Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6627 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARDONECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Torino che ha confermato quella del Tribunale di Torino, che aveva condannato il ricorrente all pena di anni due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta societaria distratt documentale;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che contesta vizio di motivazione e art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine all’accertamento della responsabilità p dell’imputato ed erronea applicazione degli artt. 216, comma 1 n. 1 e 2, 223 commi 1 e 2 I. fa e conseguente vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi reato – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometton di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838). doglianze di appello sono già state valutate in modo congruo e specifico, e si sostanzian pertanto, in censure che attingono all’istruttoria, dunque sono versate in fatto, tendent ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da q adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giurid esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9-10). Esula, i dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di m (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza d legittimità, in particolare allorché, ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico nel d bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni, lamenta omessa motivazione in ordine al dolo specifico. Quanto alla bancarotta documentale specifica, il dolo specific adeguatamente motivato con riferimento alle condotte distrattive plurime, il che è in linea co consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5 Gualandri, che al fol. 12 e ss. della motivazione, ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere la sussist dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generi nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – e, quindi, r evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarot documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Sicché, a fronte del dato fenomenico descrit dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell’altro, la consapev che l’irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio a ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un riliev fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla economica dell’impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolen patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricolle sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture con è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrim sociale, ovvero che l’omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudiz creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Guala Rv. 284677 – 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 262384). Quanto alla doglianza del difetto di motivazione in ordine al dolo specifico per la condotta di bancarotta fraudol patrimoniale, la stessa è manifestamente infondata in quanto ciò che è richiesto è il solo do generico; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere estensore