Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36406 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36406 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore General AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che si è riportato alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 30.09.2025 unitamente alla no spese; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata 1’11 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Roma, che ha riformato, solo in punto di trattamento sanzioNOMErio la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale della Capitale per due fat bancarotta fraudolenta, l’una documentale, l’altra distrattiva ai danni d società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 10 luglio 2013 COGNOME era stato amministratore e socio unico della fallita dal 12 luglio 2010 a ottobre 2011 e liquidatore e socio unico della medesima dal 25 ottobre 2011 all data del fallimento.
In primo grado erano state riconosciute sia l’aggravante dei più fatti bancarotta che quella del danno di rilevante gravità, erano state negate circostanze attenuanti generiche ed era stata inflitta la pena di quattro ann reclusione. La Corte di appello ha ridotto la pena la pena a tre anni e sei mes reclusione, confermando la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale e la pena accessoria dell’interdizione perpe dai pubblici uffici per cinque anni.
Il ricorso presentato dal difensore dell’imputato si compone di tre motiv di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazion sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e violazione d legge quanto al dolo della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1) La tesi della Corte di appello secondo cui le scritture contabili esistevan erano state sottratte scientemente al fallimento per occultare le condo distrattive e per danneggiare i creditori – si legge nel ricorso – sarebbe mera congettura e non avrebbe dato riscontro alle censure contenute nell’atto d appello. Rispetto alla doglianza secondo cui COGNOME aveva avuto notizia d fallimento solo il 18 aprile 2014 e non aveva mai avuto la disponibilità del scritture contabili, custodite dal commercialista COGNOME, la sentenza impugnata sarebbe limitata a sostenere assertivamente il fine di pregiudizio, erroneamen attribuendo un rilievo dimostrativo alla mancata risposta di l’ardi convocazioni del curatore, confondendo la bancarotta fraudolenta documentale specifica con quella cosiddetta generica. La finalizzazione della prete sottrazione della documentazione contabile rispetto alle condotte distrattive prosegue il ricorrente – sarebbe smentita dal ritrovamento del contrat definitivo e di quello preliminare di vendita dei due immobili oggetto del contestazione di distrazione, atti peraltro assoggettati, con esito positiv azione revocatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio d motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art 219, comma 1, leg. fall. Sostiene il ricorrente che, rispetto alla gene individuazione del danno nel complessivo passivo fallimentare, era stato formulato uno specifico motivo di appello, che rimarcava la pur già riconosciuta marginalità del ruolo di COGNOME. Ebbene – si legge nel ricorso – la C distrettuale non avrebbe dato riscontro a questa argomentazione difensiva, benché il ricorrente non fosse responsabile della formazione del passiv fallimentare, accumulatosi per la gran parte negli anni precedenti.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e a trattamento sanzioNOMErio, irragionevolmente negate nonostante la marginalità della condotta del ricorrente, già riconosciuta dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in lamenta vizio di motivazione quanto al dolo della bancarotta fraudolenta documentale.
COGNOME era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di bancaro fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, com chiaramente enunciato nel relativo capo di imputazione. Tale ipotesi d bancarotta documentale, come è noto, richiede il dolo specifico di recar pregiudizio ai creditori e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa seno all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudole tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo gene presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904).
Ebbene, il Tribunale aveva condanNOME l’imputato ritenendo che la documentazione contabile fosse stata effettivamente tenuta e che volontariamente COGNOME, una volta dichiarato il fallimento della società, l’avesse fornita alla curatela. Nessuna motivazione si coglie, tuttavia, n sentenza di primo grado per quanto concerne la specifica direzione del dolo che aveva sorretto la condotta del ricorrente, che i primi Giudici avevano affronta in maniera del tutto assertiva (cfr. pagg. 22, 23 e 24 della decisione Tribunale). Questa lacuna argomentativa era stata censurata nell’atto di appello ove si era evidenziato – a sostegno della tesi dell’insussistenza del coeffici soggettivo – come la posizione dell’imputato fosse sostanzialmente defilat rispetto alla complessiva gestione della società e all’ideazione delle operazi distrattive e come questo si riverberasse positivamente sulla sua posizione p quanto concerne l’interesse a non fornire alla curatela le scritture contabili, più che le vendite immobiliari cui aveva partecipato quale amministratore subentrante risultavano dalle dichiarazioni fiscali e da pubblici registri.
Di fronte a questa censura, dotata di un sufficiente grado di specificità, Corte distrettuale ha taciuto, limitandosi ad affrontare, nel vaglio del gravame merito sulla bancarotta fraudolenta documentale, la tesi che vedeva la documentazione contabile non già sottratta, ma tenuta e poi smarrita dal commercialista COGNOME. Si tratta di un aspetto, quello vagliato nella senten impugnata, che evidentemente attiene ad una diversa sfaccettatura della componente soggettiva della condotta, ossia quella della volontarietà dell sottrazione, mentre il profilo concernente la specificità del dolo e, segnatament la direzione della condotta rispetto al pregiudizio dei creditori, è stato del trascurato.
Tanto impone l’annullamento con rinvio della decisione avversata, all’esito del quale la Corte di appello dovrà affrontare nuovamente la regiudicanda, con piena autonomia motivazionale, con il solo limite di non dare nuovamente luogo al vizio lamentato.
Il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art 219, comma 1, leg. fall. – e il terzo motivo di ricorso – relativo al diniego circostanze attenuanti generiche – sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così è deciso, 02/10/2025