Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TOSCOLANO-MADERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui agli artt. 223, 216 e 219 R.D. 267/1942.
Considerato che il primo e il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, è:
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
manifestamente infondato laddove non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 7 punto 4.2.1) che ha specificato l’impossibilità di ricondurre la fattispecie di reato alla bancarotta semplice: non è configurabile la mera violazione dei principi contabili essendo state attuate condotte di sottrazioni, omissione strumentale, volte all’occultamento delle diverse distrazioni realizzate dall’imputato proprio. L’omessa tenuta delle scritture, infatti, non avrebbe consentito al creditore di conoscere l’esatta consistenza economica della fallita, risultando così integrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
Ritenuto che il secondo e ultimo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al diritto di difesa in merito alla indicazione della comparizione dell’imputato risultante dal testo del decreto di citazione, nonostante l’udienza si sia svolta con rito camerale con la impossibilità di presenziare della difesa e di eccepire la tardiva comunicazione delle conclusioni del Sostituto procuratore generale – è manifestamente infondato perché denunzia un error in procedendo smentito dagli atti processuali e dalla giurispruderza di questa Corte con riferimento al rito emergenziale:
dagli atti contenuti nel fascicolo non risulta alcuna richiesta di trattazione orale da parte del difensore;
-nel giudizio di appello, non è causa di nullità del decreto di citazione l’omesso avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall’art. 601′ comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 2, 45188 del 14/10/2021,Rv. 282438);
-nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore
dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale. (Sez.6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2023, Rv. 284164). La censura sul punto è peraltro generica laddove non specifica quale sia stato il concreto pregiudizio arrecato alla difesa rispetto ad una tardiva comunicazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore
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Il Presidente