Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/09/2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 21/12/2017, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, applicandogli le sanzioni accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale, nonché dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata d anni dieci.
1.1. Con sentenza del 15/11/2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato tale pronuncia, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. La Corte di cassazione, in particolare, ha ritenuto fondata la doglianza inerente alla violazione di legge e alla carenza motivazionale, con riferimento all’elemento soggettivo del reato; la sentenza impugnata, infatti, faceva riferimento alla mancata consegna di tutta la documentazione contabile dell’impresa, senza però argomentare – in maniera congrua e non manifestamente illogica – in ordine alla sussistenza del dolo specifico, necessario per l’integrazione dell’ipotizzato modello legale. Con la medesima pronuncia, i Giudici di legittimità hanno rilevato come la Corte distrettuale non si fosse confrontata con il dictum di Corte cost., sentenza n. 222 del 07/12/2018, in punto di determinazione temporale delle pene accessorie fallimentari, ex art. 216, ultimo comma, Legge fall.
1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe – emessa all’esito del giudizio di rinvio – la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione collegiale del 21/12/2017, rideterminando la durata della sanzione accessoria. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente il dol specifico richiesto dalla figura tipica contestata.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., in relazione all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per mancanza dell’elemento soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 217 e 217 r.d. n. 267 del 1942, per avere l’impugnata sentenza, in violazione del principio del favor rei, applicato all’odierno ricorrente il trattamento sanzionatorio previsto per il reato contestato, piuttosto che quello relativo al reat di bancarotta semplice.
2.3. Il ricorrente – in ipotesi difensiva – è sempre restato totalmente estraneo alla gestione dell’impresa, non essendo emerso alcun riscontro probatorio, in ordine ad un suo ruolo negli adempimenti contabili dell’azienda o nell’indebita percezione dei cespiti aziendali. L’esistenza dell’elemento soggettivo, del resto, non può essere desunta dalla mera esposizione debitoria, oppure dal fatto che lo stato delle scritture contabili sia tale, da impedire la ricostruzione d movimento degli affari della società. Del tutto incongruo, inoltre, è il richiamo a passato delinquenziale dell’interessato.
2.4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha domandato l’accoglimento dei motivi già formulati.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le due doglianze, sebbene formalmente distinte, presentano una evidente matrice comune e si prestano agevolmente, dunque, ad una trattazione congiunta.
2.1. Come esposto in parte narrativa, la difesa si duole della ritenuta sussistenza del dolo specifico, con riferimento al quale la Quinta Sezione di questa Corte – in sede di decisione rescindente – aveva chiarito come la sentenza della Corte di appello non avesse colmato di contenuti l’affermazione di responsabilità; questa risultava pertanto illogica, laddove sottolineava la mancanza della documentazione contabile nella sua interezza, senza però argomentare in modo idoneo, quanto alla esistenza del dolo specifico.
2.2. Occorre allora ricordare come, nell’ambito del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta di occultamento delle scritture contabili, figura giuridica che postula il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditor consista nella materiale sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, potendosi realizzare anche secondo la modalità della omessa tenuta. Tale condotta rappresenta una fattispecie autonoma e alternativa – in seno alla più ampia previsione dell’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto all differente condotta che si sostanzia nella fraudolenta tenuta di tali scritture
Quest’ultima integra, infatti, un’ipotesi di reato a dolo generico, che postula un accertamento condotto su libri contabili fisicamente rinvenuti ed esaminati, ad opera degli organi del fallimento (fra tante, si veda Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
Questa Corte, altresì, ha ripetutamente chiarito come «In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304; sulla necessità che ricorrano significativi indici di fraudolenza, quali – a titolo meramente esemplificativo – il passivo rilevante, l’irreperibili dell’amministratore, o la distrazione dei beni aziendali, si veda Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983).
2.3. Giudicando in sede di rinvio, la sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione della ricorrenza del dolo specifico necessario, ai fini della integrazione del contestato paradigma normativa, fondando tale convincimento sui seguenti indici:
omessa partecipazione dell’imputato al procedimento volto alla dichiarazione di fallimento e, in conseguenza, mancanza di giustificazioni, in merito allo stato si decozione dell’impresa individuale;
mancato ritrovamento di alcun tipo di attivo;
presenza di carichi erariali, fatto oggettivo valutato quale elemento evocativo della produttività reddituale dell’impresa;
passato criminale del soggetto, già pregiudicato per gravi reati contro il patrimonio;
gestione dell’impresa ad opera di altro soggetto, fatto da considerare sintomatico della volontà di frodare i creditori.
2.4. I dati evidenziati dalla Corte di appello di Palermo, a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo specifico preteso dalla ritenuta fattispecie incriminatrice tipica, colmano adeguatamente le carenze motivazionali emerse in relazione alla prima sentenza di appello, rendendo pienamente conto della ritenuta sussistenza del dolo specifico postulato dalla fattispecie incriminatrice.
La motivazione posta dalla Corte distrettuale a fondamento della decisione ora impugnata, in definitiva, pare sul punto ampia ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici di qualsivoglia genere; trattasi, dunque, di motivazione non censurabile in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.