Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito nell’accoglimento di esso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1° marzo 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 14 luglio 2022 con la qual il Tribunale di Bari – per quanto ancora di interesse – ne aveva affermato la responsabilità il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, escluse la contestate aggravanti, lo av condanNOME alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spe processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di sette anni e l’interd dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di c 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vi motivazione, adducendo che la Corte di merito avrebbe confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ritenendo erroneamente che egli non abbia mai denunciato il fur delle scritture contabili e attribuendo rilievo alla mancata presentazione da parte sua d progetto di bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata al 2008, quantunque – alla l di quanto rassegNOME dall’imputato innanzi al Tribunale, di quanto dichiarato dal teste NOME COGNOME e della denuncia, da parte del COGNOME, delle inadempienze in particolare dell’ex so COGNOME in ordine alla tenuta della contabilità e alla consegna della relativa documentazio consti che l’imputato non ha potuto reperire (se non in parte) la contabilità e che il bilanc 2008 era stato depositato dal precedente amministratore.
2.2. Con il secondo motivo, richiamando gli elementi esposti nel primo motivo, è stat prospettato il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettiv reato.
2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, in quanto la C di merito erroneamente non avrebbe ritenuto – pur considerando i periodi di sospensione (per un totale di 260 giorni) – che il reato si sia estinto per prescrizione il 6 luglio 2022.
2.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, rimarcan come nel caso di specie non opererebbe la sospensione di 100 giorni (dal 22 giugno 2018 al 30 settembre 2018) previsto dal decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, conv. con modif. dalla legg 27 luglio 2018, n. 93, in quanto nel presente procedimento, all’udienza del 13 marzo 2018 (anteriore al detto periodo di sospensione e al detto decreto legge) la trattazione è s rinviata (per il carico di lavoro del Collegio) al 2 ottobre 2018 (data successiva al detto pe non rilevando neppure il differimento disposto a tale ultima udienza in ragione de sopravvenuta inagibilità della sede del Tribunale; difatti, un’interpretazione costituzionalm orientata imporrebbe di considerare operativa la sospensione per il detto periodo di 100 gior limitatamente ai processi penali da celebrarsi nell’arco temporale di detta sospensione ( quale, come esposto, il presente procedimento non rientra). Con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto il 28 marzo 2022.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha altresì depositato requisitoria scritta, con la quale che ha chiesto di dichiarare inammis il ricorso. Il difensore del ricorrente, con memoria di replica (in data 28 luglio 2023 e 2 2024), ha contestato la fondatezza di quanto in essa rassegNOME dal Procuratore generale e ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiché difettano della necessaria specificità. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica: dando conto della mancanza di parte della contabilità della fallita (richiamando quanto rassegNOME dal curatore); osservando – per q che più rileva – come il COGNOME non abbia mai documentato di aver chiesto al precedente amministratore la consegna delle scritture non consegnate alla curatela (quantunque, a suo dire, fosse costui a non averle messe a sua disposizione); evidenziando pure gli elementi ragione dei quali ha ritenuto non plausibile la sua prospettazione (in particolare, alla luc sua esperienza nella gestione delle società, che ad avviso della Corte di merito depone per previo esame da parte sua delle scritture contabili dell’ente, prima dell’acquisizione delle e dell’assunzione della carica di liquidatore, conclusione – ad avviso del Giudice Distrettu corroborata dalle stesse dichiarazioni dell’imputato sulla previa disamina di un bila dell’ente); rappresentando che le denunce di furto del COGNOME non avessero ad oggetto l sottrazione delle scritture contabili, dato questo che non può dirsi travisato in forza del ri di una di esse, contenuto nel ricorso (da cui può trarsi che il COGNOME avrebbe attribu precedenti organi sociali, COGNOME e COGNOME, di aver fornito solo una parte della contabi che il COGNOME avrebbe attribuito al COGNOME la violazione delle norme relative alla reg tenuta della contabilità, ma non il furto di essa); inferendo pertanto la sussistenza del pre dolo specifico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con tale iter che non fa riferimento soltanto alla mancata presentazione del bilancio dell’esercizio 2008, ex se in effetti non rilevante sub specie dell’imputazione elevata nei confronti del COGNOME (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 – 01) – il rico non si confronta compiutamente, anche nella parte in cui ha dedotto il travisamento del prova: e ciò è a dirsi, in particolare, in forza di quanto appena sopra esposto a proposito d denuncia di furto. Ancora, il ricorso ha censurato il mancato apprezzamento della deposizione del teste COGNOME, quantunque l’atto di appello non contenesse alcuna allegazione al riguardo il che esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione in parte qua della sentenza impugnata, per aver disatteso nei termini predetti il gravame; fermo restando che presentazione del bilancio del 2008 da parte del precedente amministratore, che dovre
trarsi da tale deposizione, non inficerebbe il coacervo di elementi su cui si fonda la decis impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 0:[).
L’inammissibilità dei motivi inerenti all’affermazione di responsabilità non consente rilevare la prescrizione che è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01), resa il marzo 2022, come peraltro assunto dalla stessa difesa (che ha indicato il termine di estinzio del reato nel 28 marzo 2022 (cfr. quarto motivo) o nel 6 luglio 2022 (cfr. terzo motivo).
Al riguardo si deve osservare che:
il termine di prescrizione del reato (commesso il 20 aprile 2009), pari a dodici an sei mesi (tenuto conto dell’interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. proc. pen.), è rimasto sos per centosessanta (in ragione del rinvio dell’udienza del 3 dicembre 2019 al 14 aprile 202 per astensione dei difensori; nonché da tale ultima data al giorno 11 maggio 2020, ai sens dell’art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 202 n. 27; cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 – dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02); il che ne differito la scadenza al 29 marzo 2022, data già successiva alla pronuncia impugnata;
inoltre, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che la sospensione de decorrenza del termine di prescrizione prevista dall’art. 1 del decreto-legge n. 73/20 «operava “per i processi pendenti” nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 2018 (indipendentemente dall’adozione in quell’arco temporale di provvedimenti di rinvio)» (Sez. 6 ord. n. 42891 del 11/11/2021, Biancoli, n.m.); con la conseguenza che deve tenersi conto dei cento giorni di sospensione prevista dalla norma appena citata, in forza dei quali il termin prescrizione sarebbe spirato il 7 luglio 2022.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli prof di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fa Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2024.