Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il 11/02/1946 NOME nato a SPRESIANO il 06/04/1955
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte Appello di Trieste che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di bancaro fraudolenta patrimoniale;
Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME contesta la procedura di correzione del dispositivo della sentenza impugnata che, nella su corretta formulazione, condanna il solo imputato COGNOME alla rifusione delle spese sostenute da parte civile – è privo del necessario interesse ad impugnare in quanto non è sufficiente la m pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decis essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata;
2.1. Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deduce violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorre proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei f – è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anc di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuat dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplic le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. In particolare, non risult prelievi effettuati dal ricorrente fossero giustificati contabilmente come acconti del compens amministratore, trattandosi, invece, di prelievi effettuati per fini di tipo personale o co estranei all’impresa;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME – che dedu violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico reato di bancarotta fraudolenta documentale – è manifestamente infondato;
Le doglianze relative alla omessa motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico son manifestamente infondate, in quanto al ricorrente è stata contestata la fattispecie di bancar documentale cd “generica”. L’art. 216, comma 1 n. 2), L. fall. contempla due autonome fattispecie incriminatrici, che si differenziano, oltre che per la natura delle condotte incr anche per la diversa struttura dell’elemento soggettivo. Emerge chiaramente dalle sentenze di merito che il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta document descritto nella seconda parte della norma incriminatrice, punito a titolo di dolo gene costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevol che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’im
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplic ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata) facend applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabi conclusioni del giudice di merito in punto di dolo generico sono, pertanto, incensurabili.
3.1. Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Nardi – c contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità il reato di cui all’art. 216, comma 1 n. 1), L. fall. – è manifestamente infondato in quant della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficient l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Inoltre, l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudol distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessari consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U., n. 22474 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804).
Nel caso di specie, con motivazione esente da vizi logici e giuridici la corte territor precisato come tutte le condotte di cui al capo 2) dell’imputazione abbiano inciso negativament sulla consistenza del patrimonio sociale.
3.2.Considerato che il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME – che lame la mancata riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta sempli sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato le relative censure sollevate con i moti di appello – è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la dec adottata; la Corte territoriale, nella specie, spiegando le ragioni per cui sussiste la banc fraudolenta, ha implicitamente motivato sulla insussistenza di elementi per configurare un’ipote di bancarotta semplice;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conda dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
4.1. Lette le conclusioni e la memoria della parte civile, tempestivamente depositata tuttavia, inidonea a consentire la rifusione delle spese sostenute.
Infatti, la difesa di parte civile non ha fornito alcun effettivo contributo proc essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza cont
U)B
specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023
COGNOME, Rv. 283886, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 23/04/2025