Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40870 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORONA NOME COGNOME nato a SENIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente (stante l’estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo B) per fatti di bancarotta documentale e distrattiva relativi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella quale la stessa rivestiva l’incarico di amministratore unico dalla data del 3 aprile 2006, RAGIONE_SOCIALE dichiarata RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Cagliari in data 22 aprile 2015.
Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la CORONA, quanto al capo A) dell’imputazione, denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 216 comma 1, n. 2, e 223 I. fall. in ordine alla ritenuta omessa consegna delle scritture contabili obbligatorie al Curatore.
A riguardo, pone in rilievo, innanzi tutto, che era emerso che la sentenza di fallimento non le era stata notificata, sicché non aveva potuto impugnarla.
D’altra parte, neppure aveva avuto conoscenza della raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la RAGIONE_SOCIALE della quale era dipendente con la quale il Curatore fallimentare le aveva richiesto la consegna della documentazione, raccomandata ricevuta da un soggetto che aveva apposto una sottoscrizione illeggibile.
Né, ulteriormente, avrebbe potuto essere valorizzata, come avevano invece fatto le sentenze di merito, la circostanza che, dopo l’incontro con il Curatore presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, non aveva comunque consegnato le scritture contabili, atteso che le stesse erano state riposte dal Curatore di un’altra RAGIONE_SOCIALE da ella amministrata avente la stessa sede in stanze chiuse a chiave alle quali non aveva accesso.
Sotto un distino profilo, la CORONA lamenta che, ad ogni modo, non è sufficiente ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’omessa consegna dei libri contabili dovendo la relativa condotta essere sorretta dal dolo
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specifico, elemento soggettivo del reato rispetto al quale la Corte territoriale non aveva fornito un’adeguata motivazione.
2.2. Con il secondo motivo l’imputata lamenta violazione e erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 I. fall. con riferimento alla vendita di un posto auto (sito in CagliariINDIRIZZO INDIRIZZO) dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e correlata illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sottolinea, in primis, che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a motivare per relationem rispetto a quella di primo grado senza prendere posizione sulle censure che aveva formulato nell’atto di appello.
Di qui non sarebbe stato considerato che, già dalla data del 24 aprile 199,8 era stato stipulato un contratto preliminare di vendita del posto auto con l’acquirente, che, sin dalla data del 24 aprile 2008, aveva sollecitato la stipula del contratto definitivo, avendo corrisposto le somme dovute negli anni dal 2000 al 2004, come era stato documentato.
Con il terzo motivo la CORONA denuncia violazione e erronea applicazione dell’art. 219, comma 2, I. fall., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. poiché sarebbe stata ritenuta integrata l’aggravante della pluralità di fatti d bancarotta pur a fronte di una contestazione solo in fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso non è fondato.
Premesso che non è possibile sindacare in questa sede la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 01), l’imputata, confrontandosi solo in parte con la ratio decidendi delle pronunce di merito – che, in quanto conformi, si integrano l’una con l’altra, dando luogo ad un unitario compendio motivazionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01) – trascura di considerare che è stata ritenuta integrata la condotta di sottrazione delle scritture contabili in virtù di una serie concorrenti circostanze, che esulano dal problema della regolare notifica della sentenza di fallimento e della ricezione raccomandata del Curatore con la quale era stata richiesta la consegna della documentazione.
Invero, a tale conclusione, ragionevolmente, le decisioni di merito sono pervenute in forza dei seguenti (e concorrenti) indici (v. pag. 21 della sentenza impugnata):
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la CORONA ha ammesso che aveva comunque avuto contezza del fallimento della RAGIONE_SOCIALE a mezzo stampa e, tuttavia, non si era presentata spontaneamente dal Curatore;
le scritture contabili che si trovavano nella sede della RAGIONE_SOCIALE custodite dal Curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (del quale ella era parimenti amministratrice) erano relative a RAGIONE_SOCIALE diverse dalla RAGIONE_SOCIALE;
l’imputata si era impegnata con il Curatore a fornire la documentazione contabile che avrebbe in ipotesi reperito, ma non aveva poi sciolto la relativa “riserva”.
Quanto, poi, al dolo specifico necessario ai fini dell’integrazione della bancarotta documentale per sottrazione, esso ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. P_IVA NUMERO_DOCUMENTO).
E detti indici sono stati adeguatamente ravvisati sia nella condotta della CORONA volta in maniera macroscopica a non collaborare con la Curatela fallimentare ai fini del rinvenimento della documentazione (pag. 21-22 della sentenza impugnata), sia nella risalente crisi della RAGIONE_SOCIALE che aveva subito gravi perdite già dall’esercizio dell’anno 2009, sicché la successiva sottrazione della documentazione era volta a creare pregiudizio al principale creditore, ossia all’Erario, nonché ai dipendenti licenziati (pag. 19 della stessa sentenza impugnata).
Il secondo motivo è inammissibile poiché omette di confrontarsi con la circostanza, decisiva nel ragionamento della Corte territoriale (e della stessa sentenza di primo grado(, che non è stato prodotto né dalla imputata né dall’assunta promittente acquirente il risalente contratto preliminare in adempimento del quale, in prossimità del fallimento, era stato ceduto il posto auto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la maggior parte dei pagamenti era stata comunque effettuata negli anni precedenti in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la quale la stessa promissoria acquirente, come ha posto congruamente in rilievo la pronuncia impugnata, aveva riferito di aver stipulato il preliminare relativo ad un diverso posto auto che, nelle more, era stato ceduto ad altri, sicché la CORONA le aveva ceduto, distraendolo così senza alcun corrispettivo dai beni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quello di proprietà della stessa.
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Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, affermato a più riprese nella giurisprudenza di legittimità, in omaggio al quale, nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219; comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (ex ceteris, Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 – 01).
In definitiva il ricorso deve essere nel complesso rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente