Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che con la sentenza in data 29 febbraio 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17 giugno 2013, che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravato anche dalla recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentar con conferma nel resto (fatto commesso in Barcellona P.G. il 18 gennaio 2008, data della dichiarazione di fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, della quale l’imputato era st l’amministratore);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità «Ai fini de prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenu subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’ar 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059), di modo che, nel caso di specie, la prescrizione verrà a maturare il 17 giugno 2025;
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenz dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, posto che, per le giurisprudenza di legittimità «L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazion costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805), di modo che, nel caso di specie, acclarate la distrazione di beni societari e la consapevolezza dell’imputato mettere in concreto pericolo con essa le ragioni dei creditori, non incide di certo sulla sussistenza del dolo generico richiesto per l’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudole patrimoniale l’intenzione dell’imputato stesso di ricostituirle con il post factum della restituzione dei beni distratti, restituzione, peraltro, avvenuta solo in parte (cfr. pag. 3, punto 2 sentenza impugnata);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024