Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12732 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente, per fatti integranti delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cu all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale poiché, a fronte della contestazione dell’occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, non sarebbero stati indicati elementi concreti dai quali poter desumere il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
2.2. Mediante il secondo motivo è assunta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal documento di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili prodotto dalla difesa dal quale risulterebbe che, a differenza di quanto assunto dalla Corte territoriale, ella aveva richiesto al proprio ex commercialista le scritture contabili.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta ancora vizio di manifesta logicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per omesso riferimento al processo verbale di accesso breve per richiesta ed acquisizione di documentazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Enna del 13 giugno 2011, data nella quale era cessata l’attività di impresa, dal quale risultava, in contrasto con le dichiarazioni del teste COGNOME, che egli era ancora commercialista della società e quindi detentore RAGIONE_SOCIALE scritture a quella data.
2.4. La ricorrente deduce, altresì, con il quarto motivo, vizio di manifesta logicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata con riferimento alla condotta relativa all’omessa consegna della documentazione bancaria e contabile relativa all’anno 2012, ponendo in rilievo che non sarebbe stato suo onere consegnare la stessa, in quanto detenuta da soggetti terzi. Inoltre, stante la cessazione dell’attività dell’impresa nel 2011, non si comprenderebbe come la mancata produzione di documenti contabili dell’anno 2012 avrebbe potuto inficiare la ricostruzione della situazione economicopatrimoniale dell’impresa.
2.5. Con il quinto motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia erronea qualificazione, rispetto agli artt. 216 e 217 I.fall., della condotta di reato come bancarotta fraudolenta e non come bancarotta semplice, poiché, a fronte dell’oggettiva
impossibilità per la stessa di produrre le scritture contabili della fallita, la rela condotta non potrebbe ritenersi sorretta da dolo, vieppiù perché i beni aziendali la cui dismissione era stata rilevata dalla Curatela erano in massima parte gravati da fermo amministrativo, sicché sussisteva la dovuta garanzia per il ceto creditorio.
2.6. Mediante l’ultimo motivo l’imputata lamenta violazione degli artt. 133 cod. pen. e 216, comma 4, I.fall. in punto di durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie determinata, senza alcuna argomentazione, in dieci anni dalla Corte territoriale confermando “pedissequamente” la decisione del Tribunale di Enna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Occorre premettere che, effettivamente ( nell’ipotesi di occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudole documentale, è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (ex aliis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altri, Rv. 269904 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01). Detto elemento soggettivo è ritraibile, come pure è stato puntualizzato, dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento RAGIONE_SOCIALE vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304 – 01).
Peraltro, a differenza di quanto assume la difesa della ricorrente, la pronuncia impugnata ha congruamente motivato circa la sussistenza del dolo di recare pregiudizio ai creditori sotteso alla condotta della medesima.
Sotto un primo aspetto, è stato evidenziato (p. 5, penultimo capoverso) “che la condotta di sottrazione dei beni contabili sia stata, poi, funzionale a celare le attività liquidabili e, quindi, individuare i beni aziendali distratti si ricava pro dalla impossibilità di verificare l’effettiva corresponsione alla ditta fallita de importi derivanti dal trasferimento di numerosi beni strumentali dell’azienda alle due società in cui la RAGIONE_SOCIALE e i suoi stretti congiuni avevano diretta coi nte ressenza”.
Questa premessa è stata poi sviluppata dalla Corte territoriale facendo riferimento alle operazioni distrattive che hanno direttamente coinvolto la fallita e le predette società e, dunque, a pag. 6, si è concluso, con congrua argomentazione, che di conseguenza di sottrae al sindacato di logicità di questa Corte, che la condotta dell’imputata, lungi dal rilevare una colposa negligenza, è
stata dolosamente volta ad impedire la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende patrimoniali antecedenti al dissesto in danno ai creditori.
Peraltro, la circostanza che il motivo di ricorso non si confronti, assumendone la pretermissione, con queste parti della motivazione della decisione impugnata che colorano in maniera assolutamente adeguata la sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della integrazione del delitto di cu all’art.216 n. 2 I.fall., rende lo stesso inammissibile anche per carenza di specificità alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01.
Il secondo motivo, oltre ad essere ai limiti dell’ammissibilità poiché tende a contrastare il vaglio sulle prove compiuto dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché il documento prodotto dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE riguarda una dichiarazione del commercialista di tenuta della contabilità nell’anno 2006, così come le dichiarazioni rese dal commercialista COGNOME quale teste nel corso del dibattimento si riferiscono, nel confermare di aver svolto la relativa attività per la società fallita, ai soli anni dal 2003 al 20 L’occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture che rileva ai fini del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel presente giudizio riguarda quelle, invece, dell’anno 2012.
Analoghi rilievi devono essere compiuti con riferimento alla documentazione prodotta sin dai gradi di merito dalla RAGIONE_SOCIALE circa l’accertamento operato dall’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011 nel quale si evince che, in realtà, in conformità del resto a quanto dichiarato dal commercialista, questi fu coinvolto perché teneva la contabilità sociale nell’anno di imposta 2008 cui si riferiva l’accertamento dell’ente impositore (e non già l’anno 2011).
Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché trascura di considerare che l’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili sussiste fino a quando la società resta in vita, ossia alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, e non viene meno, anche ove l’attività imprenditoriale cessi di fatto in presenza di passività insolute (Sez. 5, n. 6883 del 08/04/1999, COGNOME, Rv. 213605 – 01; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261 – 01). Ciò postula l’onere dell’amministratore di richiedere la documentazione detenuta da soggetti terzi anche nel periodo di cessazione di fatto dell’attività aziendale per la predisposizione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e, ove intervenga il fallimento, onde consentire agli organi dello stesso di accertare l’effettiva situazione economicopatrimoniale dell’impresa.
Il quinto motivo è manifestamente infondato per quanto osservato in relazione al primo motivo, nonché, essendo irrilevante il fermo amministrativo di
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veicoli oggetto di distrazione in favore di altre società, e quindi ormai non facenti più parte degli assets della fallita volti a garantire il ceto creditorio.
Il sesto motivo è invece fondato poiché in punto di durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie, il Tribunale di Enna, con una decisione confermata anche sotto tale aspetto dalla Corte d’appello di Caltanissetta, ha determinato le stesse in anni dieci applicando la pena fissa contemplata dall’art. 216, ultimo comma, I.fall., disposizione che, tuttavia, è stata dichiarata proprio in parte qua costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 222 del 2018, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.
Resta fermo che l’annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del COGNOME reato COGNOME e COGNOME della responsabilità dell’imputato, COGNOME sicché COGNOME la COGNOME formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, NOME, Rv. 265792 – 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, NOME e altro, Rv. 246616 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamer COGNOME alla durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta;
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Pre