso intestato); inoltre, si è assunto che la Corte di m avrebbe omesso di motivare su quanto dedotto con i motivi aggiunti che avevano allegato la falsità, la strumentalità e l’illogicità della prospettazione del COGNOME, teste interessa sostegno dell’affermazione di responsabilità del COGNOME (non essendo stata accertata la fal del detto verbale di assemblea e traendosi invece dalle deposizione dei testi COGNOME – del quale ultimo il Giudice di appello avrebbe negato l’attendibilità – la fond della tesi difensiva).
2.2. Con il secondo motivo, richiamando quanto esposto nel primo, è stato assunto il viz di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo sussistenza del delitto in imputazione, segnatamente per l’omesso apprezzamento degli elementi di prova indicati nell’atto di appello relativi in particolare al mancato rinve della contabilità: i Giudici di merito avrebbero privilegiato le dichiarazioni rese dal Bro non ha mai deposto nel procedimento) al curatore, quantunque esse fossero interessate, inverosimili, contraddittorie e smentite dalle testimonianze del commercialista NOME NOMENOME narrato deporrebbe per la regolare tenuta della contabilità da parte dello stesso NOMENOME NOME l’imputato era amministratore formale della società), COGNOME e COGNOME, ed erroneamente attribuite rilievo a quanto rassegNOME dal teste COGNOME COGNOMErelativamente al periodo anter all’avvicendamento tra COGNOME COGNOME COGNOME) essendo illogico attribuire all’imputato il pre dolo specifico.
2.4. Con il quarto motivo è stato addotto il vizio di motivazione con riguardo alla manc qualificazione del fatto come bancarotta semplice, rappresentando che con il gravame si er denunciato il difetto di prova della sottrazione o distruzione della contabilità, del dolo s (tenuto conto della mancanza solo parziale della contabilità e del periodo limitato e significativo per cui essa difetterebbe) e dell’impossibilità di ricostruire il patr movimento degli affari della fallita, potendosi al più attribuire al COGNOME una co negligente. Ancora, si è dedotto che erroneamente la Corte di appello avrebbe finito c l’affermare la responsabilità del COGNOME a titolo di dolo generico quantunque per il fa imputazione sia prescritto il dolo specifico; e che la prova del dolo non possa derivare in m automatico dalla sussistenza del fatto.
2.5. Con il quinto motivo è stata addotta l’omessa motivazione:
sulla chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche;
e sulla denunciata erroneità della revoca della sospensione condizionale (quanto all sentenza del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2009, poiché essa era divenuta irrevocabile i gennaio 2010 ossia più di cinque anni prima della commissione del reato per cui si procede ragion per cui il primo reato era già estinto; quanto alla sentenza del Tribunale di Palermo 30 ottobre 2012, irrevocabile il 22 luglio 2013, poiché essa non aveva disposto alcu sospensione condizionale).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo sono inammissibili; è parimenti inammissibile il terzo mot salvo nella parte in cui solleva censure relative alla sussistenza dell’elemento soggettiv reato, da ritenersi assorbite in ragione dell’accoglimento del quarto motivo, che è fondato termini che si esporranno; è, infine, assorbito il quinto motivo.
Il primo, il secondo e il terzo motivo (salvo quanto si dirà oltre a proposito dell’e soggettivo) possono essere trattati congiuntamente.
Anzitutto, deve osservarsi che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata allorché assume la mancata assunzione di una prova decisiva. L’imputato è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato. E nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolar mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal gi ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non p riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n del 30/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 – 01); e valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base de conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal
del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 – 01).
Tanto premesso, le censure in esame, anzitutto, non si confrontano compiutamente con l’iter argomentativo congruo e logico in forza del quale la Corte di merito ha attribu all’imputato sia il ruolo di amministratore dell’ente anche dopo la cessazione dalla carica s commissione del fatto in imputazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01). La sentenza impugnata non ha valorizzato solo quanto rassegNOME dal COGNOME ma ha anche richiamato la deposizione del curatore, la documentazione acquisita, le dichiarazioni d testi (il dipendente della fallita COGNOME, il commercialista NOME, il teste COGNOME, in particolare ha disconosciuto la propria firma – quale segretario – in calce al ver assemblea di cui il COGNOME ha denunciato la falsità), così attribuendo al COGNOME la ge dell’ente e ritenendo provato il ricevimento da parte sua (perché consegnatagli dal COGNOME della documentazione contabile nonché la mancanza della successiva consegna di essa al COGNOME COGNOMEdivenuto amministratore di diritto). Ancora, la Corte di merito ha chiarito i ragione dei quali ha ritenuto inidonei a pervenire a una statuizione liberatore le deposiz discarico (in particolare, quella del COGNOME, di cui ha rimarcato i profili di conf comunque l’assenza in essa, così come nelle dichiarazioni del COGNOME, di elementi favorevoli COGNOME). Ne deriva che la struttura argomentativa della pronuncia ha chiaramente disattes in parte qua il gravame, ivi compresi i motivi nuovi (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 2023, NOME ,Ry. 284096 – 01).
E nel resto la prospettazione finisce col perorare una alternativa ricostruzione del senza denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), se non riguardo alla consegna delle scritture contabili al COGNOME da parte NOME, circostanza che – come esposto – la Corte di merito ha ritenuto si sia verificata.
É, invece, fondato il quarto motivo, con parziale assorbimento del terzo moti segnatamente nella parte in cui quest’ultimo contiene censure relative alla sussiste dell’elemento soggettivo.
A fronte delle censure prospettate con il gravame sul punto, la Corte di merito – che ritenuto la sussistenza della contestata bancarotta fraudolenta documentale specifica individuato correttamente l’elemento soggettivo nel dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 11390 09/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280729 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01) Tuttavia, ne ha affermato la sussistenza limitandosi a descrivere il fatto attribuito all’i pur menzionando – ma solo come conseguenza di esso – il pregiudizio patito dai creditori (oss osservando che egli, amministratore formale dell’ente e in possesso della documentazione contabile, «non l’ha trasmessa all’asserito nuovo amministratore così contribuendo[. all’occultamento in danno dei creditori»), senza invece indicare compiutamente alcun indice fraudolenza (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 – 01).
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’elemento soggettivo del reato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appel Venezia, rimanendo assorbito – come anticipato – il quinto motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’elemento soggettivo del reato con rinvi per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso sull’elemento materiale.
Così deciso il 28/11/2023.