Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 847 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MONTORO INFERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MONTORO INFERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata ad AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME e l’annullamento con rinvio quanto a NOME COGNOME; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udite le conclusioni degli Avvocati COGNOME e NOME COGNOME, per NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato parzialmente la decisione del
Tribunale di Avellino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva condanNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per reati di bancarotta fraudolenta aggravata (patrimoniale e documentale COGNOME e solo patrimoniale gli altri due), in relazione alla “RAGIONE_SOCIALE” (di seguito RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino il 23 novembre 2006.
Della bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui al capo A), COGNOME risponde quale amministratore prima e liquidatore poi della RAGIONE_SOCIALE, mentre, della bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B), COGNOME e COGNOME sono stati riconosciuti responsabili – nelle rispettive qualità di amministratori della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE)- quali concorrenti estranei.
La riforma in appello, per quanto riguarda gli odierni ricorrenti, è consistita nella riduzione della durata delle pene accessorie di cui n’art. 216, ultimo comma, legge fall. in ossequio alla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.
Contro la sentenza di cui sopra gli imputati predetti hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO si compone di tre motivi.
3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza assoluta di motivazione quanto alla domandata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. Esordisce la ricorrente sostenendo che detta aggravante era stata ritenuta sussistente senza che fosse stato dimostrato in dibattimento quali beni della fallita fossero stati distratti a beneficio della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE né l’ammontare del carburante ceduto. Mancherebbe, quindi la motivazione sulla circostanza in discorso, essa andrebbe esclusa e, di conseguenza, il reato dovrebbe essere dichiarato prescritto.
3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione e ribadisce che la circostanza aggravante sarebbe indimostrata per non essere stato quantificato il carburante in tesi distratto. Tale lacuna avrebbe anche imposto la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fall., con conseguente dichiarazione di prescrizione.
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo del reato. Sostiene la ricorrente che non sarebbe dimostrata la consapevolezza, in capo a lei, dello stato di
insolvenza della RAGIONE_SOCIALE al momento della cessione del carburante, consapevolezza necessaria, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, trattandosi di soggetto estraneo alla RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, con il ministero dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello, che riporta. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la Corte di merito ha dichiarato inammissibile il motivo di appello predetto per aspecificità senza tuttavia fornire risposta agli interrogativi posti nel gravame e senza indicare la declaratoria di inammissibilità nel dispositivo. La motivazione circa l’inammissibilità sarebbe viziata in quanto i Giudici di appello hanno dato per scontato quanto accaduto in primo grado, affermandp che l’appellante riproponeva argomenti difensivi già dedotti dinanzi al Tribunale, e, comunque, hanno affermato l’insussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 2634 cod. civ. senza che tale possibilità fosse stata vagliata dai Giudici di prime cure. Inoltre, la risposta al motivo di appello ha omesso di considerare la lamentata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. (dedotta dall’appellante perché l’imputato era stato condanNOME quale concorrente extraneus della bancarotta patrimoniale in assenza di specifica contestazione sul punto), questione che certamente la difesa non aveva potuto porre al Tribunale in quanto si era concretizzata solo con la sentenza di primo grado. Infine, non era stato puntualizzato perché il motivo di appello fosse aspecifico, aspecificità che non sussisteva.
4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione quanto al secondo motivo di appello, erroneamente ritenuto dalla Corte di appello relativo alla limitazione della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito ha escluso la rilevanza della sola incensuratezza a fondare il giudizio in merito, come testualmente previsto dall’art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., trascurando, tuttavia, che tale norma è stata inserita nel 2008, quindi successivamente alla data di commissione del fatto. Quanto alla pena, essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, si discostava molto dai minimo edittale, corrispondendo quasi al doppio.
AVV_NOTAIO ha presentato, nell’interesse di COGNOME, motivi aggiunti.
5.1. Il primo motivo aggiunto si riferisce al primo motivo del ricorso principale e lamenta l’applicazione retroattiva della riforma Orlando quanto alla
declaratoria di inammissibilità dell’appello (citando Sez. 2 n. 27373 del primo luglio 2022).
5.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta omessa motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO per conto di NOME si compone di due motivi.
6.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti.
Spiega il ricorrente che, all’udienza del 27 settembre 2016 dinanzi al Tribunale di Avellino, il difensore dell’imputato ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. rappresentò il sopravvenuto stato detentivo per altra causa di NOME e chiese che il processo venisse rinviato per impedimento dell’imputato. Il Tribunale, tuttavia, invitò le parti a rassegnare le conclusioni e nulla osservò sull’impedimento di NOME. Tale anomalia era stata denurziata con l’appello, ma la Corte distrettuale ha ritenuto la mozione intempestiva in quanto l’impedimento non era stato rappresentato nella fase della costituzione delle parti ma in quella della discussione. Ciò non sarebbe vero, in quanto l’impedimento era stato segnalato immediatamente dopo la costituzione delle parti ed in ogni caso il Collegio decidente era stato portato a conoscenza di un impedimento del prevenuto che imponeva un rinvio.
Il ricorso fa, quindi, riferimento alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 37483 del 2006 e 35399 del 2010
6.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale per il solo ruolo rivestito da NOME di amministratore di diritto e per la violazione del dovere impeditivo ex art. 40, comma 2 cod. pen.; al contrario, sostiene il ricorrente, la sola carica formale non autorizza a ritenere l’amministratore di diritto responsabile per le condotte di quello di fatto, ma occorre uno specifico accertamento dell’elemento soggettivo.
Quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, il ragionamento della sentenza impugnata sarebbe del pari censurabile perché carente sotto il profilo del coefficiente psichico della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, mentre sono fondati i ricorsi degli altri due imputati, con gli esiti differenziati che di seguito di preciseranno.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, il Collegio osserva quanto segue.
1.1. Il primo motivo di ricorso – che lamenta mancanza assoluta di motivazione quanto all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall – deduce un vizio motivazionale senza che però vi fosse motivo di appello cui la Corte di merito abbia omesso di rispondere.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di uffic in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
1.2. Il secondo motivo di ricorso – che insiste sull’esclusione dell’aggravante di cui sopra e contesta altresì la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma’ legge fall. – è inammissibile per le medesime ragioni di cui al § 1.1., dal momento che, anche per l’attenuante, non vi era motivo di appello.
1.3. Il motivo di ricorso sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva in capo alla COGNOME è manifestamente infondato. Esso parte, invero, da un presupposto errato in diritto, cioè quello che il concorrente extraneus della bancarotta debba avere la consapevolezza, altre che dell’atto a matrice depauperativa per la garanzia dei creditori della fallita che concorre a commettere, anche della condizione di insolvenza di quest’ultima.
A questo proposito, va invece ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271837; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271123).
1.4. Il ricorso di NOME COGNOME è, dunque, inammissibile, A tanto consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod, proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito precisati.
Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso – il terzo è assorbito in quanto le censure che li riguardano si saldano tra loro nell’evidenziare il vizio motivazionale da cui è affetta la decisione avversata.
Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta che il giudizio di inammissibilità per aspecificità formulato dalla Corte territoriale sia, oltre che sostanzialmente immotivato, anche errato nel ritenere che l’appellante avesse riprodotto questioni già sottoposte al Tribunale e nel trascurare. la doglianza circa la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., che, essendosi concretizzata con la sentenza di primo grado, non poteva certo essere stata già scllevata nel giudizio che l’aveva preceduta. Con il secondo motivo, l’imputato denunzia che la Corte territoriale abbia completamente pretermesso il secondo motivo di appello, che, lungi dal riguardare le circostanze attenuanti generiche, come invece sostenuto nella sentenza impugnata, concerneva anch’esso la contestazione circa il giudizio di penale responsabilità del prevenuto quale concorrente extraneus al reato di bancarotta.
Ebbene, le censure sono condivisibili.
Benché il vaglio della Corte territoriale sull’ammissibilità del primo motivo di appello sia fondato su una corretta ricostruzione dei principi sanciti da questa Corte in punto di necessaria specificità dei motivi di appello, la sentenza impugnata dedica, poi, solo poche righe, con il mero richiamo alle pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado, a quest’ultima, sostenendo che la questione dell’applicazione dell’art. 2634 cod. civ. (in sostanza quella dei vantaggi compensativi) fosse stata già posta e superata dal Tribunale. Il Collegio deve tuttavia rilevare, a dispetto di queste considerazioni, che già il primo motivo di appello conteneva puntuali argomentazioni di contrasto a quanto sostenuto dal Tribunale, che avrebbero richiesto una spiegazione concreta, da parte del Giudice di appello, circa le ragioni per cui tali enunciati critici fossero aspecific spiegazione che manca, essendosi la Corte di appello limitata ad affermare che il tema della rilevanza scagionante dell’art. 2634 cod. civ. era stato già vagliato in primo grado. Affermazione, quest’ultima, che può rappresentare la conclusione di un ragionamento, ma che non può costituirne la struttura, a fortiori di fronte a puntali contestazioni in fatto, da parte dell’appellante, circa l’inaffidabilità deg elementi di prova raccolti, anche legata ai rapporti controversi tra i protagonisti della vicenda, contestazioni che avrebbero imposto alla Corte territoriale una
motivazione che desse conto puntualmente delle ragioni dell’aspecificità delle osservazioni del gravame di merito. Tale lacuna è poi conclamata dalla mancata risposta al secondo motivo di appello che – lungi dal riguardare le circostanze attenuanti generiche, come invece sostenuto dalla Corte di appello- concerneva anch’esso il giudizio di penale responsabilità, sviluppando considerazioni critiche ancora più dettagliate che nel primo motivo di gravame, che sono rimaste del tutto prive di riscontro, neanche quello generico che ha riguardato il primo motivo di appello.
Conforta la tesi dell’apparenza motivazionale che ha caratterizzato la risposta della Corte distrettuale al primo motivo di appello, la circostanza che i Giudici di appello non abbiano considerato che la doglianza per la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non poteva essere anch’essa riproduttiva di questioni già scrutinate in primo grado, dal momento che la violazione non poteva che essersi materializzata con l’emissione della sentenza di primo grado.
Una precisazione, tuttavia, si impone, per orientare il seguito del giudizio.
Non è condivisibile quanto sostenuto nel primo motivo aggiunto di ricorso nell’interesse del COGNOME, vale a dire che la Corte territoriale avrebbe effettuato un’errata interpretazione retroattiva di modifiche contenute nella riforma Orlando a proposito del dovere di specificità dei motivi di appello. La Corte partenopea, invero, non ha menzioNOME affatto la novella di cui alla I. 103 del 2017, ma ha correttamente enunciato i principi già affermati dalle sezioni semplici e poi sanciti da Sez. U Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822), principi che potevano e dovevano ispirare il vaglio di ammissibilità della Corte di merito; tale decisione – di cui, al momento della presentazione dell’appello, era già nota l’informazione provvisoria e, quindi, il principio enunciato in quella sede – ha statuito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi laddove non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragion di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnarte, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata quanto alla posizione di NOME COGNOME e va disposto, in parte qua, il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter
logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413).
3. Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME – che pone la questione della mancata traduzione dell’imputato nel processo di primo grado ancorché egli fosse detenuto per altra causa – è fondato, il che impone l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio (assorbito l’altro motivo di ricorso).
La doglianza deve avere seguito perché il difensore dell’imputato, all’udienza del 27 settembre 2016 in cui le parti hanno rassegNOME le proprie conclusioni, non appena ha avuto la parola, ha comunicato lo stato detentivo dell’imputato (cfr. verbale riassuntivo, esamiNOME dal Collegio in ragione della natura processuale della doglianza), chiedendo un differimento del processo per consentirne la partecipazione.
Tale comunicazione avrebbe reso necessario un rinvio per disporre la traduzione del prevenuto, senza che a questo possa opporsi né l’esistenza di un onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento in capo all’imputato o al suo difensore, né la necessità di comunicare l’impedimento prima della verifica, per quella udienza, della regolare costituzione delle parti, come invece sostenuto dalla Corte di appello nel respingere il motivo di appello sul punto.
Appaiono rilevanti, per definire i contorni giuridici della questione, tre sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806; Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600).
In particolare, la sentenza COGNOME – che ha fatto tesoro anche degli insegnamenti dei due precedenti del massimo Consesso – ha insistito sull’ineludibilità della garanzia di partecipazione dell’imputato al procedimento che lo riguarda, ricostruita anche in chiave convenzionale, giungendo ad affermare che l’impedimento, comunque comunicato o venuto a conoscenza del Giudice che procede, deve determinare il rinvio del procedimento e che non può farsi carico all’imputato o al suo difensore di un onere di tempestiva comunicazione della detenzione per altro, onere non previsto dalla legge (a differenza che per gli impedimenti che riguardano il difensore).
Quanto all’argomentazione della Corte partenopea a proposito di una presunta intempestività dell’eccezione (rectius, della comunicazione dell’impedimento dell’imputato) dinanzi al Tribunale, dalla disamina svolta nella sentenza COGNOME, si trae che essa è errata.
L’autorevole precedente, infatti, ha distinto i casi in cul l’impedimento sia comunicato prima della verifica della regolare costituzione delle parti, il che ha
efficacia preclusiva della dichiarazione di assenza, e quelli – assimilabili al caso di specie – in cui l’impedimento o la sua comunicazione o conoscenza sopravvengano successivamente. A questo proposito – hanno sostenuto le Sezioni Unite «se l’esplicitazione di tale impedimento, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comunicato, dall’interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l’obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l’imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera». Se ne ricava, dunque, che la comunicazione o la notizia della coeva detenzione, in qualunque tempo e in qualunque modo siano fatte o giunte all’attenzione del Giudice che procede, determinano l’obbligo, in capo a quest’ultimo, di tradurre l’imputato per consentirgli la partecipazione al processo, pena la nullità assoluta dell’udienza e degli atti successivi. La necessità che l’impedimento sia comunicato al Giudice prima della verifica della regolare costituzione delle parti, invece, concerne solo la legittimità della celebrazione del processo in assenza, che sarà inibita dall’impedimento rappresentato o comunque venuto a conoscenza del giudicante. Al contrario, qualora si sia proceduto in assenza senza che fosse noto lo stato detentivo dell’imputato, quest’ultimo non potrà dolersene e resterà salva l’attività processuale svolta fino a quel momento, salvo che l’interessato non provi che la tempestiva comunicazione della detenzione per atra causa sia stata assolutamente impossibile per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedimento sia pervenuta con ritardo senza sua colpa, il che gli consentirà di esercitare le facoltà di cui all’art. 420-bis comma 4, cod. proc. pen. Ciò non toglie – ed è qui che si coglie la fallacia della risposta della Corte di appello – che la conoscenza o la comunicazione dell’impedimento successivi alla verifica della regolare costituzione delle parti determinano comunque effetti paralizzanti sul giudizio, sia pure con efficacia ex nunc, giudizio che potrà proseguire solo quanto il Giudice avrà rimosso l’impedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, poiché il Tribunale, pur informato dello stato detentivo dell’imputato NOME, non ne ha disposto la traduzione, va dichiarata nulla sia la sentenza di primo grado che quella di appello.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di NOME COGNOME, disponendosi la trasmissione degli atti a Tribunale di Avellino, per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2022.